Language of document :

Impugnazione proposta il 6 agosto 2024 dal Comitato di risoluzione unico avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 luglio 2024, causa T-406/22, Volkskreditbank contro Comitato di risoluzione unico

(Causa C-537/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: K.-P. Wojcik, H. Ehlers, D. Ceran e C. De Falco, agente, nonché H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Volkskreditbank AG, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) chiede che il Tribunale voglia

–    annullare la sentenza del Tribunale del 3 luglio 2024 nella causa Volkskreditbank/SRB, T-406/22 1 ;

–    respingere il ricorso o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

–    in subordine, mantenere gli effetti della decisione controversa per un periodo di 30 mesi a partire dalla data della pubblicazione della sentenza nel presente procedimento di impugnazione,

e

–    condannare la ricorrente a sostenere le spese del procedimento nel primo e nel secondo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo il Comitato di risoluzione unico (SRB), la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione del SRB dell’11 aprile 2022 1 relativa alla fissazione dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, nella parte in cui essa riguarda la Volkskreditbank, deve essere annullata. Al riguardo, il SRB deduce nell’insieme cinque motivi.

In primo luogo, il SRB fa valere che gli accertamenti del Tribunale figuranti ai punti 23-43 e in particolare ai punti 32-41 della sentenza impugnata, secondo cui l’attribuzione di competenze al Consiglio ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 1 non sarebbe sufficientemente motivata quale «caso specifico debitamente motivato» ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, sarebbero viziati da errori di diritto. Il Tribunale avrebbe definito in maniera eccessivamente rigorosa il canone di motivazione richiesto dalla giurisprudenza e non avrebbe preso in considerazione la motivazione contenuta al considerando 114 del regolamento n. 806/2014, la quale dovrebbe essere valutata nel suo contesto rilevante.

In secondo luogo, il SRB sostiene che il Tribunale, nell’ambito dei suoi accertamenti contenuti ai punti da 45 a 87 della sentenza impugnata, abbia interpretato erroneamente l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 ed abbia frainteso l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio 1 . In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 come modifica della metodologia di calcolo prevista all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, travisando il carattere transitorio della norma.

In terzo luogo, il SRB addebita al Tribunale di avere interpretato erroneamente l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Il Tribunale ha rilevato che il SRB avrebbe dovuto stimare «con sufficiente cautela» e «prudentemente» il livello‑obiettivo pronosticato (punti 125-126 della sentenza impugnata). Ciò significherebbe, in sostanza, che il SRB avrebbe dovuto sovrastimare intenzionalmente e significativamente il livello-obiettivo al fine di garantire il rispetto cumulativo del massimale del 12,5% e della regola secondo cui il livello-obiettivo deve raggiungere, al termine del periodo iniziale, l’1% dei depositi protetti nell’Unione bancaria (regola dell’1%). Siffatto approccio violerebbe i principi della certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità, sarebbe contrario alla dottrina Meroni e sarebbe intrinsecamente contraddittorio.

In quarto luogo, il SRB eccepisce che il Tribunale, ai punti da 114 a 127 – richiamando la formulazione apparentemente chiara e non ambigua – avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma del regolamento n. 806/2014, dichiarando che nel periodo iniziale il massimale del 12,5% dovrebbe essere applicato in modo rigoroso in qualsiasi circostanza. Non solo la relativa motivazione sarebbe contraddittoria e circolare; l’interpretazione del Tribunale traviserebbe inoltre il contesto e l’obiettivo della norma.

In quinto luogo, il SRB fa valere, infine, che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente e non nella maniera necessaria le circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione della decisione impugnata. Piuttosto, il Tribunale avrebbe valutato la questione se il SRB possa rispettare nel contempo sia il massimale del 12,5% sia la regola dell’1% sulla base di un’opzione che esisteva solo nel 2016, segnatamente la sovrastima del livello‑obiettivo pronosticato al decorrere del periodo iniziale, prendendo pertanto le mosse da una base di valutazione errata.

____________

1 EU:T:2024:439.

1 SRB/ES/2022/18.

1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio del 19 dicembre 2014 che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).