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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 24 aprile 2019 – DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol - Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea– e FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol - Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(Causa C-333/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles.

Parti

Ricorrente: DA.

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol - Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altre parti: Commissione europea, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol – Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altra parte: Commissione europea

Questioni pregiudiziali

1)     Se la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i pagamenti dovuti dalla Romania anche nel caso in cui i pagamenti siano riscossi a suo carico a seguito di un procedimento di esecuzione forzata del lodo arbitrale ICSID dell’11 dicembre 2013, avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso dalla Romania.

2)    Se il diritto dell’Unione esiga di per sé e d’ufficio che un giudice di uno Stato membro (diverso dalla Romania), investito di un ricorso avverso un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale ICSID che ha forza di giudicato secondo le norme processuali nazionali proprie di tale Stato membro, escluda tale lodo, per il solo fatto che una decisione non definitiva della Commissione europea adottata successivamente al lodo ritiene che tale esecuzione forzata del lodo sia in contrasto con il regime europeo degli aiuti di Stato.

3)    Se il diritto dell’Unione, in particolare il principio di leale cooperazione o il principio dell’autorità di cosa giudicata, consenta che un giudice nazionale di uno Stato membro (diverso dalla Romania) non rispetti i suoi obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell’ICSID nell’ipotesi in cui la Commissione europea abbia adottato una decisione successivamente al lodo, che ritiene che l’esecuzione forzata del lodo sia contraria al regime europeo degli aiuti di Stato, anche se la Commissione europea ha partecipato al procedimento arbitrale (ivi compreso il ricorso di annullamento avverso il lodo) e ha fatto valere i suoi motivi relativi al regime europeo degli aiuti di Stato.

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1 Decisione (UE) 2015/1470 del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – Lodo arbitrale (...) dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43).