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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2018 – Elsevier Inc. / Cyando AG

(Causa C-683/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Elsevier Inc.

Convenuta: Cyando AG

Questioni pregiudiziali

a)    Se il gestore di un servizio di hosting condiviso, attraverso il quale gli utenti mettono a disposizione del pubblico file recanti contenuti protetti dal diritto d’autore senza il consenso degli aventi diritto, compia un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE 1 nel caso in cui

–    il processo di caricamento avvenga automaticamente e senza preventiva visualizzazione o controllo da parte del gestore,

–    il gestore indichi nelle condizioni d’uso che non possono essere pubblicati contenuti lesivi del diritto d’autore,

–    esso percepisca introiti derivanti dalla gestione del servizio,

–    il servizio sia utilizzato per usi leciti, ma il gestore sia al corrente del fatto che è disponibile anche un numero considerevole di contenuti lesivi del diritto d’autore (oltre 9 500 opere),

–    il gestore non fornisca alcun elenco dei contenuti, né alcuna funzione di ricerca, tuttavia i collegamenti per il download che esso mette a disposizione senza limiti sono pubblicati da terzi in apposite raccolte su internet, le quali includono informazioni sul contenuto dei file e consentono la ricerca di determinati contenuti,

–    attraverso il sistema del compenso per i download corrisposto in base alla domanda, il gestore crei un incentivo a caricare contenuti protetti dal diritto d’autore, altrimenti disponibili per gli utenti solo a pagamento

e

–    con la possibilità di caricare file in forma anonima, aumenti la probabilità che gli utenti non siano chiamati a rispondere di violazioni del diritto d’autore.

b)    Se tale valutazione cambi, nel caso in cui vengano offerti, attraverso il servizio di hosting condiviso, contenuti lesivi del diritto d’autore in una misura compresa tra il 90 e il 96% dell’uso totale.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’attività del gestore di un servizio di hosting condiviso rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE 2 .

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e l’essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione debbano riferirsi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, a specifiche attività o informazioni illegali.

Ancora nel caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE il fatto che il titolare del diritto possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di un prestatore di servizi il cui servizio consista nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e sia utilizzato da un destinatario del servizio per violare un diritto d’autore o diritti connessi, soltanto nel caso in cui a seguito della segnalazione di una chiara violazione si sia verificata nuovamente un’analoga violazione.

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione:

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, il gestore di un servizio di hosting condiviso possa essere considerato autore della violazione ai sensi degli articoli 11, primo periodo, e 13 della direttiva 2004/48/CE 3 .

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se l’obbligo di risarcimento del danno posto a carico di tale autore della violazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE possa essere subordinato alla condizione che l’autore della violazione abbia agito dolosamente sia in relazione alla propria attività di violazione sia in relazione a quella del terzo e che sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che gli utenti utilizzano la piattaforma per specifiche violazioni.

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1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione GU 2001, L 167, pag. 10.

2 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno GU 2000, L 178 , pag. 1.

3 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale GU 2004, L 157, pag. 45.