Language of document : ECLI:EU:F:2013:78

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

18 giugno 2013

Causa F‑98/11

Bernard Jargeac

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Detrazione di un assegno di uguale natura percepito da altra fonte – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, le sigg.re Domingues e Hughes, e i sigg. Lanneluc e Zein (in prosieguo: i «primi otto ricorrenti») chiedono, da una parte, l’annullamento delle decisioni della Commissione europea di dedurre dall’indennità scolastica statutaria concessa ai funzionari l’importo delle borse di studio per studi superiori concesse ai loro figli dal Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: il «Cedies»), perché di uguale natura rispetto alle indennità scolastiche statutarie e, dall’altra, l’annullamento delle decisioni della Commissione di procedere alla ripetizione dell’indebito. Il sig. Finch, dal canto suo, ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione con cui gli veniva richiesto di informarla in merito all’eventuale beneficio di una borsa di studio concessa dal Cedies a suo figlio e veniva sospeso, in attesa di tale informazione, il versamento dell’indennità scolastica statutaria a partire dal 1º dicembre 2010.

Decisione:      Il ricorso, nella parte in cui è stato presentato dal sig. Finch, è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorso, nella parte in cui è stato presentato dai sigg. Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, dalle sigg.re Domingues e Hughes, e dai sigg. Lanneluc e Zein, è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il sig. Jargeac e gli altri otto funzionari o ex funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Commissione – Esercizio delle competenze – Delega della firma – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamento interno della Commissione, art. 27)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per l’applicazione della norma anticumulo prevista dall’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in caso di percezione da altra fonte di assegni di uguale natura – Applicazione alla prestazione pecuniaria lussemburghese destinata agli studenti – Ammissibilità

[Statuto dei funzionari, art. 67, §§ 1, c), e 2]

3.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Deduzione della mancata conoscenza di un versamento irregolare da parte di un funzionario che ha omesso di dichiarare assegni di uguale natura rispetto agli assegni familiari dell’Unione – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 67, § 2, e 85; allegato VII, artt. 1‑3)

1.      Nel caso di decisioni firmate da un funzionario a nome della Commissione e sotto il suo controllo, la delega di firma costituisce una misura, relativa all’organizzazione interna dei servizi della Commissione, conforme al suo regolamento interno e costituisce il mezzo normale attraverso il quale la Commissione esercita le sue competenze.

Infatti, nel diritto dell’Unione, le deleghe di poteri di esecuzione sono lecite a condizione che una norma non le proibisca formalmente. Ciò deve altresì valere, a maggior ragione, per la semplice delega di firma.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento:

Corte: 17 ottobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, 8/72 (punti 10‑14); 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, 43/82 e 63/82, (punto 14); 11 ottobre 1990, FUNOC/Commissione, C‑200/89 (punti 13 e 14)

Tribunale di primo grado: 6 dicembre 1994, Lisrestal e a./Commissione, T‑450/93 (punto 34); 14 maggio 1998, Finnboard/Commissione, T‑338/94 (punto 82); 18 ottobre 2001, X/BCE, T‑333/99 (punto 102, e giurisprudenza ivi citata); 13 luglio 2006, Vounakis/Commissione, T‑165/04 (punto 49)

2.      Solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo sono «di uguale natura» ai sensi della norma anticumulo di cui all’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in materia di assegni familiari. Il criterio decisivo nella qualificazione come assegno di uguale natura è quello della finalità perseguita dagli assegni in questione.

Al riguardo, l’indennità scolastica di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto e la prestazione pecuniaria lussemburghese concessa sotto forma di borse e di prestiti, che ha lo scopo di fornire agli studenti un aiuto pecuniario destinato a consentir loro di provvedere alle loro spese di studio e al loro mantenimento nell’ambito dello svolgimento de loro studi, hanno finalità simili in quanto mirano a contribuire alle spese di scolarità del figlio a carico del funzionario.

Tale conclusione non può essere infirmata dalla circostanza secondo la quale i beneficiari delle due prestazioni non sono gli stessi. Infatti, la circostanza che l’indennità statutaria sia attribuita al funzionario e che la prestazione nazionale sia percepita dal figlio o formalmente attribuita a quest’ultimo non è determinante per valutare se tali prestazioni siano di uguale natura ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto. Non è neppure determinante il fatto che l’assegno nazionale sia concesso in ragione della residenza sul territorio nazionale e non si ricolleghi quindi ad un rapporto di lavoro, contrariamente all’indennità scolastica statutaria.

(v. punti 48-50)

Riferimento:

Corte: 13 ottobre 1977, Gelders-Deboeck/Commissione, 106/76 (punto 16); 13 ottobre 1977, Emer-van den Branden/Commissione, 14/77 (punto 15); 18 dicembre 2007, Weiβenfels/Parlamento, C‑135/06 P (punto 89)

Tribunale di primo grado: 10 maggio 1990, Sens/Commissione, T‑117/89 (punto 14); 11 giugno 1996, Pavan/Parlamento, T‑147/95 (punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 13 febbraio 2007, Guarneri/Commissione, F‑62/06 (punti 39, 40 e 42); 5 giugno 2012, Giannakouris/Commissione, F‑83/10 (punto 37); 5 giugno 2012, Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 (punto 37)

3.      In caso di violazione dell’obbligo di dichiarare gli aiuti pecuniari nazionali di uguale natura provenienti da altra fonte previsto dall’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, un funzionario beneficiario di assegni familiari non può più far valere l’articolo 85 dello Statuto e la mancanza di conoscenza di un versamento irregolare.

Infatti, l’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che spetta alle istituzioni determinare se gli assegni dichiarati dai funzionari o dagli agenti in forza dell’obbligo che esso prevede siano o meno di uguale natura rispetto agli assegni familiari percepiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto.

(v. punti 59-61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1996, Schelbeck/Parlamento, T‑141/95, (punti 38 e 39)