Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

25 settembre 2007

Causa F‑108/05

Alessandro Cavallaro

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista all’art. 4, n. 1, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Cavallaro chiede, in particolare, l’annullamento della decisione 10 agosto 2005 dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione di respingere il suo reclamo, presentato il 25 maggio 2005, contro la decisione della stessa autorità 3 marzo 2005, che gli nega il riconoscimento del beneficio dell’indennità di dislocazione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Controricorso nell’ambito delle controversie tra le Comunità e i loro agenti

2.      Funzionari – Fascicolo personale

(Statuto dei funzionari, art. 26)

3.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. b)]

1.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso si applica solo ai ricorrenti. Non esiste alcuna norma né alcun principio che vieti alle istituzioni convenute di formulare, nel controricorso, argomenti aggiuntivi rispetto a quelli che hanno motivato la loro tesi nella fase precontenziosa e, pertanto, di allegare a tale atto i documenti che servano come mezzi di prova a sostegno di tali argomenti.

(v. punto 38)

2.      La finalità amministrativa di un documento inserito nel fascicolo personale del funzionario su iniziativa di quest’ultimo non si limita ai soli usi che il funzionario considera utili.

(v. punto 39)

3.      L’art. 4, n. 1, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il periodo di riferimento considerato da tale disposizione scade, in caso di riassegnazione del funzionario, alla data iniziale di entrata in servizio presso le Comunità.

(v. punto 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1993, causa T‑90/92, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. II‑971, punto 32)