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Impugnazione proposta il 1° settembre 2020 da Danilo Poggiolini avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 luglio 2020, cause riunite T-347/19 e T-348/19, Enrico Falqui e Danilo Poggiolini / Parlamento europeo

(Causa C-408/20 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Danilo Poggiolini (rappresentanti: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Dichiarare la ricevibilità della domanda dell’on. Poggiolini di annullamento della nota n. D(2019) 14435 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo e di annullamento della nota D309419 dell’8 luglio 2019 della Direzione generale delle Finanze-Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati-Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati-II Capo Unità; per l’effetto annullare le anzidette note o rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per la relativa pronuncia.

Condannare il Parlamento europeo alle spese della presente fase e alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 951576 del 3 luglio 2020, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea, Sezione Ottava, nella causa T-348/19, in particolare:

il motivo relativo alla tardività, rispetto al termine di due mesi fissato dal combinato disposto degli artt. 81 e 130(1) del Regolamento di procedura del Tribunale, della eccezione con cui il Parlamento europeo ha lamentato l’irricevibilità del ricorso proposto dall’on. Poggiolini al Tribunale e concernente l’applicabilità ai depositi effettuati mediante il sistema e-Curia della previsione di cui all’art. 60 del Regolamento di procedura del Tribunale a mente del quale “i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni”;

il motivo concernente l’impugnabilità della nota n. D(2019) 14435 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento Europeo, in quanto immediatamente produttiva di effetti e la conseguente ricevibilità della domanda giudiziale di annullamento della stessa;

il motivo concernente la ricevibilità della domanda di annullamento della nota D309419 dell’8 luglio 2019 della Direzione generale delle Finanze-Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati-Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati-II Capo Unità formulata con la memoria di adattamento di cui all’art. 86 del Regolamento di procedura del Tribunale e concernente la necessità, in presenza di tutti i requisiti, di convertire tale memoria in ricorso.

Il ricorrente invoca ulteriori tre motivi relativi alla illegittimità della nota D(2019) 14435 dell’11 aprile 2019 e della nota D309419 dell’8 luglio 2019, in particolare:

il motivo relativo alla violazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo;

il motivo relativo all’omessa disapplicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale (quella introdotta dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana n. 14/2018) invalida;

il motivo relativo alla illegittima applicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e, in primis, col principio della tutela dell’affidamento e concernente la violazione del principio della prevalenza del diritto dell’Unione.

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