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Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Commissione / Consiglio

(Causa C-24/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Norris e I. Naglis, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’articolo 3 della decisione del Consiglio 2019/17541 del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;

annullare l’articolo 4 della decisione 2019/1754 nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri o, in via subordinata, annullare l’articolo 4 in toto qualora i riferimenti agli Stati membri non possano essere separati dal resto dell’articolo;

confermare gli effetti di quelle parti della decisione 2019/1754 che sono state annullate, in particolare qualsiasi uso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3, attuata prima della data della sentenza da parte degli Stati membri attualmente parti contraenti dell’accordo di Lisbona del 1958, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare i sei mesi dalla data di pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio dell’Unione europea;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione degli articoli 218, paragrafo 6, TFUE e 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell’equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione, in quanto la decisione impugnata è stata adottata in assenza di una proposta della Commissione.

Secondo motivo: in via subordinata, violazione degli articoli 2, paragrafo 1, TFUE e 207 TFUE e difetto di motivazione, in quanto il Consiglio ha ecceduto i propri poteri rilasciando un’autorizzazione generale e permanente, e che non è debitamente giustificata.

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1 GU 2019, L 271, pag. 12.