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Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 - ENI/Commissione

(Causa T-39/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: prof. G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui le imputa la responsabilità delle condotte sanzionate;

annullare o ridurre l'ammenda comminata ai sensi dell'art. 2 della decisione medesima;

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-38/07, Shell Petroleum e.a./Commissione.

ENI ritiene la decisione impugnata illegittima in quanto le attribuisce una responsabilità unicamente in ragione del suo ruolo di società capogruppo, controllante l'intero capitale, delle società cui sono stati addebitati i pretesi comportamenti collusivi sanzionati. In tale prospettiva, fa valere che:

-    la Commissione si fonda essenzialmente su una presunzione assoluta di responsabilità ricollegata all'assetto proprietario, che non trova riscontro e si pone in contrasto con i principi fissati dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all'applicazione dell'art. 81 CE nell'ambito di gruppi di società. Tale approccio viola inoltre i principi fondamentali della personalità della responsabilità e della pena, di legalità, ed è il frutto di evidenti errori di valutazione degli elementi di fatto portati da ENI al fine di ribaltare la presunzione impiegata dalla Commissione. In questo contesto, la Commissione non ha debitamente motivato le proprie valutazioni, in violazione di quanto stabilito dall'art. 253 del Trattato CE;

-    inoltre, la decisione impugnata non tiene neppure conto del principio della responsabilità limitata delle società di capitali rinvenibile nel diritto delle società comune ai diritti degli Stati membri, alle esperienze giuridiche internazionali e allo stesso diritto comunitario, approccio che appare al contempo incoerente coi criteri dettati nel quadro dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza in caso di successione/trasferimento di imprese. Anche sotto tali profili, la decisione impugnata è del tutto carente di motivazione.

ENI chiede poi l'annullamento o, quantomeno, la significativa riduzione dell'ammenda inflittale, posto che la Commissione:

-    non ha valutato l'impatto sul mercato interessato delle condotte infrattive pretesamente accertate;

-    ha indebitamente applicato la circostanza aggravante della recidiva, richiamando peraltro decisioni ex art. 81 CE di molto risalenti nel tempo e che in nessun modo avevano coinvolto la Ricorrente, neppure in ragione del suo ruolo di società capogruppo;

    

-    inoltre, escludendo erroneamente dal novero dei destinatari della decisione impugnata Syndial, in contrasto con i criteri dettati dalla giurisprudenza, ha violato l'art. 23 del Regolamento 1/2003, non tenendo conto in tale quadro del fatturato di detta società.

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