Language of document : ECLI:EU:C:2019:385

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 maggio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Criteri di valutazione del trasferimento – Trasferimento di clientela – Trasferimento dell’insieme dei servizi finanziari da una banca a una società di borsa che esclude il trasferimento del personale»

Nella causa C‑194/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 20 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2018, nel procedimento

Jadran Dodič

contro

Banka Koper,

Alta Invest

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per J. Dodič, da M. Blatnik e M. Dodič, giuristi;

–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Jadran Dodič, da un lato, e la Banka Koper e l’Alta Invest, dall’altro, in merito alla legittimità della risoluzione del suo contratto di lavoro.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 3 della direttiva 2001/23 sottolinea che «[o]ccorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«a)      La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

 Diritto sloveno

5        L’articolo 73, paragrafo 1, dello Zakon o delovnih razmerjih (legge sui rapporti di lavoro) (Uradni list RS, n. 21/13, in prosieguo: lo «ZDR») così dispone:

«Qualora, a causa del trasferimento giuridico di un’impresa o di parte di un’impresa, intervenuto in base alla legge, a una diversa disposizione normativa, a una transazione legale o in base a una sentenza passata in giudicato, o a seguito di fusione o scissione, si verifichi un cambiamento del datore di lavoro, i diritti contrattuali nonché gli altri diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro che sussistevano in capo ai lavoratori il giorno del trasferimento presso il datore di lavoro cedente, si trasmettono al datore di lavoro cessionario».

6        L’articolo 88, paragrafo 1, primo trattino, dello ZDR enuncia:

«I motivi di risoluzione ordinaria di un contratto di lavoro da parte del datore di lavoro sono i seguenti:

–      cessazione della necessità di svolgimento di determinate mansioni alle condizioni previste dal contratto di lavoro, per motivi di carattere economico, organizzativo, tecnologico, strutturale o analoghi motivi attinenti al datore di lavoro».

7        Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, settimo trattino, dello ZDR:

«(…) si considera motivo infondato di risoluzione ordinaria di un contratto di lavoro anche il cambiamento del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, della presente legge».

8        L’articolo 159, paragrafo 1, dello Zakon o trgu finančnih instrumentov (legge sul mercato degli strumenti finanziari) (Uradni list RS, n. 108/10, in prosieguo: lo «ZTFI») precisa le disposizioni applicabili nel caso in cui «l’assemblea di una società di intermediazione di borsa adotti una decisione di scioglimento della società di intermediazione di borsa e di avvio della procedura di liquidazione, ovvero adotti una decisione di modifica dell’attività della società di intermediazione di borsa nel senso che questa non presterà più servizi e attività di investimento».

9        L’articolo 159, paragrafo 3, dello ZTFI prevede quanto segue:

«Nel caso indicato al paragrafo 1 del presente articolo, la società di intermediazione di borsa deve:

1.      svolgere tutte le attività necessarie ai fini del trasferimento di:

–        strumenti finanziari e altre attività patrimoniali dei clienti che essa gestisce;

–        contabilità attinente ai titoli di credito immateriali dei clienti, e

–        altri servizi prestati in favore dei clienti

ad un altro soggetto che, ai sensi dell’articolo 32 della presente legge, sia autorizzato a fornire servizi e attività di investimento in Slovenia;

2.      garantire che il soggetto menzionato al punto 1 di questo paragrafo acquisisca:

–        tutta la documentazione riferibile ai servizi e alle attività di investimento che la società di intermediazione di borsa era tenuta a conservare, e

–        tutti gli obblighi e le responsabilità della società di intermediazione di borsa attinenti alla gestione e alla conservazione di detta documentazione, nonché all’accesso alla stessa».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 23 dicembre 2011, la Banka Koper ha adottato una decisione in merito alla cessazione della prestazione di servizi e attività di investimento nonché di intermediazione di borsa.

11      Il 27 giugno 2012, essa ha stipulato con l’Alta Invest un contratto di trasferimento ai sensi dell’articolo 159 dello ZTFI, il quale prevedeva che la prima avrebbe trasferito alla seconda gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti da essa gestiti, la contabilità dei titoli di credito immateriali dei suoi clienti, gli altri servizi di investimento e i servizi accessori, ai sensi dello ZTFI, nonché l’archivio, ossia tutta la documentazione riferibile ai servizi e alle attività di investimento che essa era tenuta a conservare per i suddetti clienti. Inoltre, è stato concordato che la Banka Koper avrebbe operato in favore della seconda convenuta in veste di intermediario di borsa non indipendente.

12      Nel mese di luglio 2012, la Banka Koper ha comunicato ai clienti ai quali prestava servizi di intermediazione di borsa che avrebbe cessato tale attività. In tale contesto, essa li informava in modo specifico della possibilità di rivolgersi all’Alta Invest, offrendo loro, a tal riguardo, condizioni speciali, come la presa in carico dei loro costi di trasferimento. La Banka Koper ha altresì informato i suoi clienti che il loro silenzio sarebbe stato interpretato quale accettazione del loro trasferimento verso l’Alta Invest. Il 91% dei clienti della Banka Koper si sono effettivamente orientati verso l’Alta Invest, e la maggior parte di essi ha espressamente comunicato la volontà di essere in seguito legati a quest’ultima.

13      Successivamente, la Banka Koper è stata esclusa dalle negoziazioni presso la Borsa di Lubiana (Slovenia) e la Banca centrale di Slovenia ha adottato una decisione con cui l’ha autorizzata a prestare servizi in veste di promotore finanziario non indipendente.

14      Il 17 settembre 2012, la Banka Koper ha adottato un nuovo regolamento relativo alla razionalizzazione dei posti di lavoro, mediante il quale ha soppresso l’ufficio per i servizi di investimento, in particolare i posti di lavoro degli agenti di borsa.

15      È in tale contesto che i contratti di lavoro di tutti i dipendenti dell’ufficio per i servizi di investimento della Banka Koper sono stati risolti per motivi economici, ivi incluso il contratto di lavoro a tempo indeterminato di agente di borsa concluso dal sig. Dodič il 30 giugno 2011 e risolto l’11 ottobre 2012.

16      La Banka Koper ha, nel frattempo, proposto a tutti i dipendenti di tale ufficio la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro relativi ad altre posizioni.

17      Il sig. Dodič ha rifiutato tale offerta, sostenendo che l’impiego così proposto non fosse adeguato. Successivamente, egli ha adito i giudici sloveni contestando il suo licenziamento e chiedendo il reintegro nelle sue funzioni presso la Banka Koper, oppure presso l’Alta Invest. Egli ritiene che la Banka Koper abbia trasferito la sua attività di intermediazione di borsa all’Alta Invest, ai sensi dell’articolo 73 dello ZDR, il quale traspone nel diritto sloveno l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. Pertanto, in seguito al trasferimento previsto dal contratto di trasferimento del 27 giugno 2012, l’attività di servizi di investimento sarebbe proseguita in seno all’Alta Invest tramite gli uffici operativi e la rete di clientela della Banka Koper.

18      Dinanzi a detti giudici, la Banka Koper ha sostenuto che, dopo aver deciso di cessare l’attività di prestazione dei servizi di intermediazione di borsa ai suoi clienti, essa era obbligata, in forza dell’articolo 159 dello ZTFI, a procedere al trasferimento della contabilità dei titoli di credito immateriali di questi ultimi ad un’altra persona giuridica che fosse abilitata a fornire i medesimi servizi in Slovenia. Essa ha sottolineato che il trasferimento non riguardava né i lavoratori, né i locali, né gli strumenti di lavoro e che i suoi clienti disponevano della facoltà di scegliere il loro nuovo prestatore di servizi di investimento.

19      Allo stesso modo, l’Alta Invest ha fatto valere che il contratto di trasferimento rappresentava la conseguenza diretta dell’applicazione dell’articolo 159 dello ZTFI.

20      Il giudice nazionale di primo grado ha dichiarato che non sussistevano i presupposti per il configurarsi di un trasferimento di impresa, in assenza del mantenimento dell’identità dell’impresa da un punto di vista economico o funzionale. Essa ha sottolineato, da un lato, che il contratto di trasferimento stipulato tra la Banka Koper e l’Alta Invest non prevedeva il trasferimento di alcun bene materiale, di alcun diritto né di alcun lavoratore e, dall’altro, che i clienti avevano scelto liberamente di trasferire i loro valori mobiliari all’Alta Invest «o a qualsiasi altra società di intermediazione di borsa». In tali circostanze, il trasferimento in forza del detto contratto non poteva essere qualificato come «trasferimento di impresa» o di «parte di impresa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

21      Il giudice d’appello ha altresì considerato che non sussisteva alcun trasferimento di impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in quanto il contratto di trasferimento stipulato tra la Banka Koper e l’Alta Invest non implicava un cambiamento di datore di lavoro, ai sensi di tale disposizione. Detto giudice ha ritenuto determinante l’assenza di trasferimento di clientela dalla prima verso la seconda impresa. Esso ha precisato, al riguardo, che il fatto che la quasi totalità di tale clientela avesse, in effetti, deciso di rivolgersi all’Alta Invest non era sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un «trasferimento di impresa» ai sensi della direttiva 2001/23. Peraltro, la circostanza che la Banka Koper avesse continuato a svolgere un’attività di intermediazione di borsa, in particolare per l’Alta Invest, confermava, secondo lo stesso giudice, l’assenza di trasferimento di impresa.

22      È contro quest’ultima sentenza che il sig. Dodič ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, deducendo, in particolare, che il fatto che il 91% dei clienti della Banka Koper avessero effettivamente trasferito i loro titoli all’Alta Invest consentiva di concludere nel senso dell’esistenza di un trasferimento di impresa.

23      Detto giudice ha respinto tale ricorso con la motivazione che la cessazione dell’attività di intermediazione di borsa, l’esercizio di un’attività di intermediazione di borsa non indipendente e l’assenza di trasferimento di mezzi materiali, di lavoratori o della struttura organizzativa non permettevano di concludere nel senso dell’esistenza di un «trasferimento d’impresa» ai sensi della direttiva 2001/23. Esso ha altresì messo in evidenza la libertà di scelta della quale disponevano i clienti della Banka Koper nonché l’obbligo giuridico incombente a quest’ultima impresa di garantire la continuità della tutela dei diritti dei suoi clienti, mediante il trasferimento dell’intera documentazione a un’altra società di intermediazione di borsa, nel caso di mancata reazione dei medesimi in seguito all’annuncio della cessazione della sua attività.

24      Il sig. Dodič ha allora proposto un ricorso costituzionale dinanzi all’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia), invocando un’interpretazione manifestamente erronea e arbitraria della direttiva 2001/23 nonché il rigetto, immotivato, della sua istanza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte. Tale giudice ha annullato la sentenza del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) e ha rinviato la causa allo stesso. Esso ha ritenuto, in sostanza, che il giudice del rinvio non avesse risposto alle domande del ricorrente attinenti all’esistenza di un «trasferimento di impresa» ai sensi della direttiva 2001/23.

25      È nell’ambito di questo secondo esame della causa in oggetto che il giudice del rinvio si chiede se, nelle circostanze del caso di specie, si possa ritenere che esista un «trasferimento d’impresa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

26      Detto giudice sottolinea, anzitutto, che il trasferimento degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti, della contabilità attinente ai titoli di credito immateriali, degli altri servizi d’investimento nonché dell’archivio ad un’altra impresa autorizzata costituiva un requisito imposto dalla legge che la Banka Koper doveva soddisfare in caso di cessazione della sua attività di intermediazione di borsa. Il giudice del rinvio rileva, poi, che i clienti della Banka Koper non erano vincolati da detto trasferimento, posto che conservavano la facoltà di scegliere la loro nuova società di intermediazione di borsa. Esso ricorda, infine, che la Banka Koper non ha trasferito i suoi lavoratori, i suoi mezzi materiali o le sue strutture organizzative di lavoro all’Alta Invest. A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, in caso di constatazione dell’esistenza di un trasferimento di impresa, è evidente che la clausola del contratto che esclude la riassunzione dei lavoratori verrebbe privata di qualsiasi effetto, cosicché i suoi dubbi non vertono sulla questione se le parti del contratto di trasferimento potessero escludere il trasferimento dei lavoratori.

27      In tale contesto, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che dev’essere qualificato come trasferimento giuridico di impresa o di parte di impresa anche un trasferimento quale quello posto in essere nelle circostanze del caso di specie, che ha avuto ad oggetto gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti (in concreto, i valori mobiliari), la contabilità attinente ai titoli di credito immateriali dei clienti e altri servizi finanziari e accessori, nonché l’archivio, considerato il fatto che, dopo la cessazione dell’attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, l’affidamento della prestazione di siffatti servizi alla seconda convenuta dipendeva, in definitiva, dalla decisione dei committenti (clienti).

2)      Se, nelle descritte circostanze, sia determinante il numero di committenti in favore dei quali, a seguito della cessazione dell’attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, la seconda convenuta presta attualmente detti servizi.

3)      Se la circostanza che la prima convenuta continui la propria attività con i committenti in veste di società di promozione finanziaria dipendente e, nell’ambito di tale funzione, cooperi con la seconda convenuta, incida in qualche misura sulla constatazione dell’esistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento».

 Sulle questioni pregiudiziali

28      Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che l’acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, costituisca un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora, da un lato, i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa e, dall’altro, la prima impresa continui a lavorare come società di intermediazione non indipendente e collabori a tal titolo con la seconda impresa.

29      Occorre, in via preliminare, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 non può essere valutata sulla mera base di un’interpretazione testuale. Date le differenze tra le versioni linguistiche di tale direttiva nonché le divergenze tra le legislazioni nazionali in merito alla nozione di «cessione contrattuale», questa nozione deve essere interpretata in modo sufficientemente elastico per rispondere all’obiettivo della medesima direttiva, che, come emerge dal suo considerando 3, è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di cambiamento del titolare dell’impresa (sentenze del 20 gennaio 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 29, e del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, punto 37).

30      Si deve, poi, sottolineare che la direttiva 2001/23 è applicabile quando il trasferimento d’impresa riguardi un’attività economica organizzata in modo stabile. La nozione di «entità» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 25, nonché del 29 luglio 2010, UGT-FSP, C‑151/09, EU:C:2010:452, punto 26).

31      Nel procedimento principale, è pacifico che l’ufficio dei servizi di investimento della Banka Koper costituiva un’entità economica, posto che tale unità disponeva di mezzi umani e logistici idonei a consentire l’esercizio di un’attività economica consistente nella prestazione di servizi di intermediazione finanziaria e di attività di investimento presso committenti.

32      In siffatto contesto, la circostanza che la Banka Koper, dopo aver cessato, ai sensi dell’articolo 159 dello ZTFI, la prestazione di servizi e di attività di investimento nonché di servizi accessori, continui a lavorare come società di intermediazione di borsa non indipendente e, a tal titolo, collabori con vari committenti, fra cui l’Alta Invest, non incide, in linea di principio, sulla qualificazione dell’operazione oggetto del procedimento principale come «trasferimento di parte di impresa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

33      Si deve, infine, ricordare che il criterio decisivo per stabilire se sussista un trasferimento di impresa o di parte di impresa, ai sensi di tale disposizione, consiste nel fatto che l’entità economica conservi la propria identità, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (sentenze del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a., C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 21, nonché del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

34      Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività (sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

35      Detti elementi costituiscono, tuttavia, soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C160/14, EU:C:2015:565, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel procedimento principale è pacifico, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che l’attività economica perseguita dall’entità in questione non richiede elementi materiali significativi per il suo funzionamento. Per contro, poiché tale attività economica si fonda principalmente su elementi immateriali, il loro trasferimento riveste una certa importanza ai fini della qualificazione di «trasferimento di parte di impresa».

37      Infatti, i beni immateriali che costituiscono gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei committenti, nella fattispecie, dei clienti, la tenuta dei loro conti, gli altri servizi di investimento e i servizi accessori nonché la tenuta dell’archivio, ossia tutta la documentazione riferibile ai servizi e alle attività di investimento forniti ai clienti, fanno parte dell’identità dell’entità economica di cui trattasi, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti da 33 a 35 della presente sentenza.

38      Orbene, il trasferimento di tali elementi è necessariamente subordinato all’accettazione espressa o tacita dei clienti poiché, in un contesto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, un’impresa che cessa la sua attività non può imporre ai suoi clienti di affidare la gestione dei loro titoli all’impresa da essa scelta.

39      Ne deriva, da un lato, che la circostanza che i clienti della Banka Koper non fossero vincolati dal contratto di trasferimento concluso con l’Alta Invest e potessero liberamente decidere di trasferire i loro titoli a quest’ultima, come rileva il giudice del rinvio, non è tale, di per sé, da ostacolare la qualificazione come «trasferimento di parte di impresa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

40      Ne consegue, dall’altro, che l’esistenza di un trasferimento di clientela deve essere dimostrata al fine di qualificare l’operazione oggetto del procedimento principale come «trasferimento di parte di impresa».

41      Ciò posto, occorre procedere ad una valutazione complessiva delle circostanze, tenendo conto, in particolare, delle misure atte ad incentivare i clienti della Banka Koper ad affidare la gestione dei loro titoli all’Alta Invest.

42      Spetta quindi al giudice del rinvio prendere in considerazione l’esistenza di una scelta esplicita o meno dei clienti in merito al trasferimento dei loro conti verso l’Alta Invest o, ancora, l’esistenza di un trasferimento automatico dell’archivio relativo ai loro conti. In tale contesto, spetta ad esso stabilire se l’articolo 159, paragrafo 3, dello ZTFI imponga a una società di intermediazione di borsa che decide di cessare tale attività di trasferire la documentazione relativa ai conti dei suoi clienti a una sola persona autorizzata in Slovenia a fornire servizi e attività di investimento oppure se tale documentazione possa essere trasferita a più persone.

43      Costituisce altresì un elemento da prendere in considerazione l’esistenza di incentivi finanziari come la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’Alta Invest.

44      Inoltre, se la circostanza che il 91% dei clienti della Banka Koper ha accettato di vedere la gestione dei propri titoli affidata all’Alta Invest sembra idonea a corroborare l’efficacia di tali incentivi, la qualificazione di «trasferimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, non può tuttavia essere operata sulla base di questa sola constatazione, la quale peraltro interviene in un momento successivo alla conclusione del contratto di trasferimento tra le due imprese.

45      In definitiva, spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti di cui al procedimento principale e ad interpretare la normativa nazionale, accertare l’esistenza o meno di un «trasferimento d’impresa» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenze del 7 agosto 2018, Colino Sigüenza, C‑472/16, EU:C:2018:646, punto 45, e del 6 dicembre 2018, Montag, C‑480/17, EU:C:2018:987, punto 34).

46      In considerazione di quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che l’acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti l’esistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come «trasferimento» e la circostanza che la prima impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Larticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che lacquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dellattività da parte di questultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti lesistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come «trasferimento» e la circostanza che la prima impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.

Firme


*      Lingua processuale: lo sloveno.