Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

3 agosto 2012 (*)

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza – Spese giudiziarie – Articolo 94 del regolamento di procedura»

Nel procedimento F‑57/12 R,

avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistito da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 28 maggio 2012, il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, di sospendere l’esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione europea con cui è stata respinta la sua domanda del 19 ottobre 2011 intesa al pagamento della somma di EUR 1 661, illegittimamente decurtata, a suo avviso, dalle sue indennità di invalidità, in secondo luogo, della decisione implicita della Commissione recante rigetto del reclamo contenuto nella sua lettera del 20 ottobre 2011, in terzo luogo, di qualsivoglia decisione in base alla quale la Commissione ha detratto la somma di EUR 1 661 dalle sue indennità di invalidità per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011.

 Fatti

2        Il ricorrente è un ex funzionario della Commissione che percepisce da quest’ultima un’indennità di invalidità.

3        Con ordinanza del 7 ottobre 2009, Marcuccio/Commissione (F‑3/08), il Tribunale ha condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 000 al Tribunale in forza dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura in ragione del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso in tale causa. In forza della medesima disposizione e con ordinanza del 25 marzo 2010, Marcuccio/Commissione (F‑102/08), il Tribunale ha nuovamente condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 500 al Tribunale visto il carattere parimenti ingiustificato di tale altro ricorso.

4        Rimasti senza esito i solleciti della cancelleria del Tribunale a versare le somme sopra menzionate, il servizio della contabilità della Corte di giustizia dell’Unione europea ha inviato al ricorrente, in data 8 ottobre 2010, una lettera in cui l’informava che avrebbe proceduto al recupero dei crediti in questione mediante compensazione con le somme dovutegli a qualsiasi titolo dall’Unione europea. Nella medesima lettera, detto servizio ha parimenti avvisato il ricorrente che avrebbe eventualmente proceduto al recupero mediante esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), come modificato.

5        Nella prospettiva di operare la summenzionata compensazione, l’Ufficio di «gestione e di liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha comunicato al ricorrente, con lettera del 31 marzo 2011, che l’importo complessivo di EUR 2 545,30 pari ai due crediti della Corte di giustizia a titolo di spese giudiziarie, oltre a interessi di mora, sarebbe stato trattenuto sulla sua indennità di invalidità, secondo uno scaglionamento in quattro rate di EUR 388,35 sulle mensilità da maggio a agosto 2011 e due rate di EUR 495,95 sulle mensilità di settembre e ottobre 2011.

6        Secondo la Commissione, la somma summenzionata di EUR 2 545,30 è stata trattenuta con le modalità indicate nella lettera del PMO del 31 marzo 2011 e versata alla Corte di giustizia.

7        Il 19 ottobre 2011, il ricorrente ha proposto domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») chiedendo, in sostanza, il risarcimento del preteso danno subito per effetto della decurtazione, a suo avviso illegittima, della somma totale di EUR 1 661 prelevata dalla sua indennità di invalidità dei mesi da giugno a settembre 2011.

8        Il 20 ottobre 2011, il ricorrente ha depositato un reclamo, ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, chiedendo l’annullamento delle decisioni su cui si fondano le decurtazioni controverse e il versamento della somma di EUR 1 661.

9        Essendo rimasta senza risposta la domanda del 19 ottobre 2011, il ricorrente, ritenendo che il silenzio dell’amministrazione costituisse rigetto implicito della domanda, ha proposto alla Commissione, il 28 febbraio 2012, un reclamo avverso tale rigetto implicito.

10      Medio tempore, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), con decisione datata 20 febbraio 2012, aveva respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 20 ottobre 2011. Il ricorrente ha accusato ricezione di tale rigetto il 26 marzo 2012.

11      Ritenendo che il silenzio osservato dall’amministrazione in ordine al suo reclamo del 20 ottobre 2011 costituisse rigetto implicito del reclamo stesso, il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale, in data 28 maggio 2012, un ricorso di annullamento di tale rigetto implicito, registrato con numero di ruolo F‑57/12, con acclusa la presente domanda di provvedimenti provvisori.

12      Con decisione del 15 giugno 2012, l’APN, richiamandosi alla sua decisione del precedente 20 febbraio, ha respinto il reclamo del 28 febbraio 2012 in quanto irricevibile e infondato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con il ricorso F‑57/12, il ricorrente chiede, oltre all’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo del 20 ottobre 2011, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda del precedente 19 ottobre, l’annullamento di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulle sue indennità di invalidità nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661 e la condanna della Commissione al versamento di tale somma di EUR 1 661, oltre interessi di mora e una somma forfettaria di EUR 500.

14      Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda del 19 ottobre 2011;

–        sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione recante rigetto del suo reclamo del 20 ottobre 2011;

–        sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulle sue indennità di invalidità nei mesi da giugno a settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661;

–        adottare ogni altro provvedimento provvisorio.

15      La Commissione, che ha fatto pervenire le sue osservazioni scritte alla cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2012, chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

16      Ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia può, nelle cause sottoposte al suo esame, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare altri provvedimenti provvisori necessari.

17      Ai sensi, da un lato, dell’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE.

18      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

19      Secondo costante giurisprudenza, i presupposti relativi all’urgenza e all’apparente fondatezza della domanda (fumus boni juris) sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑118/11 R, punto 17, e la giurisprudenza ivi richiamata).

20      Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza del 13 febbraio 2012 Marcuccio/Commissione, cit. punto 18 e la giurisprudenza ivi richiamata).

21      Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

22      Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del 13 febbraio 2012 Marcuccio/Commissione, cit., punto 20 e la giurisprudenza ivi richiamata).

23      Nella specie, dall’esposizione dei fatti risulta che le ritenute controverse, di un importo complessivo di EUR 1 661 sulle indennità di invalidità del ricorrente, sono state operate da giugno a settembre 2011, ragion per cui, a voler ritenere che il ricorso inteso al loro annullamento sia ricevibile, le decisioni di cui il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione avevano in ogni caso esaurito i loro effetti alla data di proposizione della domanda di provvedimenti provvisori il 28 maggio 2012. Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere dal Tribunale la declaratoria di sospensione dell’esecuzione è inammissibile (v., ordinanza del presidente del Tribunale del 28 febbraio 2012, BK/Commissione, F‑140/11 R, punto 29 e la giurisprudenza ivi richiamata).

24      È pur vero che il ricorrente chiede parimenti al giudice del procedimento sommario di disporre «ogni altro provvedimento provvisorio». Tuttavia, il ricorrente non fornisce spiegazioni idonee a chiarire in misura sufficiente tale capo della sua domanda, che presenta, pertanto, carattere vago e impreciso. In assenza di più ampie precisazioni quanto al suo oggetto, una domanda di tal genere non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, al quale rinvia l’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento medesimo ed è, pertanto, irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 luglio 2004, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑422/03 R II, punto 59).

25      In ogni caso, il ricorrente si limita a indicare che, in assenza della sospensione, «deriv[erebbe] [nei suoi confronti] un danno grave ed irreparabile (...) le decurtazioni de quibus [essendo] tali da ridurre il [suo] reddito (…) al di sotto di un livello minimo vitale, ergo da metterne in pericolo la sopravvivenza».

26      Poiché il ricorrente si limita in tal modo a semplici affermazioni, senza fornire alcun elemento di prova a loro sostegno, non fornisce al giudice del procedimento sommario indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2012 Marcuccio/Commissione, cit., punto 23 e la giurisprudenza ivi richiamata, e ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, F‑143/11 R, punto 17 e la giurisprudenza ivi richiamata), mentre i risvolti economici risultano limitati.

27      Peraltro, la Commissione espone – in termini verosimili – che il ricorrente percepisce mensilmente, a titolo di indennità di invalidità, la somma netta di EUR 3 581,37, sicché non può ritenersi che le trattenute dallo stesso contestate produrrebbero la conseguenza di ridurre il suo reddito al di sotto di un livello minimo vitale e di metterne in pericolo la sopravvivenza.

28      Anche la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito relativo al fumus boni iuris o sulla ponderazione degli interessi presenti.

 Sulle spese e sulle spese giudiziarie

29      Se è pur vero che, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide il procedimento principale, dal titolo secondo, capo ottavo, del regolamento di procedura risulta che quest’ultimo attribuisce alla nozione di «spese» un senso ristretto e che le distingue rispetto alle spese giudiziarie di cui all’articolo 94 del regolamento medesimo.

30      Orbene, a norma dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000. Tale disposizione, non possedendo carattere restrittivo quanto alle circostanze in presenza delle quali il Tribunale può essere esposto, ad opera di una parte, a spese che avrebbero potuto essere evitate, è applicabile all’esame di una domanda di provvedimenti provvisori.

31      Nella specie, la presente domanda ha manifestamente assorbito ingiustificatamente le risorse del Tribunale. Da una parte, infatti, le decisioni delle quali il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione avevano evidentemente esaurito i loro effetti alla data di introduzione della domanda di provvedimenti provvisori e, come risulta dalle ordinanze relative a procedimenti sommari menzionate al precedente punto 26, la sua attenzione era già stata attirata sulla necessità di fornire indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, al fine di valutare l’urgenza nell’adozione dei provvedimenti. D’altra parte, nella presente domanda di provvedimenti provvisori il ricorrente ha omesso le informazioni relative alla ragione delle trattenute controverse fornite dalla Commissione, segnatamente nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011, decisione di cui aveva avuto conoscenza sin dal 26 marzo 2012, occultando in tal modo un elemento essenziale ai fini della comprensione del contesto della controversia.

32      Pertanto, in considerazione del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere al Tribunale un importo di EUR 1 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

33      Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre peraltro riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori del sig. Marcuccio è respinta.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 3 agosto 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.