Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 



Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2020 – MN

(causa C813/19 PPU) (1)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Tutela giurisdizionale effettiva»

1.      Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – Procura competente ad esercitare l’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato – Inclusione – Presupposti – Indipendenza nell’esercizio delle funzioni – Portata

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 6, § 1)

(v. punti 3542 e dispositivo)

2.      Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza attribuita ad un’autorità non giurisdizionale di uno Stato membro, che partecipa all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro – Rispetto dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di prevedere un sindacato giurisdizionale delle condizioni per l’emissione del mandato d’arresto europeo – Portata

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

(v. punti 4353 e dispositivo)

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito della nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della menzionata disposizione, i magistrati della procura francese, posti sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici nonché sotto l’autorità del ministro della Giustizia in forza delle regole statutarie e organizzative cui sono soggetti, dal momento che il loro status conferisce ai medesimi una garanzia d’indipendenza, segnatamente rispetto al potere esecutivo, nel contesto dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

2)

La decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve godere una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale sono soddisfatti laddove, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni di rilascio di tale mandato e, in particolare, la sua proporzionalità costituiscono oggetto di un controllo giurisdizionale in detto Stato membro.


1 GU C 19 del 20.1.2020.