Language of document : ECLI:EU:C:2014:2299

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIELS WAHL

presentate il 16 Ottobre 2014 (1)

Cause riunite C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13

Unicaja Banco SA

contro

José Hidalgo Rueda (C‑482/13),

María del Carmen Vega Martín (C‑482/13),

Gestión Patrimonial Hive SL (C‑482/13),

Francisco Antonio López Reina (C‑482/13),

Rosa María Hidalgo Vega (C‑482/13),


Caixabank SA

contro

Manuel María Rueda Ledesma (C‑484/13),

Rosario Mesa Mesa (C‑484/13),

José Labella Crespo (C‑485/13),

Rosario Márquez Rodríguez (C‑485/13),

Rafael Gallardo Salvat (C‑485/13),

Manuela Márquez Rodríguez (C‑485/13),

Alberto Galán Luna (C‑487/13),

Domingo Galán Luna (C‑487/13)

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Spagna)]

«Direttiva 93/13/CEE — Contratto di credito al consumo — Clausole abusive — Assenza di effetto vincolante — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso delle clausole abusive — Procedimento di esecuzione ipotecaria»





1.        Al momento della sua introduzione, è probabile che la maggior parte degli Stati membri non avesse previsto l’impatto che la direttiva 93/13/CEE (2) avrebbe avuto sui loro ordinamenti giuridici circa 20 anni dopo.

2.        Uno di tali Stati membri è il Regno di Spagna. Successivamente alla sentenza Aziz (3), il legislatore spagnolo ha recentemente adottato una nuova normativa (4) tesa, tra le altre cose, a risolvere i problemi individuati dalla Corte in tale sentenza. La Corte ha già avuto l’opportunità di esaminare tale normativa (5). Le cause che il giudice del rinvio ha portato all’attenzione della Corte mettono in luce un aspetto della legge n. 1/2013 diverso da quello in questione nella causa Sánchez Morcillo e Abril García. Questa volta, la questione non è se il diritto spagnolo renda impossibile o eccessivamente difficile per i consumatori impugnare una decisione giudiziale che ingiunge l’esecuzione forzata di un credito, ma piuttosto se le norme procedurali spagnole in materia di esecuzione ipotecaria soddisfino il requisito della direttiva 93/13 secondo il quale gli Stati membri devono garantire che i consumatori non siano vincolati da clausole abusive.

3.        Più nello specifico, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Tribunale di primo grado di Marchena, Spagna) ha effettuato – insieme a vari altri giudici spagnoli (6) ‑ un rinvio pregiudiziale alla Corte riguardante essenzialmente una delle disposizioni transitorie della legge n. 1/2013. Tale disposizione stabilisce un tetto massimo agli interessi moratori che possono essere riscossi mediante l’esecuzione di un’ipoteca: il tasso di interesse moratorio non può essere superiore al triplo del tasso d’interesse legale. In caso di superamento di siffatto tetto, i giudici devono consentire ai creditori di adeguare il tasso degli interessi moratori al fine di rispettare il limite previsto dalla legge. Tali domande di pronuncia pregiudiziale danno alla Corte un’altra opportunità di chiarire i limiti dell’influenza del diritto dell’Unione europea dei consumatori sulle norme nazionali di tale tipo.

I –    Contesto Normativo

A –    La direttiva 93/13

4.        Il considerando 21 del preambolo della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«(…) gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; [se], ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».

5.        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è così formulato:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6.        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così recita:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

7.        Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 93/13: «[g]li Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

B –    Il diritto spagnolo

8.        Ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile spagnolo, un debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni patrimoniali con tutti i suoi beni presenti e futuri.

9.        L’articolo 105 della legge sull’ipoteca (Ley Hipotecaria), codificata dal decreto dell’8 febbraio 1946 (7) quale modificata dalla legge n. 1/2013, dispone che l’ipoteca può essere costituita a garanzia di tutti i tipi di obbligazione e che non influisce sulla responsabilità personale e illimitata del debitore sancita dall’articolo 1911 del codice civile.

10.      L’articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), come modificato dall’articolo 7, paragrafo 1, della legge n. 1/2013, dispone che se il giudice ritiene che una delle clausole contenute in taluni titoli esecutivi possa essere qualificata come abusiva, esso ascolta le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso, entro i successivi cinque giorni, deve emettere un’opportuna ordinanza conformemente all’articolo 561, paragrafo 1, punto 3, del codice di procedura civile.

11.      La legge n. 1/2013 ha anche aggiunto un nuovo terzo comma all’articolo 561, paragrafo 1, del codice di procedura civile, formulato come segue:

«Qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive».

12.      Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 1/2013 ha modificato l’articolo 114 della legge sull’ipoteca attraverso l’aggiunta di un terzo paragrafo formulato come segue:

«Gli interessi di mora relativi a contratti di mutuo o credito per l’acquisto dell’abitazione principale, garantiti con ipoteche costituite sulla medesima, non possono essere superiori al triplo del tasso di interesse legale e possono maturare solo sulla somma principale insoluta. Tali interessi di mora non possono in alcun caso essere capitalizzati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 579, paragrafo 2, lettera a), del codice di procedura civile».

13.      Infine, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 è formulata come segue:

«La limitazione degli interessi di mora relativi ad ipoteche sugli immobili destinati ad abitazione principale prevista all’articolo 3, paragrafo 2, si applica alle ipoteche costituite successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Detta limitazione si applica altresì agli interessi di mora previsti da contratti di mutuo con garanzia ipotecaria sull’abitazione principale, stabiliti anteriormente alla data in cui la legge è entrata in vigore e maturati posteriormente a tale data, nonché agli interessi scaduti alla suddetta data e non corrisposti.

Nei procedimenti di esecuzione forzata o di vendita stragiudiziale già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei quali sia già stato determinato l’importo per il quale viene chiesta l’esecuzione o la vendita stragiudiziale, il cancelliere o il notaio impartisce all’esecutante un termine di dieci giorni per adeguare detto importo in conformità con il paragrafo precedente».

II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

14.      I procedimenti principali riguardano quattro diversi procedimenti di esecuzione forzata intrapresi da Unicaja Banco (cause C‑482/13) e da Caixabank (cause C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13) (in prosieguo: le «banche») per l’esecuzione di varie ipoteche, tutte costituite tra il 5 gennaio 2007 e il 20 agosto 2010 per importi di 249 000 EUR o meno.

15.      Nella causa C‑482/13, il mutuo ipotecario era soggetto ad un tasso di interesse moratorio del 18%, che era suscettibile di aumento, qualora dalla maggiorazione di quattro punti del tasso di interesse modificato fosse risultato un tasso di interesse superiore, entro i limiti del massimale del 25% nominale annuo. Nelle cause C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, i mutui ipotecari erano soggetti ad un tasso di interesse moratorio del 22,5%.

16.      Inoltre, tutti i suddetti contratti contenevano una clausola che consentiva all’ente mutuante di accelerare la data di esigibilità inizialmente pattuita e di chiedere il pagamento del capitale dovuto, maggiorato degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese concordati.

17.      Tra il 21 marzo e il 30 ottobre 2012, le banche hanno intrapreso procedimenti di esecuzione forzata dinanzi al giudice del rinvio. Tuttavia, il giudice del rinvio ha sospeso tali procedimenti, essendo consapevole del fatto che le clausole contrattuali relative al tasso di interesse moratorio e all’esigibilità anticipata potevano essere abusive. Sulla base di ciò, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena, il 12 agosto 2013, ha deciso di tenere sospesi i procedimenti e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, conformemente alla [direttiva 93/13] in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di adeguare gli interessi.

2)      Se la seconda disposizione transitoria della [legge n. 1/2013] comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, adeguando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.

3)      Se la seconda disposizione transitoria della [legge n. 1/2013] contravvenga alla [direttiva 93/13], e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della [legge n. 1/2013]».

18.      Con ordinanza del presidente della Corte del 10 ottobre 2013 tutti i procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento e ai fini della sentenza.

19.      Sono state presentate osservazioni scritte da Unicaja Banco, da Caixabank, dal governo spagnolo e dalla Commissione, i quali hanno tutti presentato osservazioni orali all’udienza del 10 settembre 2014.

III – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

20.      Come risulta dalle ordinanze di rinvio, le tre questioni pregiudiziali costituiscono diversi aspetti di una questione più ampia. Le parti interessate, tuttavia, percepiscono questi tre aspetti in modo differente (8).

21.      Intendo rilevare, fin dall’inizio, che, con la questione B, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare – fino a valutarne la validità – la normativa nazionale. Ciò esula dall’ambito delle competenze della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, la Corte è manifestamente incompetente a risolvere tale questione. Tuttavia, le critiche che il giudice del rinvio sembra portare rispetto alla legge n. 1/2013 sono espresse anche nella questione C, formulata in termini di compatibilità della seconda disposizione transitoria di tale legge con la direttiva 93/13 e, in particolare, con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. Ne consegue che, in ogni caso, la Corte può rispondere ai dubbi che il giudice del rinvio nutre a tal proposito.

22.      Inoltre, le questioni A e C sembrano connesse nella misura in cui entrambe indagano sulle conseguenze giuridiche di una clausola contrattuale che è stata considerata abusiva. Con la questione A, il giudice del rinvio sostanzialmente chiede quali poteri e quali obblighi un giudice nazionale abbia ai sensi della direttiva 93/13 con riferimento ad una clausola relativa agli interessi di mora considerata abusiva. Dall’altra parte, con la questione C, il giudice chiede invece, in sostanza, se una disposizione quale la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 sia compatibile con la direttiva nella misura in cui presumibilmente limita tali poteri e obblighi.

23.      L’approccio che adotterò si compone pertanto di due parti. Mentre la risposta alla questione A appare evidente, la risposta da dare alla questione C, dall’altra parte, deve essere più sfumata, non da ultimo alla luce delle osservazioni presentate dal governo spagnolo.

B –    I poteri e gli obblighi del giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13 con riferimento ad una clausola relativa agli interessi di mora considerata abusiva

24.      Con la questione A, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 93/13, e nello specifico l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, gli imponga di disapplicare una clausola contrattuale che fissa un tasso di interesse moratorio considerato abusivo o se debba invece moderare tale tasso di interesse – o tollerare una siffatta moderazione.

25.      Come si può dedurre dal ragionamento delle ordinanze di rinvio, la problematica sollevata dalla questione A è già stata risolta nelle sentenze Banco Español de Crédito (9) e Asbeek Brusse e de Man Garabito (10). Anche la sentenza nella causa Kásler e Káslerné Rábai (11), emessa dopo che le presenti ordinanze di rinvio sono giunte alla Corte, può fornire indicazioni.

26.      Secondo tali sentenze, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone ai giudici nazionali di escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, ma non li autorizza a rivedere il contenuto di tale clausola. Il contratto concluso con il consumatore deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché una simile sopravvivenza del contratto sia possibile ai sensi della normativa nazionale (12).

27.      Per quanto riguarda nello specifico le clausole penali, la Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso di consentire al giudice nazionale, qualora quest’ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto tra un professionista e un consumatore, di ridurre l’importo della penale imposta a carico del consumatore anziché di disapplicare integralmente la clausola in esame nei confronti di quest’ultimo (13).

28.      Nella causa Banco Español de Crédito, la clausola abusiva disciplinava il pagamento tardivo delle rate di un mutuo per l’acquisto di un veicolo. La causa Asbeek Brusse e de Man Garabito riguardava una clausola penale inserita in un contratto di locazione ad uso abitativo, che conteneva interessi di mora.

29.      Al contrario, la causa Kásler e Káslerné Rábai riguardava una peculiare situazione di restituzione. In tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto se fosse possibile per un giudice nazionale sostituire con disposizioni a carattere dichiarativo di diritto nazionale una clausola abusiva in un contratto di credito al consumo in circostanze ove, se il contratto non poteva sussistere senza la clausola in questione, l’annullamento del contratto possa essere sfavorevole per il consumatore. La Corte ha dichiarato che l’annullamento dell’intero contratto di credito al consumo ha, in via di principio, per conseguenza di rendere esigibile l’importo del residuo prestito dovuto, il che tende a penalizzare il consumatore piuttosto che il mutuante. In tale situazione specifica, la Corte ha pertanto stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (14).

30.      Tuttavia, la sentenza Kásler e Káslerné Rábai non è rilevante in relazione alle cause in questione. Non è chiaro come l’annullamento di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, quale la clausola in questione, possa essere più sfavorevole per il consumatore mutuatario rispetto all’eliminazione complessiva del diritto a tali interessi di un creditore che ha fatto ricorso alla clausola abusiva. Inoltre, malgrado quanto hanno affermato le banche all’udienza, il fatto che i poteri di moderazione possano essere conferiti da una disposizione di diritto nazionale piuttosto che essere espressione di valutazione discrezionale del giudice è irrilevante. Infatti, come stabilito dall’articolo 8 della stessa, la direttiva 93/13 dispone un’armonizzazione minima, il che significa che gli Stati membri possono solo adottare o mantenere norme che prevedono una tutela del consumatore maggiore di quella accordata ai sensi della direttiva. Di conseguenza, la risposta alla questione A non dovrebbe essere diversa dalla risposta data nelle sentenze Banco Español de Crédito e Asbeek Brusse e de Man Garabito, che ho sintetizzato nel precedente paragrafo 26.

C –    La compatibilità della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 con la direttiva 93/13, alla luce dell’obbligo del giudice nazionale di disapplicare le clausole contrattuali abusive ai sensi di tale direttiva

31.      La questione C riguarda la compatibilità con la direttiva 93/13 – e in particolare con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa – della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, che si applica ai procedimenti di esecuzione forzata o di vendita stragiudiziale iniziati ma non conclusi prima del 15 maggio 2013, nonché dei procedimenti in cui l’importo rispetto al quale viene richiesta un’ordinanza di esecuzione forzata o un’ordinanza di vendita stragiudiziale è già stato fissato. Sostanzialmente, il giudice del rinvio vuole sapere se nei procedimenti di esecuzione ipotecaria un creditore che chiede interessi moratori sulla base di una clausola contrattuale che fissa tali interessi ad un tasso superiore al limite di legge (il triplo del tasso d’interesse legale) possa adeguare il tasso di interesse moratorio in modo da non eccedere tale limite.

32.      Fin dall’inizio, e sebbene tale questione non sia stata sollevata dal giudice del rinvio, appare utile affrontare brevemente la questione se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precluda alla Corte di rispondere alla questione relativa alla compatibilità, ai sensi di tale direttiva, della disposizione nazionale in questione (15). Infatti, le banche affermano che la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 sia una disposizione imperativa che si applica a prescindere dalla volontà delle parti e non rientra nell’ambito della direttiva 93/13.

33.      Ho già trattato una tematica analoga nella causa Sánchez Morcillo e Abril García (16). Diversamente da tale causa, nelle presenti cause il giudice del rinvio ha espressamente posto la questione del carattere abusivo o meno delle clausole relative agli interessi di mora nei contratti di mutuo in questione. In relazione a ciò, il giudice del rinvio vuole conoscere l’estensione dei suoi poteri e obblighi ai sensi della direttiva 93/13, qualora una siffatta clausola sia considerata abusiva. Questa è pertanto una situazione completamente diversa rispetto a quella manifestatasi nella causa Barclays Bank (17), ove la Corte ha stabilito che le disposizioni nazionali in questione in tale causa, che disciplinavano la procedura di esecuzione forzata nel diritto spagnolo, erano disposizioni di natura legislativa o regolamentare che non erano inserite nel contratto contestato ed esulavano dall’ambito di applicazione della direttiva.

34.      Passando rapidamente oltre, ricordo innanzitutto che, benché non spetti alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto nazionale con il diritto dell’Unione né interpretare la normativa nazionale, essa, tuttavia, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa sottoposta alla sua cognizione (18). Fornire una siffatta assistenza richiede inevitabilmente un minimo di comprensione delle norme nazionali rilevanti applicabili da parte della Corte, anche se tale comprensione rimane ovviamente interamente soggetta a verifica del giudice nazionale. Tenendo conto di tale avvertimento generale, affermo quanto segue.

35.      Alla luce delle sentenze della Corte nelle cause Banco Español de Crédito e Asbeek Brusse e de Man Garabito, è comprensibile che la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 possa aver provocato alcune dispute, nella misura in cui possa essere interpretata nel senso che impone al giudice nazionale di tollerare una riduzione del tasso di interesse moratorio invece di dichiarare la nullità della clausola contrattuale pertinente. Tuttavia, considererei con cautela il fatto di trarre una siffatta conclusione, che sembra dipendere da un equivoco di base. Tale percezione si basa sull’idea piuttosto seducente che la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 in qualche modo i) determini le circostanze in cui un tasso di interesse moratorio è abusivo o meno e ii) interferisca con il dovere di un giudice nazionale di disapplicare una clausola considerata abusiva. Tuttavia, le disposizioni della normativa nazionale presentate alla Corte non possono suffragare tale ipotesi. Interpellato su tale questione in udienza, il governo spagnolo ha confermato che la supposizione era erronea. Le altre parti presenti all’udienza non hanno espresso il loro disaccordo (almeno non in teoria).

36.      La possibilità accordata al creditore ai sensi della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 di adeguare, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, il tasso degli interessi moratori affinché sia inferiore al limite legale degli interessi moratori che possono essere riscossi mediante un’esecuzione ipotecaria – sulla base di taluni requisiti – sembra di fatto essere completamente avulsa dalla questione se la clausola contrattuale posta alla base della procedura di esecuzione forzata sia abusiva o meno. La stessa formulazione della disposizione suggerisce la sua applicazione alle clausole contrattuali sia abusive che non abusive.

37.      Nello stesso senso, sembra che la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 si applichi alle clausole contrattuali il cui carattere abusivo o meno non sia soggetto ad esame ai sensi della direttiva 93/13. Per esempio, la legge n. 1/2103 sembra applicarsi a clausole che sono oggetto di negoziato individuale e che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa. In secondo luogo, presumendo che il pagamento degli interessi di mora – che sono un tipo di interessi – possa essere qualificato come uno degli obblighi essenziali di un mutuo ipotecario nel senso che forma parte del quid pro quo per la linea di credito concessa (19), il carattere abusivo o meno della clausola che disciplina gli interessi di mora in un contratto di credito al consumo sarebbe escluso dalla valutazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (a condizione che sia redatta in modo chiaro e comprensibile). In entrambe le situazioni sopra descritte, in teoria non si può fare affidamento sulla direttiva al fine di contestare la clausola relativa agli interessi moratori. A prescindere da ciò, l’importo degli interessi moratori garantiti da un’ipoteca, che può quindi essere riscosso nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, può sempre essere adeguato in virtù della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, nel caso in cui il tasso applicato a siffatti interessi moratori dovesse oltrepassare il limite legale.

38.      Tale mancanza di immediatezza tra la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 e la direttiva 93/13 diventa ancora più evidente dal momento che la legge sull’ipoteca e, in particolare, il terzo periodo dell’articolo 114 della stessa – a cui fa riferimento la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 – si applica solo a taluni tassi di interesse nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, a prescindere se il mutuante sia un professionista e il debitore un consumatore. Al contrario, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 93/13, la direttiva si applica in modo orizzontale a tutti i tipi di contratti, a condizione che siano stati stipulati tra un consumatore e un professionista.

39.      Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo dichiara in modo più specifico a tal proposito che lo scopo del terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca e, allo stesso modo, della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, è di limitare l’importo massimo garantito dal bene immobile ipotecato al fine di limitare l’estensione degli obblighi contrattuali garantiti dall’ipoteca nei confronti dei terzi. Il limite ai tassi di interesse che possono essere riscossi, stabilito in tali disposizioni, che non possono essere superiori al triplo del tasso di interesse legale e possono maturare solo sulla somma principale insoluta, si applica ai mutui ipotecari sulla residenza principale del debitore. All’udienza, il governo spagnolo ha confermato che tali disposizioni limitano solo l’importo degli interessi di mora in relazione alla proprietà ipotecata, con esclusione degli altri beni del debitore, in relazione ai quali il creditore può ancora chiedere integrale soddisfazione rispetto all’importo ancora dovuto ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile spagnolo. Alla luce delle osservazioni di tale governo, sembrerebbe che il terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca e, con riferimento a situazioni transitorie, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 di fatto non disciplinino il tasso di interesse moratorio in quanto tale, che rimane una questione meramente contrattuale, ma fissino solo un limite al tasso di interesse moratorio che può essere riscosso mediante esecuzione ipotecaria. Pertanto, un mutuante può ancora chiedere integrale soddisfazione di qualsiasi importo ancora dovuto in relazione agli altri beni del debitore. Se tale interpretazione del diritto spagnolo è corretta – il che è una questione che spetta al giudice del rinvio verificare – non vedo come tali disposizioni abbiano a che fare con, e a maggior ragione come possano limitare, i diritti accordati ai consumatori ai sensi della direttiva 93/13.

40.      Si può sicuramente affermare che il tasso di interesse moratorio massimo per i mutui ipotecari, fissato nel terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca – e, allo stesso modo, nella seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 – in qualche modo «contamina» la valutazione relativa al carattere abusivo o meno, ai sensi della direttiva 93/13, di un determinato tasso di interesse, in quanto può essere interpretato nel senso che autorizza un approccio in base al quale tutti i tassi di interesse inferiori o pari al triplo del tasso di interesse legale possono essere qualificati come non abusivi e, per contro, tutti quelli superiori a tale soglia sarebbero abusivi (20). Infatti, il giudice del rinvio dichiara che la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 «implicitamente» impone ai giudici spagnoli di modificare la clausola relativa agli interessi moratori considerata abusiva. Tuttavia, esso non spiega perché essa sia implicita. Su tale questione vanno fatte le seguenti osservazioni.

41.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nel valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, si deve tenere conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e si deve fare riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. Ne discende che devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale (21).

42.      A tal proposito, sebbene il terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca e, con riferimento al periodo transitorio, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 limitino, nel contesto di procedimenti di esecuzione forzata, l’importo degli interessi moratori che possono essere riscossi mediante esecuzione ipotecaria, al triplo del tasso di interesse legale, ciò non significa che qualsiasi tasso contrattuale superiore sia automaticamente abusivo ai sensi della direttiva, né che qualsiasi tasso inferiore sia automaticamente non abusivo. Non c’è una regola aurea in relazione a quando una clausola che fissa un tasso di interesse moratorio viene automaticamente qualificata come abusiva. I tassi di interesse massimi fissati in un determinato ambito del diritto nazionale sono solo un fattore da prendere in considerazione. Evidentemente, non è possibile adottare una posizione consapevole in relazione al carattere abusivo o meno di una clausola relativa al tasso di interesse comparandola semplicemente al multiplo del tasso di interesse legale. Ciò viene ben illustrato al punto e) dell’allegato alla direttiva 93/13 (22), che recita «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato» (il corsivo è mio), in quanto per definizione solo una valutazione caso per caso può stabilire se l’indennizzo è proporzionato o meno in una determinata situazione. A tal proposito, ritengo che la valutazione del carattere abusivo di un tasso di interesse moratorio in un contratto di credito (presumendo, ancora una volta, che tale interesse non faccia parte degli essentialia negotii o sia altrimenti esente da valutazione) si debba basare sull’importo dato in prestito e sulla durata del mutuo, che può variare da contratto a contratto. In ultima analisi, tuttavia, una siffatta valutazione non è una questione che spetta alla Corte risolvere, bensì ai giudici nazionali, che sono maggiormente competenti a soppesare tutte le circostanze rilevanti di ogni caso particolare e che sono perfettamente a conoscenza del regime generalmente applicabile ai sensi del diritto nazionale (23).

43.      In ogni caso, se, in ipotesi, un contratto di un consumatore per un mutuo ipotecario stabilisse un tasso di interesse moratorio inferiore al triplo del tasso di interesse legale ma che, in determinate circostanze, appare abusivo ai sensi della direttiva 93/13, non vi sono dubbi sul fatto che l’articolo 6 della direttiva precluda la sostituzione di tale tasso di interesse moratorio contrattuale con un tasso inferiore e pertanto presumibilmente meno pregiudizievole fissato dal diritto nazionale. A tal proposito, non vi è niente che suggerisca che ad un giudice spagnolo sia precluso disapplicare completamente una clausola abusiva ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 1, terzo comma, del codice di procedura civile. Una limitazione a tal fine sembrerebbe richiedere, perlomeno, di dare prevalenza al terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca – e, con riferimento alle situazioni transitorie, alla seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 – sull’articolo 561, paragrafo 1, terzo comma, del codice di procedura civile. Tuttavia, nelle ordinanze di rinvio non vi è nulla che suggerisca che il diritto spagnolo debba essere interpretato in tal modo. Al contrario, il governo spagnolo dichiara che solo ove una clausola contrattuale sia considerata non abusiva, come misura suppletiva di tutela della residenza principale si applica il massimale fissato nel terzo periodo dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca – e, con riferimento alle situazioni transitorie, della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013. Ciò ovviamente è sottoposto a verifica da parte del giudice del rinvio, il quale solo rimane competente ad interpretare il diritto nazionale (24).

44.      Ciò posto, nell’interpretare il diritto nazionale conformemente alla direttiva 93/13, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il complesso di tale diritto e applicare i metodi di interpretazione riconosciuti dal diritto nazionale in modo da raggiungere l’obiettivo desiderato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva al fine di garantire la tutela effettiva dei diritti dei consumatori (25). Di fatto, ritengo che il modo in cui il governo spagnolo interpreta il diritto spagnolo – dando prevalenza alla non applicazione, ai sensi della direttiva, di una clausola relativa ad interessi moratori abusiva rispetto al mero adeguamento del tasso di interesse moratorio – sia la sola interpretazione che garantisce la compatibilità della legge n. 1/2013 con i requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Inoltre, anche il punto di vista dichiarato da tale governo suggerisce che una siffatta interpretazione è effettivamente possibile ai sensi del diritto spagnolo.

45.      Riassumendo, sono dell’opinione che la direttiva 93/13 non riguardi disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali i tassi di interesse moratorio debbano essere adeguati ai fini dei procedimenti di esecuzione ipotecaria ove tali disposizioni si applichino a prescindere dal carattere abusivo o meno del tasso di interesse in questione. Se una disposizione di diritto nazionale (quale la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013) limita, nel contesto di procedimenti di esecuzione forzata, l’importo degli interessi moratori che possono essere riscossi mediante esecuzione ipotecaria, ciò va a beneficio di tutti i debitori ipotecari (non necessariamente consumatori). Per quanto riguarda i consumatori, nella misura in cui una siffatta disposizione integri i loro diritti ai sensi della direttiva 93/13 – per esempio, con riferimento a clausole che non sono abusive o che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva – essa garantisce loro una migliore tutela, come suggerito dall’articolo 8 della direttiva (26).

46.      Tuttavia, in ultima analisi, l’approccio che ho adottato potrebbe non dimostrarsi decisivo in relazione all’esito del procedimento principale. Dal tenore delle ordinanze di rinvio, sembra che il giudice del rinvio sia dell’opinione che i tassi di interesse moratorio applicati ai mutui ipotecari in questione siano effettivamente abusivi. Se, sulla base di una valutazione generale, dovessero risultare tali, dalla mia precedente risposta alla questione A consegue che il giudice del rinvio deve garantire che i consumatori non siano vincolati da tali clausole, senza moderare esso stesso il tasso e senza sostituirlo con un tasso fissato dalla normativa spagnola.

47.      Infine, ho preso in considerazione il fatto che, nella formulazione della questione C, viene fatto riferimento ai principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, alla luce di quanto precede, tali principi non sembrano essere pregiudicati in alcun modo e pertanto non danno adito ad ulteriori osservazioni da parte mia.

IV – Conclusioni

48.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Spagna) come segue:

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, impone ai giudici nazionali di escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, ma non li autorizza a rivedere il contenuto di tale clausola. Il contratto concluso con il consumatore deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché una simile sopravvivenza del contratto sia possibile ai sensi della normativa nazionale.

2)      Una disposizione di diritto nazionale, quale la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 del 14 maggio 2013 relativa alle misure volte a incrementare la protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), ai sensi della quale un creditore che chiede l’esecuzione forzata, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario che contiene una clausola che fissa gli interessi di mora ad un tasso superiore al triplo del tasso d’interesse legale, può adeguare l’importo degli interessi moratori che possono essere riscossi mediante l’esecuzione di un’ipoteca in modo da non eccedere tale soglia, è compatibile con la direttiva 93/13 e, in particolare, con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, nella misura in cui l’applicazione di una siffatta disposizione non pregiudichi l’obbligo dei giudici nazionali ai sensi di tale direttiva di escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva nei contratti del consumatore affinché non produca effetti vincolanti con riferimento al consumatore, ma senza rivederne il contenuto. Spetta pertanto al giudice del rinvio determinare se questo è il caso, prendendo in considerazione il complesso del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


3 – C‑415/11, EU:C:2013:164.


4 – Legge n. 1/2013, del 14 maggio 2013, relativa alle misure volte a incrementare la protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), in prosieguo: la «legge n. 1/2013», BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373.


5 – Sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099.


6 – Oltre ai presenti procedimenti, si fa riferimento anche alle seguenti cause pendenti: C‑548/13 Caixabank; C‑602/13 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; C‑75/14 Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria e C‑90/14 Banco Grupo Cajatres.


7 – BOE n. 58, del 27 febbraio 1946, pag. 1518.


8 – Ad avviso della Commissione, la questione A riguarda i poteri del giudice nazionale con riferimento alle clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario, mentre le questioni B e C riguardano ciò indirettamente in maniera connessa alla seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013. Di conseguenza la Commissione suggerisce che le questioni B e C siano trattate congiuntamente. Il governo spagnolo, dall’altra parte, è dell’opinione che entrambe le questioni A e B riguardino la compatibilità della modifica dell’articolo 114 della legge sull’ipoteca con la direttiva 93/13, mentre la questione C riguarda una possibile violazione dei principi di equivalenza e di effettività da parte della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013. Pertanto, tale governo propone una risposta congiunta alle questioni A e B. Entrambe le banche ritengono che le tre questioni presentino analogie. Tuttavia, mentre Unicaja Banco fornisce una risposta individuale per ognuna, Caixabank suggerisce di dare un’unica risposta.


9 –      C‑618/10, EU:C:2012:349.


10 –      C‑488/11, EU:C:2013:341.


11 –      C‑26/13, EU:C:2014:282.


12 – V. sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341, punto 57 e giurisprudenza citata.


13 – V. sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341, punto 59.


14 – EU:C:2014:282, punti da 80 a 85 e punto 3 del dispositivo.


15 – L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dispone: «[l]e clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».


16 – V. C‑169/14, EU:C:2014:2110, paragrafi da 22 a 28.


17 – C‑280/13, EU:C:2014:279, punti da 40 a 42. V. anche, a tal fine, ordinanza dell’8 novembre 2012 nella causa SKP, C‑433/11, EU:C:2012:702, punti da 32 a 34 e Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punti da 76 a 80.


18 – V., inter alia, sentenza KGH Belgium, C‑351/11, EU:C:2012:699, punto 17 e giurisprudenza citata.


19 – V. su tale questione le mie conclusioni nella causa Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:85, paragrafi da 58 a 61.


20 – All’udienza, il governo spagnolo ha fatto riferimento a ciò come ad un effetto «collaterale» o «secondario» di tali disposizioni; anche le banche (forse in modo piuttosto sorprendente) hanno accennato ad un tale effetto.


21 – Ordinanza del 3 aprile 2013, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, punto 29 e giurisprudenza citata.


22 – L’allegato alla direttiva 93/13 contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere considerate abusive; v. ibid., punto 31 e giurisprudenza citata.


23 – V., a tal fine, sentenze Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, EU:C:2004:209, punti 22 e 25, e Kušionová, EU:C:2014:2189, punto 73.


24 – In udienza il governo spagnolo ha fatto valere che durante il procedimento dinanzi alla Corte la formulazione letterale dell’articolo 83 del regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre 2007, che approva la versione consolidata della legge generale sulla tutela dei consumatori e utenti e altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; BOE n. 287 del 30 novembre 2007, pag. 49181) — che può essere stata all’origine della questione della competenza del giudice, secondo il diritto spagnolo, a moderare una clausola dichiarata abusiva – è stata da allora modificata con la legge n.° 3/2014 del 27 marzo 2014 (BOE n. 76 del 28 marzo 2014). Tale disposizione ora è formulata come segue: «Le clausole contrattuali abusive sono automaticamente nulle e considerate inesistenti. A tal fine, dopo aver sentito le parti, il giudice dichiara l’inefficacia delle clausole abusive nel contratto; il contatto continua tuttavia a produrre i suoi effetti tra le parti qualora possa sussistere senza le clausole abusive».


25 – V., a tal fine, sentenza Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 31. V. anche sentenza Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, punto 52, e sentenza della Corte EFTA del 28 agosto 2014, Engilbertsson, E‑25/13, punto 163.


26 – V., a tal fine, sentenza Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punti 34 e 35.