ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
6 giugno 2012
Causa F‑54/12 R
Luigi Carosi
contro
Commissione europea
«Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione a partecipare alle prove di valutazione – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Insussistenza – Requisiti specifici di ammissione al concorso – Esperienza professionale»
Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con la quale il sig. Carosi chiede, in particolare, la sospensione della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/117/11 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice del concorso» o la «commissione giudicatrice») di non ammetterlo a partecipare alle prove di valutazione del detto concorso.
Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori del richiedente è respinta. Le spese sono riservate.
Massime
Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Concorso nel settore del segretariato
(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)
La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale presentata da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare che l’esercizio di detto potere non sia stato viziato da un errore manifesto.
Al riguardo, una commissione giudicatrice di concorso non opera una valutazione manifestamente erronea ritenendo che, all’atto dell’adozione della decisione di non ammissione ad un concorso nel settore del segretariato, un diploma universitario nonché un’esperienza professionale, in particolare nel settore legale, non corrispondano, rispettivamente, ad un diploma ottenuto nel settore del segretariato e ad un’esperienza professionale in tale stesso settore.
(v. punti 35, 39, 40 e 47)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punto 58, e giurisprudenza ivi citata