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Ricorso presentato il 13 febbraio 2006 - Duyster / Commissione

(Causa F-18/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Tinike Duyster (Oetrange, Lussemburgo) [Rappresentante: avv. W.H.A.M. van den Muijsenbergh]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 17 novembre 2005, che ha collocato la ricorrente in congedo parentale dall'8 novembre 2004 fino a data imprecisata;

annullare la decisione dell'APN 6 aprile 2005;

annullare la decisione di concessione di un congedo parentale dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005, e/o il foglio paga del novembre 2004, e/o la decisione della Commissione 30 novembre 2004 di non tener conto della domanda di rinvio o di revoca del congedo parentale;

dichiarare che, per il periodo dal 1° novembre 2004 (o dall'8 novembre 2004) al 30 aprile 2005 compreso, la ricorrente beneficia di tutti i diritti sostanziali connessi al servizio attivo dei dipendenti, e che pertanto deve esserle pagata, con effetto retroattivo, la retribuzione corrispondente al suo rango e grado;

dichiarare che tale remunerazione deve essere maggiorata degli interessi di mora;

dichiarare che la ricorrente può ancora chiedere il congedo parentale (anche qualora sua figlio abbia più di dodici anni o quasi dodici anni nel momento in cui sarà pronunciata la sentenza), in quanto il mancato accoglimento della domanda che era stata presentata è imputabile alla Commissione; oppure, in subordine, che, poiché il mancato godimento del congedo parentale è imputabile alla Commissione, deve esserle pagato un importo corrispondente alla perdita di prestazioni di congedo parentale, assicurazioni, anzianità di servizio, diritti a pensione, rapporti informativi e possibilità di promozione; oppure, in ulteriore subordine, che per il periodo di congedo parentale non goduto deve esserle versata una somma corrispondente alla perdita di prestazioni di congedo parentale, assicurazioni e diritti a pensione;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e morali causati dalla decisione 17 novembre 2005, valutati in EUR 4 000 e EUR 5 000 rispettivamente;

condannare la convenuta a pagare EUR 2 500 per compensare l'incertezza nella quale si trova la ricorrente circa il suo status di dipendente e i danni morali derivanti da tale incertezza;

pagare alla ricorrente il valore di sette giorni di congedo parentale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito della causa F-51/05 1 la ricorrente ha già contestato il fatto che la Commissione l'abbia collocata in congedo parentale per il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005. Nella presente causa essa impugna la decisione dell'APN intervenuta successivamente, in data 17 novembre 2005, che ha fissato all'8 novembre 2004 la data di inizio del congedo parentale.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente sostiene che la decisione 17 novembre 2005 viola il Trattato, lo Statuto e un certo numero di principi giuridici. In particolare, a suo giudizio, tale decisione: i) contiene errori, ad esempio un'indicazione errata di una causa del Tribunale di primo grado; ii) è imprecisa per varie ragioni, tra le quali il fatto che non sia indicato sulla base di quale denuncia della ricorrente si basi la decisione, l'assenza di una data finale del congedo parentale e la mancanza di una descrizione delle conseguenze della decisione; iii) è redatta in una lingua diversa da quella utilizzata dalla ricorrente, in violazione dell'art. 21 CE; iv) non cita alcun fondamento normativo; v) è contraddittoria; vi) non è sufficientemente motivata; vii) ha effetto retroattivo, dal momento che non vi era più alcuna domanda di congedo parentale pendente; viii) non tiene conto del fatto che le decisioni originali dell'APN per l'intero periodo erano illegittime; ix) non tiene conto della domanda di rinvio del congedo parentale.

Inoltre, il tenore della decisione impugnata creerebbe l'impressione che l'esistenza di una situazione confusa sia dovuta, almeno parzialmente, alla ricorrente, mentre quest'ultima si sarebbe comportata in modo completamente diligente, fornendo un gran numero di documenti.

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1 - GU C 217, del 3.9.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-249/05, trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).