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Impugnazione proposta il 22 maggio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Commissione europea

(Causa C-211/20 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Altre parti nel procedimento: Valencia Club de Fútbol, S.A.D. e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata nella misura in cui con essa il Tribunale annulla la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell’Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell’Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (GU 2017, L 55, p. 12) per quanto riguarda la misura 1, consistente nella garanzia di Stato accordata dall’IVF il 5 novembre 2009 per un prestito bancario alla Fundación Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni del Valencia CF nell’ambito dell’aumento di capitale del Valencia CF;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

riservare le spese.

Unico motivo di impugnazione:

La Commissione basa il proprio ricorso su un unico motivo di impugnazione, argomentando che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dell’Unione, interpretando in maniera errata l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto attiene alla dimostrazione della sussistenza della condizione del vantaggio. Più precisamente, ai punti da 124 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale, in primo luogo, avrebbe interpretato in maniera errata la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10), in combinato disposto con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6), nonché la decisione controversa; in secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto concerne l’onere della prova quanto alla sussistenza di un vantaggio derivato da una garanzia individuale e il dovere di diligenza, da parte della Commissione, nell’ambito di un procedimento di indagine formale; in terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti.

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