Language of document : ECLI:EU:F:2014:8

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

30 gennaio 2014

Causa F‑151/12

Jakob Ohrgaard

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione della residenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Esercizio di funzioni in un’organizzazione internazionale – Nozione – Tirocinio di cinque mesi effettuato presso la Commissione – Esclusione»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Ohrgaard chiede l’annullamento della decisione del 6 marzo 2012 con cui la Commissione europea gli ha negato il beneficio dell’indennità di dislocazione e, se necessario, l’annullamento della decisione del 31 agosto 2012 di rigetto del suo reclamo.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, con cui è negato al sig. Ohrgaard il beneficio dell’indennità di dislocazione, come modificata dalla decisione del 31 agosto 2012 di rigetto del reclamo, è annullata. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Ohrgaard.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Decisione adottata a seguito di riesame di una decisione precedente – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale – Nozione – Tirocinio effettuato presso un’istituzione – Esclusione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, a) e b)]

1.      Quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o addirittura lo considera come un atto lesivo che si sostituisce a questo.

(v. punti 13 e 16)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, punto 55; 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, punto 32

2.      Nel contesto della determinazione del diritto all’indennità di dislocazione di un funzionario, dal testo delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto risulta che, ai fini della neutralizzazione dei periodi di residenza, rispettivamente nello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio del funzionario o agente, o al di fuori di tale territorio, il legislatore ha stabilito una differenza a seconda che la residenza risulti giustificata da situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale, o dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

Un tirocinio alla Commissione, concepito come periodo di specializzazione a completamento della formazione universitaria o delle conoscenze necessarie allo svolgimento di un’attività lavorativa, non può essere considerato rientrante nella nozione di esercizio delle funzioni, esigendo quest’ultima che l’attività contribuisca principalmente alla realizzazione degli obiettivi dello Stato o dell’organizzazione internazionale di cui trattasi. Una conclusione siffatta, data la finalità principale dei tirocini effettuati alla Commissione, non può essere messa in discussione per il fatto che taluni tirocinanti, in considerazione delle disponibilità di bilancio e della loro situazione familiare, percepiscono una borsa, o, nel caso di impiegati del settore pubblico o privato, continuano a percepire la loro retribuzione.

Peraltro, è vero che tale soluzione differisce da quella prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto riguardo ai funzionari che non hanno mai avuto la nazionalità dello Stato della sede di servizio e che essa comporta un disparità di trattamento, decisamente basata sulla nazionalità dell’interessato.

Tuttavia, resta il fatto che tale differenza di trattamento è giustificata, da un lato, dalla differenza nella formulazione stessa che il legislatore ha adottato nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto e, dall’altro, dalla differente durata del periodo di riferimento, che è notevolmente più lungo per il funzionario che ha avuto la nazionalità dello Stato membro della sede di servizio.

(v. punti 40, 43‑45, 47 e 49)