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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Commissione

(Causa C-51/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, S.A. (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Intervenienti a sostegno della ricorrente in primo grado: Regno di Spagna, Repubblica federale di Germania e Repubblica di Irlanda

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A. / Commissione europea 1 , contro la quale è rivolta la presente impugnazione. La sentenza respinge il ricorso della ricorrente contro la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2009 2 , relativa all’«avviamento fiscale» disciplinato all’articolo 12.5 della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società).

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sugli errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’interpretare l’articolo 107, paragrafo, 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riferimento alla nozione di «selettività».

In particolare, l’impugnazione fa valere che la sentenza impugnata è incorsa in errore:

nell’individuare il sistema di riferimento nella prima fase dell’analisi della selettività;

nell’individuare l’obiettivo in base al quale confrontare le diverse situazioni di fatto e di diritto nella seconda fase dell’analisi della selettività;

di conseguenza, ha errato anche nell’attribuzione dell’onere della prova e nell’applicazione del principio di proporzionalità;

in subordine, nella sua analisi con riferimento all’asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra l’impossibilità, per le imprese, di fondersi all’estero e l’acquisizione di partecipazioni all’estero; e

in subordine, nell’escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.

Oltre a seguire un iter logico erroneo, la sentenza sostituisce in numerosi dei suddetti punti l’iter logico della decisione con un distinto iter logico proprio, incorrendo, in tal modo, in ulteriori errori di diritto.

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1 Sentenza del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

2 Decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).