Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

4 novembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di restituzione di beni personali – Decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa dalla lingua madre del funzionario – Ricorso tardivo – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑133/06,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto in sede di deliberazione dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2007 per telefax (ove l’originale è stato depositato il 16 luglio successivo), il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee che respinge la sua domanda diretta ad ottenere la consegna, al suo domicilio attuale, dei beni precedentemente lasciati nell’alloggio di servizio che gli era stato messo a disposizione quando era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola e, dall’altra, la condanna dell’Istituzione al risarcimento danni nei suoi confronti.

 Fatti

2        Il ricorrente, funzionario di grado A7 presso la Direzione generale (in prosieguo: la «DG») «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola, dal 16 giugno 2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3        La Commissione ha messo a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda (Angola), ove l’interessato ha posto i propri effetti personali.

4        Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia presso il suo domicilio in Italia.

5        Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile.

6        La Commissione, dopo aver garantito il servizio di guardiania dell’alloggio e aver assicurato per vari mesi la fornitura di acqua ed energia elettrica, con nota del 15 ottobre 2002 informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»). Nella medesima nota, la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, a seguito della sua ricezione, l’indirizzo al quale i suoi effetti personali e la sua autovettura dovevano essere consegnati, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

7        Il 9 novembre 2002 il ricorrente rispondeva alla nota del 15 ottobre 2002 facendo divieto a chiunque di entrare nell’alloggio e di toccare i suoi effetti personali.

8        Nei giorni 30 aprile e 2 maggio 2003 il trasloco dei beni del ricorrente veniva effettuato da una società specializzata. Detti beni venivano trasportati nel deposito della società stessa a Luanda.

9        Con nota del 12 agosto 2003 la Commissione faceva pervenire al ricorrente un resoconto dettagliato delle operazioni di trasloco.

10      Con nota del 16 febbraio 2004 la Commissione ricordava al ricorrente, il quale era sempre in congedo malattia in Italia, che era tenuto, conformemente alle vigenti procedure amministrative, a prendere qualsiasi iniziativa per organizzare il rientro dei suoi effetti personali in Italia, mentre il ruolo dell’amministrazione si limitava ad assumere le spese del trasporto degli effetti medesimi.

11      Con lettera raccomandata del 5 luglio 2004, ricevuta dall’interessato il successivo 27 luglio, la Commissione, dopo aver rilevato che questi non aveva adottato alcuna misura al fine di riprendere i suoi effetti personali, gli chiedeva di mettersi in contatto con una società specializzata che potesse garantire il trasloco dei suoi beni al suo domicilio in Italia. Nella lettera, la Commissione invitava l’interessato a procedere «il più presto possibile, e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2004», a causa dei costi per il deposito dei beni stessi a Luanda. Infine, la Commissione proponeva al ricorrente di prestargli la propria assistenza, se lo desiderava, nella scelta della società specializzata.

12      In mancanza di risposta, il capo dell’Unità «Infrastrutture in delegazione» della DG «Relazioni esterne» inviava al direttore della delegazione della Commissione in Angola una nota con data 27 agosto 2004, in cui lo invitava a prendere le disposizioni necessarie per procedere al trasloco dei beni del ricorrente al suo domicilio in Italia.

13      Con nota del 16 febbraio 2005, ricevuta dal ricorrente nel corso dello stesso mese, la Commissione informava l’interessato che i suoi effetti personali nonché la sua autovettura erano stati spediti in Italia (in prosieguo: la «nota del 16 febbraio 2005»). Nella stessa nota, si chiedeva anche al ricorrente di contattare urgentemente la società che si era occupata del deposito dei beni dell’interessato in Italia per accordarsi in ordine alle modalità di consegna dei beni al suo domicilio.

14      Mentre il ricorrente si trovava ancora in congedo malattia in Italia, con decisione del 30 maggio 2005, l’APN collocava il ricorrente a riposo a far data dal 31 maggio 2005 concedendogli, conformemente all’art. 78, n. 3, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il beneficio di un’indennità di invalidità (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

15      Con nota recante data 31 agosto 2005, pervenuta alla Commissione l’8 settembre seguente, il ricorrente chiedeva all’Istituzione di procedere «[al]l’immediata consegna (…), al suo attuale domicilio, dei suoi beni precedentemente giacenti nell’alloggio di servizio assegnatogli in Angola».

16      Secondo il ricorrente, la mancata risposta a tale domanda avrebbe fatto sorgere, nel termine di quattro mesi a far data dall’introduzione della domanda medesima, una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione controversa»).

17      Con nota redatta in italiano e recante data 20 marzo 2006, pervenuta alla Commissione il 29 marzo successivo, il ricorrente presentava reclamo avverso la decisione controversa (in prosieguo: il «reclamo»).

18      Con decisione del 20 luglio 2006, comunicata al ricorrente, nella sua versione in francese, il 30 agosto successivo, l’APN respingeva il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

19      Su domanda del ricorrente, una versione in italiano della decisione di rigetto del reclamo gli è stata comunicata con nota ricevuta il 6 novembre 2006.

20      Il ricorso in cui si chiedeva l’annullamento della decisione del 18 marzo 2002, con la quale il ricorrente veniva riassegnato alle sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile, veniva respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I‑182*), la Corte annullava la sentenza del Tribunale di primo grado, Marcuccio/Commissione, citata, e rimetteva la controversia, tuttora pendente, dinanzi allo stesso giudice.

21      Il ricorso introdotto dal ricorrente avverso la nota del 15 ottobre 2002 veniva respinto con ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pag. II‑A‑2‑517).

22      Con ordinanza 8 maggio 2007, di cui il ricorrente ha ricevuto copia il successivo 4 giugno, il Tribunale respingeva la domanda di gratuito patrocinio introdotta dall’interessato il 24 novembre 2006 ai fini del presente ricorso (causa F‑133/06 AJ, non pubblicata nella Raccolta).

23      Con sentenza 4 novembre 2008, (causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Il ricorrente introduceva il presente ricorso l’11 luglio 2007.

25      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione a restituirgli i suoi beni;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 000 (un milione) o quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno derivante all’interessato dalla decisione controversa, a far data dal giorno in cui è stata introdotta la domanda, il 31 agosto 2005, o in subordine dalla data in cui la decisione controversa ha prodotto i suoi effetti e fino alla data odierna;

–        condannare la Commissione a corrispondergli, per ogni giorno intercorrente tra l’introduzione del presente ricorso e quello in cui la decisione di accoglimento in toto e senza eccezione alcuna della sua domanda del 31 agosto 2005 sarà eseguita dalla Commissione, la somma di EUR 300 (trecento), ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondergli il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente precedente;

–        condannare la Commissione alla totalità delle spese, ivi comprese quelle per i periti.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alla totalità delle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Commissione.

 In diritto

 Osservazioni preliminari sull’oggetto della controversia

27      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento della decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo medesimo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15). Ciò premesso, la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo si confonde con la domanda di annullamento della decisione controversa.

28      In tal senso, il presente ricorso deve essere considerato inteso, in sostanza, a ottenere:

–        la condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali;

–        l’annullamento della decisione controversa;

–        la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno.

 Sulle norme di procedura applicabili

29      Conformemente alle disposizioni dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

30      Secondo costante giurisprudenza, le norme di procedura, a quanto si ritiene in generale, si applicano a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II‑3121, punto 58). Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la ricevibilità del ricorso deve essere valutata riferendosi al momento della sua introduzione (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49).

31      Risulta dalle suesposte considerazioni che, se è pur vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura, secondo cui il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appare manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, dalla data in cui è entrata in vigore, a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme giuridiche in base alle quali il Tribunale può, in forza di tale disposizione, considerare un ricorso manifestamente irricevibile. In tal modo, quando si tratta, come nel caso di specie, di norme che stabiliscono i requisiti di ricevibilità del ricorso, trovano applicazione, come si diceva, necessariamente quelle vigenti alla data di introduzione del ricorso.

32      Nella presente controversia, il ricorso è stato introdotto l’11 luglio 2007. Orbene, in tale data, le norme che stabilivano i requisiti di ricevibilità del ricorso erano quelle alle quali faceva rinvio l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7). Detto art. 111, infatti, è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

33      Si devono di conseguenza applicare, da una parte, la norma di procedura di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale e, dall’altra, le norme di ricevibilità cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (v. ordinanza del Tribunale 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23‑ 27).

34      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito sulla presente controversia e decide, in forza di tali disposizioni, di statuire senza continuare il procedimento.

 Sulla ricevibilità della domanda di condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali

35      Secondo costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 1991, causa T‑19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II‑615, punto 30). Ne consegue che dette domande devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione controversa

 Argomenti delle parti

36      Per concludere nel senso dell’irricevibilità di tale domanda, la Commissione fa valere, in via principale, che, anche tenendo conto della sospensione del termine di ricorso per la domanda di gratuito patrocinio, il ricorso sarebbe stato introdotto successivamente alla scadenza del termine di ricorso, il quale avrebbe iniziato a decorrere il 30 agosto 2006, data in cui è stata notificata al ricorrente la versione francese della decisione di rigetto del reclamo.

37      Il ricorrente contesta la tardività del ricorso. A suo avviso, il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere non il 30 agosto 2006, bensì il successivo 6 novembre, data di notifica della versione in italiano della decisione di rigetto del reclamo.

 Giudizio del Tribunale

38      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 91, n. 3, dello Statuto, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere presentati entro un termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo, ove detto termine è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

39      Peraltro, a termini dell’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda.

40      Occorre determinare, anzitutto, la data in cui ha iniziato a decorrere il termine di ricorso, precisando che, secondo la Commissione, tale data sarebbe quella della notifica al ricorrente della versione francese della decisione di rigetto del reclamo, mentre, secondo l’interessato, tale data sarebbe quella della notifica della versione italiana della decisione stessa.

41      A tale riguardo, come ricordato dalla Commissione, risulta da costante giurisprudenza che, affinché una decisione sia debitamente notificata, occorre che sia stata comunicata al suo destinatario e che gli sia stato consentito di venire utilmente a conoscenza del contenuto della decisione stessa (sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 24; 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 44, e 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 16).

42      Inoltre, risulta parimenti dalla giurisprudenza che si deve considerare regolare la notifica di una decisione di rigetto di un reclamo in una lingua diversa sia dalla lingua madre del funzionario sia da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa venirne utilmente a conoscenza (sentenza Bonaiti Brighina/Commissione, citata, punto 17; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05 e F‑18/06, Duyster/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).

43      Nel caso di specie, mentre il reclamo introdotto dal ricorrente avverso la decisione controversa era stato redatto in italiano, lingua madre dello stesso, è pacifico che la decisione di rigetto del reclamo sia stata notificata, inizialmente, il 30 agosto 2006, nella sua versione in francese prima di esserlo, il successivo 6 novembre, nella sua versione in italiano.

44      Tuttavia, dagli atti di causa risulta che la conoscenza del francese del ricorrente era sufficientemente elevata perché potesse utilmente prendere conoscenza della decisione di rigetto del reclamo quando detta decisione gli è stata notificata, il 30 agosto 2006, nella sua versione in francese.

45      Infatti, in primo luogo, il ricorrente stesso ha indicato, nel curriculum vitae che ha allegato al suo dossier d’impegno in qualità di funzionario, di possedere una buona conoscenza di cinque lingue, tra le quali il francese.

46      In secondo luogo, nel rapporto sul periodo di prova effettuato dal ricorrente tra il 16 giugno 2000 e il 15 marzo 2001, rapporto redatto, del resto, in francese e del quale l’interessato ha controfirmato tutte le pagine, il francese è stata espressamente menzionata nella rubrica «lingue principalmente utilizzate nello svolgimento delle funzioni».

47      In terzo luogo, a chiusura dello stesso rapporto finale relativo al periodo di prova, il ricorrente, con una frase redatta in francese, ha richiamato una nota in cui ha inserito le osservazioni che intendeva sollevare avverso il rapporto medesimo. Orbene, se è vero che tali osservazioni sono state redatte in inglese, la descrizione che l’interessato ha ivi svolto degli incarichi che gli erano stati affidati nel corso di detto periodo di prova conferma implicitamente che era in grado di comprendere il francese.

48      A ciò si aggiunge che, per quanto la conoscenza del francese del ricorrente sia stata limitata, la decisione di rigetto del reclamo non presentava alcun grado di complessità che avrebbe potuto ostacolarne la comprensione da parte sua. Infatti, nei motivi di tale decisione, l’APN si è limitata a ricordare, in via principale, che «le informazioni necessarie per riprendere i suoi beni [erano] state fornite [al ricorrente] il quale non [aveva] dato prova di alcuna collaborazione con i servizi della Commissione» e a confermare che «i beni [dell’interessato] si trov[avano] attualmente in un container depositato presso il porto commerciale di Salerno (Italia)».

49      Ciò premesso, la Commissione può fondatamente sostenere che il termine di tre mesi e dieci giorni di cui disponeva il ricorrente per introdurre il proprio ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno della notifica, nella versione in francese, della decisione di rigetto del reclamo, vale a dire il 30 agosto 2006.

50      Quanto alla scadenza del termine di ricorso, occorre rilevare che è stato inizialmente sospeso, dopo 2 mesi e 25 giorni, in ragione dell’introduzione, il 24 novembre 2006, di una domanda di gratuito patrocinio. Successivamente, il 4 giugno 2007, data di notifica dell’ordinanza che ha statuito su tale domanda, ha nuovamente iniziato a decorrere per scadere, infine, dopo quindici giorni, vale a dire il 19 giugno 2007.

51      Orbene, è pacifico che il presente ricorso è stato introdotto solo l’11 luglio 2007, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di ricorso.

52      Ne consegue, senza necessità di esaminare le altre eccezioni di irricevibilità, che la domanda di annullamento della decisione controversa deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno

53      Secondo costante giurisprudenza, se una domanda di risarcimento risulta strettamente connessa a una domanda di annullamento, a sua volta dichiarata irricevibile, anche la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile (ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 21, e la giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di specie, atteso che la domanda di annullamento della decisione controversa è manifestamente irricevibile, la domanda di risarcimento del danno, intesa al risarcimento del danno che la decisione avrebbe causato al ricorrente, deve, di conseguenza, essere parimenti respinta in quanto manifestamente irricevibile.

54      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso va dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento medesimo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data di entrata in vigore di detto regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

56      A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in forza di tale articolo e dell’art. 87, n. 3, secondo comma, di detto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

57      Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che, con una nota del 16 febbraio 2005, ricevuta dal ricorrente nel corso dello stesso mese, la Commissione, dopo averlo informato che i suoi effetti personali nonché la sua autovettura erano stati trasportati in Italia, gli chiedeva di avviare urgentemente i contatti con la società che aveva depositato i beni dell’interessato in Italia, al fine di prendere accordi sulle modalità di consegna degli stessi al suo domicilio. Tuttavia, è pacifico che il ricorrente nulla ha fatto in tal senso e ha, al contrario, richiesto all’Istituzione stessa di procedere alla consegna di detti beni.

58      Ciò premesso, in considerazione del fatto che il Tribunale nell’ordinanza 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T-46/08 P), nonché il Tribunale di primo grado nell’ordinanza Marcuccio/Commissione (citata supra, punto 65) hanno già rilevato che il ricorrente si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione, rifiutandosi di collaborare con essa e optando senza alcuna giustificazione per la via contenziosa, e che la presente controversia costituisce una prosecuzione del medesimo approccio, il ricorrente deve essere condannato a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 4 novembre 2008

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.