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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 9 settembre 2020 – Strafverfahren / HN

(Causa C-420/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Imputato: HN

Questioni pregiudiziali

Se una limitazione del diritto dell’imputato di presenziare al processo che lo riguarda, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 1 , prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale può essere adottato nei confronti di imputati stranieri un divieto amministrativo di ingresso e soggiorno nel paese in cui il procedimento penale è in corso, sia consentita.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e/o b) della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), debbano ritenersi osservate, per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato straniero, qualora quest’ultimo sia stato debitamente informato del procedimento penale e delle conseguenze della mancata comparizione e sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’imputato o dallo Stato, ma sia tuttavia impossibilitato a comparire in forza di un divieto di ingresso e soggiorno nel paese in cui il procedimento penale è in corso, emesso in un procedimento amministrativo.

Se sia consentito che il diritto dell’imputato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11 marzo 2016, pag. 1), sia convertito dalla normativa nazionale in un obbligo processuale a carico di tale persona. In particolare: se gli Stati membri assicurino in tal modo un livello di tutela più elevato ai sensi del considerando 48, o se piuttosto tale approccio sia incompatibile con il considerando 35 della direttiva, secondo il quale il diritto dell’imputato non è assoluto e vi si può rinunciare.

4)    Se una rinuncia preventiva dell’imputato al diritto di presenziare al processo che lo riguarda, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11 marzo 2016, pagg. 1-11), espressa in modo inequivocabile nel corso delle indagini preliminari, sia consentita, nei limiti in cui l'imputato sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione.

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1 GU 2016, L 65, pag. 1.