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Ricorso proposto il 4 settembre 2006 - Lübking e a. / Commissione

(Causa F-105/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Johannes Lübking (Bruxelles, Belgio) e a. (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) pubblicata nelle Informations administratives n. 85-2005 del 23 novembre 2005, nella parte in cui essa ha previsto la promozione del ricorrente al grado A*9, scaglione 1;

per quanto occorra, annullare la decisione dell'APN 23 maggio 2006 in quanto ha respinto il reclamo proposto dai ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti della Commissione, contestano la decisione dell'APN di promuoverli, per l'esercizio di promozione 2005, al grado A*9, nuovo grado intermedio, a partire dal 1o maggio 2004, tra i gradi A*8 (precedentemente A7) e A*10 (precedenetemente A6). Essi sostengono che l'APN avrebbe dovuto promuoverli, non al grado A*9 bensì al grado A*10, come essa ha proceduto nell'ambito dell'esercizio di promozione 2004 per i dipendenti che, come i ricorrenti, il 30 aprile 2004, erano inquadrati al grado A7 ed erano promuovibili al grado superiore A6.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi, il primo dei quali relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera. I ricorrenti sostengono che, in forza di tali principi, i dipendenti che, alla data del 30 aprile 2004, erano inquadrati al grado A7 (ridenominato A*8 a partire dal 1o maggio 2004) ed erano promuovibili al grado superiore dovevano essere tutti soggetti a identiche condizioni di sviluppo di carriera. Orbene, i dipendenti che sono stati promossi nel novembre 2004 per l'esercizio 2004 - quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto - sono stati nominati dopo la promozione al grado A*10, mentre quelli - come i ricorrenti - promossi per l'esercizio 2005 sono stati nominati soltanto ad un grado inferiore vale a dire al grado intermedio A*9, anche se i due gruppi di persone menzionati si troverebbero in una situazione sotto tutti gli aspetti simile.

Nell'ambito di tale motivo, i ricorrenti sollevano altresì un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 CE delle disposizione generali di esecuzione (le " DGE ") dell'art. 45 dello statuto applicabili all'esercizio di promozione 2005 o, in modo più sostanziale, dell'art. 45 e dell'allegato XIII dello statuto, in quanto tali disposizioni non hanno previsto provvedimenti transitori volti a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera tra i dipendenti che avevano il grado A7 il 30 aprile 2004 e che erano promuovibili in tale data al grado superiore A6.

Con il loro secondo motivo, i ricorrenti denunciano una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Essi sottolineano in particolare che l'art. 10, n. 5, delle DGE dell'art. 45 dello statuto applicabili all'esercizio di promozione 2004 garantisce ai dipendenti A7 promuovibili il 30 aprile 2004 (e reinquadrati A*8 il 1o maggio 2004) condizioni di sviluppo di carriera simili a quelle che essi avrebbero avuto nell'ambito della struttura delle carriere applicabile fino a detta data, prevedendo per mezzo di una finzione giuridica (promozione retroattiva) la loro promozione dal grado A*8 direttamente al grado A*10. I ricorrenti sostengono che l'adozione di detto provvedimento transitorio ha generato in essi il legittimo affidamento che un provvedimento avente lo stesso effetto sarebbe anche stato adottato per gli esercizi di promozione successivi.

Con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione della decisione impugnata. I ricorrenti sostengono a tale riguardo che, anche se, per sua natura, la decisione di promozione non deve comportare una motivazione specifica delle scelte dell'APN, l'amministrazione è nondimeno tenuta a motivare le sue scelte nell'ambito della risposta al reclamo proposto avverso tale decisione. Orbene, nel caso di specie, l'APN avrebbe risposto soltanto molto marginalmente alle censure formulate dai ricorrenti e, in particolare, non avrebbe risposto alla questione fondamentale sollevata dal reclamo, attinente alla disparità di trattamento tra i dipendenti A7 (ridenominati A*8) promossi per l'esercizio 2005 e i loro omologhi promossi per l'esercizio 2004.

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