Language of document :

Ricorso presentato il 19 dicembre 2005 - Kyriazis / Commissione

(Causa F-120/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Antonios Kyriazis (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentante: avv. Spanakis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione12 ottobre 2005 ADMIN B.2 - D (05) 23023/EGL -- ade, con cui l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha respinto il reclamo del ricorrente R/549/05 contro il rigetto opposto il 25 aprile 2005 dalla convenuta alla sua domanda di concessione dell'indennità di dislocazione (16%);

ordinare alla convenuta di concedere al ricorrente l'indennità di dislocazione con effetto retroattivo al 1ºmarzo 2005, con gli interessi di mora al tasso annuo del 10%, fino al pagamento integrale;

riconoscere il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di dislocazione (16% dello stipendio di base netto) per il futuro.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione assegnato al Lussemburgo, impugna la decisione con cui gli viene rifiutato il pagamento dell'indennità di dislocazione. Egli contesta la tesi della convenuta secondo cui egli non soddisferebbe le condizioni previste all'art. 4 ,n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello statuto, in quanto il Lussemburgo sarebbe stato, per un periodo di cinque anni scaduto sei mesi prima della sua assunzione da parte delle istituzioni comunitarie, il luogo della sua residenza permanente e della sua attività professionale principale ed abituale.

Il ricorrente fa inoltre valere che il lavoro da egli svolto in Lussemburgo presso i locali della convenuta, allorché egli era al servizio di una società privata, dovrebbe essere considerato come rientrante nella deroga prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII dello statuto.

____________