Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

24 marzo 2011 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa F‑104/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Diego Canga Fano, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra K. Zieleśkiewicz, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni, presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol (relatore), giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009 tramite telefax (cui ha fatto seguito il deposito dell’originale il 23 dicembre successivo), il sig. Canga Fano ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede l’annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2009, nonché la condanna del Consiglio dell’Unione europea a versargli l’importo di EUR 200 000 quale risarcimento del danno morale e professionale che asserisce di aver subito.

 Contesto normativo

2        L’art. 45, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell’articolo 6, paragrafo 2[, dello Statuto]. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), [dello Statuto] e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

 Fatti all’origine della controversia

3        Dagli atti di causa risulta che, in data 1° settembre 1991, il ricorrente veniva assunto dal segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: il «SGC») come funzionario di grado A 7. L’ultima promozione ricevuta al grado A 4 (adesso AD 12) è avvenuta il 1° giugno 2001. Dal 1° aprile 1994 il ricorrente veniva assegnato al servizio giuridico del Consiglio. Tuttavia, nel periodo 1° ottobre 1999 ‑ 30 settembre 2003, veniva comandato nell’interesse del servizio presso il gabinetto della sig.ra de Palacio, membro della Commissione delle Comunità europee. Al termine di tale comando, il ricorrente faceva ritorno al servizio giuridico nel gruppo «Relazioni esterne» e poi, dal 1° ottobre 2007, nel gruppo 1B «Coreper I». Dal 1° giugno 2008 è comandato nell’interesse del servizio presso il gabinetto del sig. Tajani, membro della Commissione, ove occupa il posto di vicecapo gabinetto.

4        Con comunicazione al personale del 5 marzo 2009, n. 50/09, il SGC informava i funzionari in merito agli elementi messi a disposizione delle commissioni consultive per la promozione per l’esercizio 2009, nonché ai provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 45 dello Statuto. L’allegato 2 di tale comunicazione precisava, per ciascun grado, il numero di promozioni possibili nel 2009 e l’allegato 3 conteneva l’elenco dei funzionari promuovibili. Pertanto, secondo l’allegato 2, vi erano 19 posti di grado AD 13 da coprire, per amministratori destinati a funzioni generiche, mentre 91 funzionari di grado AD 12 destinati a funzioni generiche figuravano nell’elenco di cui all’allegato 3, ove il ricorrente occupava il ventesimo posto in base all’anzianità nel grado.

5        Secondo la comunicazione al personale n. 50/09, le commissioni consultive per la promozione disponevano, in particolare, dei rapporti informativi di cui ogni funzionario promuovibile era stato oggetto a partire dalla nomina al grado AD 12 fino all’ultimo rapporto disponibile, ossia quello dell’esercizio 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2006-2007»).

6        Alla comunicazione al personale del 10 marzo 2009, n. 54/09, il SGC allegava dati statistici relativi all’esercizio di valutazione 2006‑2007, in particolare la tabella 2.1, in cui figurano dati statistici formulati secondo i gradi dei funzionari (in prosieguo: la «tabella 2.1»), e la tabella 3.1, che corrisponde ai dati statistici per direzione generale/direzione/grande servizio (in prosieguo: la «tabella 3.1»). Dalla comunicazione al personale n. 54/09 risulta che tali dati statistici erano stati altresì comunicati alle commissioni consultive per la promozione.

7        Al termine dei lavori, la commissione consultiva per la promozione per il gruppo di funzioni AD (funzionari destinati a posti di amministratore) presentava all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un elenco — relativo agli amministratori destinati a funzioni generiche — in cui figuravano i nomi dei diciannove funzionari proposti per una promozione al grado AD 13 (in prosieguo: l’«elenco dei funzionari promossi al grado AD 13»), dieci dei quali avevano un’anzianità nel grado inferiore a quella del ricorrente. Quest’ultimo non rientrava in tale elenco.

8        Con comunicazione al personale del 27 aprile 2009, n. 94/09, l’APN informava i funzionari della sua decisione di attenersi al parere della commissione consultiva per la promozione e di promuovere al grado AD 13 i 19 funzionari proposti.

9        Con lettera del 27 maggio 2009, richiamando l’art. 90, n. 1 dello Statuto, il ricorrente contestava la decisione di non promuoverlo emersa dalla comunicazione al personale n. 94/09.

10      Con decisione 24 settembre 2009, notificata al ricorrente il giorno successivo, l’APN qualificava la suddetta lettera del 27 maggio 2009 come reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e lo respingeva.

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il presente ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione dell’APN di non includerlo nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13, come risulta dalla comunicazione al personale n. 94/09;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione dell’APN che respinge il suo reclamo;

–        condannare il Consiglio a versare al ricorrente:

–        una somma stabilita ex aequo et bono pari a EUR 150 000, a titolo di risarcimento del danno morale, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data in cui tale somma diviene esigibile;

–        una somma stabilita ex aequo et bono pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno professionale, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data in cui tale somma diviene esigibile;

–        condannare il Consiglio alle spese.

12      Il Consiglio chiede al Tribunale di:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente a sopportare tutte le spese.

 Procedimento

13      Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di invitare il Consiglio, a titolo di misure di organizzazione del procedimento previste dagli artt. 55 e 56 del regolamento di procedura, a produrre i rapporti informativi dei 19 funzionari promossi al grado AD 13. Il Tribunale ha deciso di accogliere parzialmente tale domanda.

14      Quindi, in un primo tempo, con lettera della cancelleria del Tribunale del 15 giugno 2010, il Consiglio veniva invitato a rispondere ad alcuni quesiti scritti e a produrre i rapporti informativi, resi anonimi, dei dieci funzionari con anzianità nel grado inferiore a quella del ricorrente e i cui nomi figuravano nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 (in prosieguo: i «dieci funzionari interessati»).

15      Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2010 tramite telefax (cui ha fatto seguito il deposito dell’originale il 12 luglio successivo), il Consiglio rispondeva a detti quesiti e forniva i rapporti informativi resi anonimi dei dieci funzionari interessati per il periodo compreso tra la loro nomina al grado AD 12 e il loro rapporto informativo per l’esercizio 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007. Il Consiglio trasmetteva inoltre al Tribunale una tabella sinottica che riprende informazioni derivanti dagli ultimi due rapporti informativi del ricorrente e di ciascuno dei dieci funzionari interessati, identificati con le lettere dalla A alla J. Per ciascun rapporto informativo, tale tabella contiene la descrizione delle funzioni e/o il livello delle responsabilità esercitate, nonché un quadro delle valutazioni di ordine generale e la media delle valutazioni analitiche. Essa indica altresì le lingue impiegate nell’esercizio delle funzioni (in prosieguo: la «tabella sinottica»).

16      In un secondo momento, le parti venivano invitate, nella relazione preparatoria d’udienza inviata loro con lettera della cancelleria del Tribunale del 23 luglio 2010, a far pervenire a quest’ultimo, prima dell’udienza, osservazioni a sostegno della loro tesi alla luce dei documenti prodotti dal Consiglio in risposta alle misure di organizzazione del procedimento. Il ricorrente ottemperava a tale richiesta con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2010 tramite telefax (cui ha fatto seguito il deposito dell’originale il 2 settembre successivo), mentre le osservazioni del Consiglio sono giunte nella suddetta cancelleria il 1° settembre 2010 tramite telefax (cui ha fatto seguito il deposito dell’originale il 6 settembre successivo).

17      Nella sua risposta, il ricorrente lamentava che le copie fornite dei vari rapporti informativi non consentivano, in ogni caso, di distinguere con chiarezza la valutazione attribuita in relazione ai criteri «Rendimento» e «Rapidità di esecuzione dei compiti».

18      Prima dell’udienza, il presidente della Prima Sezione ha chiesto al rappresentante del ricorrente se accettava le medie delle valutazioni analitiche che figuravano nella tabella sinottica, in quanto tali medie comprendevano le valutazioni — relative ai due criteri di cui al punto precedente — che erano state attribuite a ciascuno dei dieci funzionari interessati o, al contrario, se desiderava che le suddette copie venissero comunicate in una versione di lettura più agevole.

19      Il rappresentante del ricorrente ha acconsentito a prendere per buone le summenzionate medie e ha rinunciato ad ottenere una nuova trasmissione delle pagine dei rapporti informativi contenenti un dato poco chiaro.

 Sull’oggetto del ricorso

20      Oltre all’annullamento della decisione dell’APN di non inserirlo nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’APN del 24 settembre 2009 con cui respingeva le pretese contenute nella sua lettera del 27 maggio 2009, che l’APN qualificava come reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 24 settembre 2009»).

21      In proposito, occorre rammentare che le domande di annullamento formalmente dirette contro il rigetto di un reclamo producono l’effetto di adire il Tribunale dell’atto contro cui è stato presentato il reclamo, essendo esse, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (sentenza del Tribunale 29 settembre 2009, causa F‑102/07, Kerstens/Commissione, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

22      Nella fattispecie, occorre ritenere che, poiché le domande dirette contro la decisione 24 del settembre 2009 sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo, il ricorso si considera proposto avverso la decisione dell’APN di non inserire il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13, come risulta dalla comunicazione al personale n. 94/09 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Sulle domande di annullamento

23      Il ricorrente invoca due motivi a sostegno delle sue domande di annullamento: il primo riguarda la violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, in quanto l’APN avrebbe commesso diversi errori manifesti di valutazione, mentre il secondo è relativo a uno sviamento di potere e di procedura.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto

 Argomenti delle parti

24      Il ricorrente sostiene che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione in occasione dello scrutinio comparativo dei rapporti informativi. Giacché dieci dei diciannove funzionari promossi avevano un’anzianità nel grado inferiore alla sua e l’APN può tener conto dell’età dei candidati e della loro anzianità nel grado o nel servizio soltanto in subordine, per essere promossi, detti dieci funzionari avrebbero dovuto necessariamente essere più meritevoli di lui. Orbene, sussisterebbe un insieme concreto di indizi secondo cui sarebbe poco probabile che dieci persone con un’anzianità nel grado inferiore alla sua presentino meriti superiori.

25      Secondo il ricorrente, i rapporti informativi di cui è stato oggetto a partire dalla sua nomina al grado AD 12 fino al rapporto informativo per l’esercizio 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007 sarebbero particolarmente elogiativi, considerato che l’ultimo rapporto indicava espressamente che «egli merita una promozione a un grado superiore». Risulterebbe quindi «manifestamente anomala» l’assenza di promozione dopo il 2001. Nel rapporto informativo 2006‑2007 egli avrebbe ottenuto nelle valutazioni analitiche che lo riguardavano una media di 2, che risultava di gran lunga migliore del punteggio medio dei funzionari AD 12 del SGC, nonché di quello dei funzionari del servizio giuridico. Infine, il fatto che egli abbia svolto perfettamente l’incarico di presidente di commissione giudicatrice per i concorsi EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06 diretti all’assunzione di giuristi AD 5 della Romania e della Bulgaria e che parli cinque lingue dovrebbe dimostrare la portata dei suoi meriti.

26      Il ricorrente contesta altresì all’APN di aver commesso un errore manifesto di valutazione in quanto detta autorità avrebbe ignorato le sue competenze linguistiche. Invero, il ricorrente afferma che oltre al requisito minimo richiesto, ossia la conoscenza delle lingue inglese e francese, egli parla altre tre lingue. Tali ulteriori qualità avrebbero dovuto essere prese in considerazione nella valutazione dei suoi meriti.

27      Da ultimo, ad avviso del ricorrente, l’APN avrebbe inoltre commesso un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto, fra le responsabilità esercitate, del fatto che egli aveva presieduto la commissione giudicatrice dei summenzionati concorsi EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06, il cui bando era stato pubblicato nel giugno 2006 e l’elenco dei vincitori nel dicembre 2007. Il ricorrente sostiene che la presidenza della commissione giudicatrice di tali concorsi, cui aveva partecipato un gran numero di candidati, la quale gli aveva comportato un maggiore carico di lavoro andatosi a sommare alle sue funzioni in seno al servizio giuridico, era stato un compito importante, difficile e delicato, che aveva saputo svolgere correttamente. Non vi sarebbe stata alcuna ripercussione negativa sulla qualità del suo lavoro presso il servizio giuridico. Il fatto di aver svolto tale compito, che non è di poco conto, costituirebbe un importante atout, che avrebbe dovuto influire in maniera sostanziale sulla valutazione dei suoi meriti.

28      Il Consiglio ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio del Tribunale

29      In via preliminare, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, ai fini dell’esame comparativo dei meriti l’APN tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.

30      Il Tribunale ha dichiarato che, in un settore nel quale l’amministrazione esercita un ampio potere discrezionale, dall’indicazione esplicita di tali criteri all’art. 45 dello Statuto emerge che il legislatore attribuisce loro un’importanza particolare (sentenza del Tribunale 31 gennaio 2008, causa F‑97/05, Buendía Sierra/Commissione, punto 62). La specifica menzione, all’art. 45, n. 1, dello Statuto, del livello di responsabilità esercitate dal funzionario risulta ancor più significativa in quanto il Tribunale di primo grado, nella sentenza 12 luglio 2001, causa T‑131/00, Schochaert/Consiglio (punto 43), aveva dichiarato incompatibile con l’art. 45, n. 1, nella versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004, il fatto di accogliere quale criterio determinante il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili (sentenza del Tribunale 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Consiglio, punto 49).

31      Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che le disposizioni dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1° maggio 2004, sono più chiare, per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione ai fini della promozione, rispetto alle disposizioni del medesimo articolo nella versione anteriore a tale data, in quanto fanno riferimento, oltre ai rapporti informativi, all’uso di lingue diverse da quelle di cui i funzionari interessati hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate. Dall’altro, il Tribunale ha considerato che, in linea di principio, attualmente l’APN effettua l’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili alla luce di questi tre elementi, e che il termine «meriti» impiegato all’art. 45, n. 1, dello Statuto ha quindi una portata diversa e sostanzialmente più ampia rispetto al medesimo termine utilizzato nella versione di tale articolo applicabile anteriormente al 1° maggio 2004 (sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio, punto 45). Il Tribunale ha altresì statuito che l’espressione «se del caso» significa semplicemente che, sebbene, in linea di massima, si ritenga che gli agenti dello stesso grado esercitino funzioni di responsabilità equivalenti, se tale ipotesi non ricorre in concreto occorre tenere conto di tale circostanza nell’ambito della procedura di promozione (v., in tal senso, sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 56).

32      In subordine, in caso di parità di merito tra i funzionari promuovibili e sulla base dei tre elementi espressamente menzionati all’art. 45, n. 1, dello Statuto, l’APN può prendere in considerazione altri elementi, quali l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio (sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 50).

33      Infine, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’esame comparativo dei meriti dei funzionari candidati a una promozione, l’APN gode di un ampio potere discrezionale e che il sindacato del giudice dell’Unione dev’essere limitato alla questione se, alla luce dei modi e dei mezzi che hanno potuto indurre l’amministrazione alla sua valutazione, questa si sia tenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente erroneo. Il giudice non può quindi sostituire la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti degli interessati a quella dell’APN (sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione, punto 52).

34      Tuttavia, l’ampio potere discrezionale così riconosciuto all’amministrazione è limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, detto esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione e di dati confrontabili (sentenza Casini/Commissione, cit., punto 53).

35      Occorre dunque verificare alla luce dei suddetti principi se la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione. In proposito, il Tribunale precisa che, pur conservando l’effetto utile che dev’essere riconosciuto alla discrezionalità dell’APN, un errore è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare le decisioni in materia di promozione.

36      Emerge dagli atti che la procedura di promozione applicata dal Consiglio lascia un ampio potere discrezionale all’APN riguardo all’esame comparativo dei meriti dei funzionari candidati a una promozione.

37      Nella fattispecie, per poter pronunciare il proprio parere, su cui si è poi fondata l’APN, la commissione consultiva per la promozione per il gruppo di funzioni AD disponeva, in particolare, dei rapporti informativi di cui ciascun funzionario promuovibile era stato oggetto a partire dalla sua nomina al grado AD 12 fino al rapporto per l’esercizio 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007, di dati storici relativi alla carriera, di riepiloghi delle assenze per malattia o per infortunio negli ultimi tre anni, nonché delle tabelle 2.1 e 3.1.

38      Peraltro, benché nelle tesi formulate a sostegno di questo primo motivo il ricorrente si riferisca ai 19 funzionari promossi al grado AD 13 e abbia invitato il Tribunale a chiedere che venissero trasmessi a quest’ultimo i rapporti informativi dei 19 funzionari anzidetti, dagli atti emerge che egli, di fatto, contesta la valutazione comparativa effettuata dall’APN tra i propri meriti e quelli dei dieci funzionari interessati.

39      Infatti, ai punti 25, 32 e 33 del ricorso, il ricorrente ribadisce che la valutazione dei meriti costituisce il criterio determinante di ogni promozione e che in caso di parità di meriti l’APN può prendere in considerazione l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio soltanto in subordine. Giacché dieci dei diciannove funzionari promossi avevano un’anzianità nel grado AD 12 inferiore alla sua, a suo avviso la probabilità che essi presentassero meriti superiori sarebbe stata assai ridotta.

40      Analogamente, in nessun momento del procedimento, né nelle osservazioni scritte depositate prima dell’udienza alla luce della risposta del Consiglio alle misure di organizzazione del procedimento, né durante l’udienza, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale abbia limitato tali misure ai rapporti informativi dei dieci funzionari interessati, e non abbia nemmeno fatto riferimento ai nove funzionari con un’anzianità nel grado AD 12 superiore alla sua, per i quali il Tribunale non aveva chiesto che fossero prodotti i rapporti informativi.

41      Pertanto, il primo motivo relativo alla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto va inteso nel senso che l’APN ha commesso errori di valutazione nell’esame comparativo dei meriti tra il ricorrente e i succitati dieci funzionari interessati.

42      Al fine di esaminare globalmente la pertinenza di questo motivo, occorre analizzare non solo i rapporti informativi ma anche altri elementi del fascicolo relativi alle lingue impiegate e al livello delle responsabilità esercitate.

–       I rapporti informativi

43      Il ricorrente ha prodotto, segnatamente, i rapporti informativi di cui è stato oggetto a partire dalla sua nomina al grado AD 12 fino al rapporto per l’esercizio 2006‑2007, ad eccezione di quello relativo al periodo 1° ottobre 2003 ‑ 31 dicembre 2004. Interpellato su questo punto all’udienza, il ricorrente ha espresso dubbi sull’esistenza di un rapporto informativo riguardante il suddetto periodo, indicando che la spiegazione avrebbe potuto essere che il 1° ottobre 2003, data in cui è ritornato nel servizio giuridico dopo un comando presso la Commissione, l’esercizio di valutazione presso il Consiglio era già in corso.

44      In primo luogo, riguardo alle valutazioni analitiche, dalle osservazioni del Consiglio del 1° settembre 2010 emerge che la commissione consultiva per la promozione ha essenzialmente tenuto conto delle valutazioni analitiche corrispondenti al rapporto 2006‑2007 del ricorrente e dei dieci funzionari interessati. Tali valutazioni analitiche si dividono in tredici voci cui vanno attribuiti i seguenti giudizi: «eccellente», «molto buono», «buono», «sufficiente» e «scarso».

45      Nella comunicazione al personale n. 54/09 veniva precisato che ai giudizi «eccellente», «molto buono», «buono», «sufficiente» e «scarso» corrispondevano rispettivamente i numeri «1», «2», «3», «4» e «5». I giudizi espressi in numeri sono serviti alla preparazione di statistiche, in particolare quelle figuranti nelle tabelle 2.1 e 3.1, che si riferiscono ai punteggi medi stabiliti rispettivamente secondo i gradi e le direzioni generali. Dalla tabella 2.1 emerge che il punteggio medio ottenuto dai funzionari di grado AD 12 era pari a 2,28.

46      Orbene, la media delle valutazioni analitiche del ricorrente per il periodo 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007, ossia 2, era nettamente migliore del punteggio medio di cui al punto precedente. Tale elemento fornisce un indice atto a dimostrare la qualità dei meriti del ricorrente per quanto riguarda l’ultimo periodo di valutazione di cui si è tenuto conto per l’esercizio di promozione 2009.

47      Dal fascicolo emerge che quattro dei dieci funzionari interessati, ossia A, E, I e J, avevano ottenuto nel rispettivo rapporto informativo 2006-2007 una media numericamente inferiore a quella del ricorrente nelle loro valutazioni analitiche e, dunque, di fatto migliore (1,77 per il primo e 1,92 per gli altri tre). Tre dei dieci funzionari interessati, ossia B, C e H, avevano ottenuto una media pari a 2, come il ricorrente, mentre la media dei funzionari D, F e G era numericamente superiore a quella del ricorrente e dunque di fatto peggiore (2,15 per il primo e 2,08 per gli altri due).

48      Va tuttavia osservato che la differenza tra la media delle valutazioni analitiche del ricorrente e quella — inferiore — dei suddetti ultimi tre funzionari è assai esigua, così che, nella fattispecie, può essere considerata trascurabile.

49      Il ricorrente sostiene che il fatto che quattro dei dieci funzionari interessati abbiano ottenuto una media numericamente inferiore alla sua nelle loro valutazioni analitiche debba essere relativizzato, posto che essi lavoravano in direzioni generali in cui, secondo la tabella 3.1, la valutazione era stata inferiore al punteggio medio del SGC.

50      In proposito, occorre constatare che, come emerge dalla suddetta tabella, il punteggio medio ottenuto dai funzionari del servizio giuridico, ossia 2,35, è assai prossimo al punteggio medio generale del SGC, che è pari a 2,36. Dal fascicolo emerge altresì che i quattro funzionari promossi con valutazioni analitiche la cui media è inferiore a quella del ricorrente appartengono a direzioni generali il cui punteggio medio si colloca tra 2,21 e 2,30, vale a dire a un livello inferiore rispetto a quello del servizio giuridico. In base a tale tabella, i punteggi medi delle diverse direzioni generali oscillano tra 2,05 (la migliore) e 2,63 (la meno buona).

51      È dunque vero che i suddetti quattro funzionari appartengono a direzioni generali in cui i valutatori sono stati più «generosi» con tutto il personale di quanto lo siano stati i valutatori del servizio giuridico. Tuttavia, resta il fatto che il punteggio medio più basso di queste direzioni generali è 2,21, ossia inferiore di 0,15 punti rispetto al punteggio medio generale del SGC e inferiore di 0,14 punti rispetto al punteggio medio del servizio giuridico, mentre i punteggi medi delle diverse direzioni generali presentano uno scarto di 0,58 punti.

52      Occorre pertanto osservare che, perché sia concessa una promozione, non può essere determinante la differenza indicata al punto precedente tra il punteggio medio della valutazione presso il servizio giuridico e quello delle direzioni generali di appartenenza dei quattro funzionari promossi, le cui valutazioni analitiche sono, in media, migliori di quelle del ricorrente.

53      Invero, da un lato, i punteggi medi stabiliti da ciascuna direzione generale si calcolano rispetto al numero di funzionari di ciascuna di esse, senza distinguere tra questi ultimi a seconda del grado, del gruppo di funzioni di appartenenza o, comunque, in base al fatto che essi siano o meno promuovibili al momento dell’esercizio in parola. Dall’altro, la media delle valutazioni analitiche costituisce soltanto una parte dei dati di cui la commissione consultiva per la promozione tiene conto in occasione dell’esame comparativo dei meriti.

54      Il ricorrente fa valere, inoltre, che nella valutazione dei suoi meriti non si è tenuto conto del fatto che egli aveva assicurato la presidenza della commissione giudicatrice dei concorsi EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06. In sede di udienza, egli ha evidenziato che tale compito aveva comportato un incremento considerevole del suo carico di lavoro e che questo era stato assolto senza alcun pregiudizio per la sua normale attività in seno al servizio giuridico del Consiglio.

55      In proposito, va osservato, da un lato, che nella descrizione dei compiti assolti dall’interessato il rapporto informativo 2006‑2007 del ricorrente menziona espressamente che «[d]urante buona parte del periodo di riferimento [il ricorrente] ha presieduto la [c]ommissione di selezione per i concorsi [EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06] (giuristi)». Dall’altro, con riferimento alla valutazione analitica della qualità del lavoro del ricorrente nel medesimo rapporto, quest’ultimo ha ottenuto il giudizio «eccellente», mentre nel suo rapporto informativo per il periodo 1° gennaio 2005 ‑ 30 giugno 2006 si è visto attribuire soltanto un «molto buono».

56      Ne consegue che sia i primi due valutatori, che sono intervenuti in qualità di «primo valutatore» e che hanno redatto il rapporto informativo del ricorrente, sia il secondo valutatore erano a conoscenza del maggior carico di lavoro svolto dal ricorrente nel periodo di riferimento. Del resto, la suddetta migliore valutazione analitica della qualità del lavoro del ricorrente pare indicare che all’atto della stesura del rapporto informativo 2006‑2007 sia stata certamente presa in considerazione la presidenza della commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti.

57      In secondo luogo, per quanto riguarda le valutazioni generali, è vero che quelle espresse nei rapporti informativi di cui il ricorrente è stato oggetto a partire dalla sua nomina nel grado AD 12 sono particolarmente elogiative. Infatti, nel suo rapporto informativo 2006‑2007, il primo valutatore che ha esaminato il ricorrente nel periodo 1° luglio 2006 ‑ 30 settembre 2007 afferma che è «un collaboratore eccezionale» e «un eccellente giurista». Inoltre, il primo valutatore del ricorrente per il periodo 1° ottobre ‑ 31 dicembre 2007 indica che egli possiede «straordinarie conoscenze del diritto comunitario», che le «sue capacità di comprensione e di giudizio particolarmente sviluppate gli consentono di fornire pareri giuridici di livello assai elevato, siano essi scritti o orali», aggiungendo che «merita una promozione al grado superiore».

58      Tuttavia, dal fascicolo emerge che le valutazioni generali espresse nei rapporti informativi di cui i dieci funzionari interessati sono stati oggetto a partire dalla loro nomina al grado AD 12 equivalgono a quelle del ricorrente. Il Tribunale non ha rilevato alcuna osservazione che sminuirebbe i loro meriti.

59      Parimenti, occorre constatare che frasi come «il funzionario valutato merita una promozione o che gli vengano assegnate maggiori responsabilità» figurano, per più di uno dei dieci funzionari, nei rapporti informativi anteriori al rispettivo rapporto informativo 2006‑2007. Tuttavia, siffatte valutazioni compiute dai primi valutatori non sono atte a vincolare l’APN riguardo alla concessione di una promozione al funzionario interessato, il che è confermato dal fatto che, nonostante tali valutazioni, nessuno dei suddetti funzionari è stato promosso prima dell’esercizio 2009.

60      Infatti, le regole applicabili alla procedura di valutazione non prevedono che i valutatori si pronuncino sulla questione se il funzionario valutato meriti una promozione. Quando prendono l’iniziativa di suggerire la promozione per uno o per l’altro dei membri del loro servizio i valutatori esprimono un parere che non può in alcun modo vincolare l’APN, in quanto la promozione può aver luogo soltanto a seguito di un esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari di un’istituzione che potrebbero essere promossi al medesimo grado. Conseguentemente, da un lato, siffatte valutazioni non possono avere la stessa rilevanza di quelle che emergono da elementi che il valutatore è tenuto a valutare. Dall’altro, l’APN può promuovere un funzionario se ritiene che ciò sia giustificato, anche in assenza nel suo rapporto informativo di osservazioni favorevoli a una promozione.

61      Ad abundantiam, occorre relativizzare l’osservazione secondo cui il ricorrente merita una promozione posto che tale osservazione promana da un primo valutatore il cui giudizio riguardava soltanto tre dei diciotto mesi del periodo oggetto della valutazione.

62      Con le sue osservazioni pervenute il 31 agosto 2010 alla cancelleria del Tribunale, il ricorrente afferma altresì che in uno dei suoi rapporti informativi prodotto agli atti da parte del Consiglio, secondo il quale il funzionario valutato meriterebbe una promozione, il secondo valutatore indicava di condividere le osservazioni scritte del primo valutatore, pur ritenendo che le valutazioni analitiche rilasciate non fossero in linea con le istruzioni impartite. Tuttavia, atteso che il secondo valutatore non ha modificato le valutazioni analitiche, il Tribunale è tenuto a considerarle condivise da quest’ultimo.

63      Considerato quanto precede, si deve concludere che dallo scrutinio comparativo dei rapporti informativi non emerge manifestamente che gli altri funzionari non fossero più meritevoli del ricorrente.

–       L’uso delle lingue

64      Per quanto riguarda l’uso delle lingue, il ricorrente fa valere di parlare cinque lingue e contesta all’APN di non avere attribuito sufficiente rilievo alle sue competenze linguistiche.

65      Riguardo a tali competenze linguistiche, nella sua memoria di difesa il Consiglio indica che il criterio dell’uso delle lingue «costituisce piuttosto un criterio secondario che consente di distinguere candidati i cui rapporti informativi sono equivalenti».

66      Tuttavia, alla luce delle disposizioni dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, è evidente che il criterio relativo all’uso da parte dei funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui i funzionari hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita non è un criterio secondario, nel senso che esso potrebbe costituire un fattore decisivo nella scelta dell’APN soltanto in caso di parità di meriti dei funzionari promuovibili.

67      Nella sua risposta del 6 luglio 2010 alle misure di organizzazione del procedimento, il Consiglio precisava che «l’importanza relativa di ciascun elemento considerato non è determinata in maniera precisa» e che la scelta dell’APN si è fondata su una valutazione globale dei meriti dei funzionari in cui i rapporti informativi considerati nel loro insieme e il livello di responsabilità rivestivano maggiore importanza, in quanto il criterio dell’uso delle lingue era stato preso in considerazione nell’esame comparativo dei meriti con una rilevanza «di gran lunga inferiore» rispetto ai due succitati elementi. In sede di udienza, il Consiglio confermava che l’uso delle lingue è uno dei primi criteri di cui va tenuto conto nello scrutinio dei meriti, ma che esso è meno importante degli altri due. Analogamente, il convenuto insisteva sul fatto che l’APN non aveva confrontato ciascuno dei criteri presi singolarmente ma che, per ciascun candidato, aveva effettuato una valutazione globale e ponderata di tali criteri.

68      A questo proposito, il Tribunale osserva che è vero che l’amministrazione dispone di un certo margine di manovra riguardo all’importanza rispettiva che essa attribuisce a ciascuno dei tre criteri previsti all’art. 45, n. 1, dello Statuto, giacché le disposizioni di quest’ultimo non escludono la possibilità di una ponderazione.

69      Riguardo alle lingue usate nell’esercizio delle funzioni, il Tribunale osserva che il ricorrente non specifica di avere o meno utilizzato le suddette cinque lingue nell’esercizio delle sue funzioni durante il periodo esaminato, ossia dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2007.

70      Al riguardo, va constatato che il rapporto informativo 2006-2007 del ricorrente indica quanto segue nella prima parte, sezione III, intitolata «Lingue»:

«[Il ricorrente], di madrelingua spagnola, lavora regolarmente nelle lingue inglese e francese esprimendosi sia in forma scritta, sia in forma orale. Talvolta egli lavora anche in lingua tedesca (in forma orale)».

71      In sede di udienza il ricorrente precisava che durante il periodo esaminato ai fini dell’esercizio di promozione 2009 egli usava il tedesco, l’italiano e il portoghese unicamente nell’espressione orale, nell’ambito o a margine delle riunioni.

72      Per quanto riguarda la nozione di lingue impiegate, il Tribunale osserva che, in base alla scheda informativa sulle conoscenze linguistiche, che comprende le voci «comprensione», «[lingua] parlata» e «[lingua] scritta», allegata al rapporto informativo 2006-2007 e compilata dal ricorrente in data 29 gennaio 2007, quest’ultimo dichiara di possedere un’ottima conoscenza del francese e dell’inglese, ma, riguardo al tedesco, soltanto buone capacità di comprensione, un buon livello nell’espressione orale e un livello sufficiente nell’espressione scritta, e, riguardo all’italiano, soltanto buone capacità di comprensione e un livello sufficiente nell’espressione orale e scritta. Infine, sempre secondo detta scheda, la conoscenza del portoghese del ricorrente si limitava a un livello sufficiente di comprensione.

73      Nella sua lettera del 27 maggio 2009 il ricorrente indica di avere ormai una buona conoscenza della lingua italiana, essendo quest’ultima una delle lingue di lavoro che usa più di frequente grazie alle sue funzioni di vicecapo gabinetto del sig. Tajani, membro della Commissione, che esercita dal 1° giugno 2008.

74      Orbene, come correttamente osservato dal Consiglio nella sua decisione del 24 settembre 2009, la commissione consultiva per la promozione non poteva tener conto degli elementi riferiti a un periodo posteriore all’ultimo rapporto informativo dei funzionari promuovibili, ossia quello che riguarda il periodo 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007. Inoltre, gli unici elementi sulle lingue straniere di cui disponeva la commissione consultiva per la promozione erano i rapporti informativi di cui ciascun funzionario promuovibile era stato oggetto dopo la sua nomina al grado AD 12 fino al rapporto informativo 2006-2007. Conformemente al principio della parità di trattamento, né la suddetta commissione né l’APN potevano dunque consentire a funzionari non promossi di far valere elementi che gli altri funzionari promuovibili non avevano potuto presentare.

75      Va rilevato che le affermazioni del ricorrente in sede di udienza riguardanti le sue competenze orali nelle lingue italiana e portoghese non coincidono con le affermazioni relative alle conoscenze linguistiche contenute nella scheda allegata al rapporto informativo 2006-2007. Invero, secondo tale rapporto, il ricorrente dichiara di avere una sufficiente capacità di espressione orale nella lingua italiana, mentre le caselle corrispondenti all’espressione orale in lingua portoghese non sono state riempite.

76      Sebbene tale scheda sia stata compilata il 29 gennaio 2007 e non possa dunque contenere le conoscenze linguistiche del ricorrente al 31 dicembre 2007, il Tribunale osserva che il ricorrente stesso insiste sul fatto che la sua padronanza della lingua italiana ha ormai raggiunto lo stesso livello di conoscenza dell’inglese e del francese. Il ricorrente ammette, dunque, implicitamente che al 31 dicembre 2007 il suo livello di conoscenza dell’italiano era inferiore a quello attuale. In ogni caso, il ricorrente non produce alcuna prova che dimostri che al 31 dicembre 2007 il suo livello di capacità di espressione orale nelle lingue italiana e portoghese era migliorato rispetto al gennaio 2007. Pertanto, il Tribunale può ragionevolmente ritenere che, in tale data, le capacità del ricorrente circa l’espressione orale nelle lingue italiana e portoghese non fossero migliorate al punto di essere prese in considerazione ai fini del confronto dei meriti linguistici.

77      Si deve pertanto concludere che, al termine del periodo esaminato dalla commissione consultiva per la promozione, ossia il 31 dicembre 2007, oltre allo spagnolo — sua lingua madre — il ricorrente aveva padronanza del francese e dell’inglese. Egli aveva una conoscenza altrettanto buona del tedesco, anche se le sue capacità di espressione scritta erano limitate, e comprendeva bene l’italiano. Riguardo all’uso di queste lingue, sebbene il ricorrente parlasse il tedesco occasionalmente, resta il fatto che sul lavoro egli usasse soltanto due lingue in maniera costante: l’inglese e il francese.

78      In proposito, dagli atti emerge che tutti i dieci funzionari interessati usavano l’inglese e il francese nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non tutti i suddetti funzionari conoscevano perfettamente queste due lingue e, tra quelli di madrelingua inglese o francese, non tutti avevano padronanza di almeno una terza lingua. Dagli atti risulta, comunque, che tutti coloro che non avevano padronanza delle lingue interessate, o che non le conoscevano perfettamente, ne avevano almeno una buona conoscenza.

79      Conseguentemente, le competenze linguistiche del ricorrente sembrano sostanzialmente equivalenti a quelle dei dieci funzionari interessati nell’esercizio delle loro funzioni.

–       Il livello delle responsabilità esercitate

80      Per quanto riguarda il livello delle responsabilità esercitate, dagli atti emerge che tutti i dieci funzionari interessati, ad eccezione del sig. B, nell’esercizio 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007 svolgevano funzioni di livello dirigenziale. Questi nove funzionari esercitavano funzioni di capo unità o coordinavano di fatto le attività di una squadra in settori importanti. Il ricorrente e il funzionario B, invece, in tale periodo lavoravano come giuristi presso il servizio giuridico del Consiglio.

81      Si deve pertanto constatare che nove dei dieci funzionari interessati svolgevano funzioni che, sotto il profilo gestionale, comportavano un livello di responsabilità superiore rispetto a quello del ricorrente, mentre le funzioni del decimo funzionario, il funzionario B, erano di pari livello.

82      A questo proposito, il ricorrente ritiene che i compiti supplementari eventualmente assegnati ai funzionari promuovibili devono essere esaminati alla luce delle responsabilità assunte nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, egli insiste sul fatto che durante il periodo giugno 2006 ‑ dicembre 2007, ossia durante la maggior parte del periodo esaminato nel rapporto informativo 2006-2007, ha presieduto la commissione giudicatrice dei concorsi EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06, il che gli aveva comportato un ulteriore carico di lavoro, andato ad aggiungersi alle proprie funzioni in seno al servizio giuridico. Orbene, praticamente a nessuno dei dieci funzionari interessati sarebbero stati affidati compiti supplementari equivalenti. Pertanto, il ricorrente sostiene che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione non tenendo abbastanza conto, nella valutazione dei meriti del ricorrente, del fatto che quest'ultimo aveva presieduto la commissione giudicatrice dei suddetti concorsi oltre ad aver svolto i propri compiti consueti.

83      Spetta dunque al Tribunale verificare se, alla luce dell’esercizio di funzioni di livello dirigenziale e di responsabilità elevate, assicurato da nove tra i dieci funzionari interessati, i meriti di questi ultimi risultino superiori a quelli del ricorrente, tenendo conto del fatto che a quest’ultimo era stato assegnato il suddetto compito supplementare.

84      A tale proposito è pacifico che il compito di presiedere la commissione giudicatrice dei concorsi EPSO/AD/46/06 ed EPSO/AD/47/06 dimostra non soltanto un maggiore carico di lavoro, che si è sommato alle funzioni proprie del ricorrente in seno al servizio giuridico, ma anche un livello elevato di responsabilità, come peraltro riconosciuto dal Consiglio. Tuttavia, come fa valere l’istituzione, la presidenza di una commissione giudicatrice è un compito temporaneo. Anche se detto compito è stato prolungato nel tempo — nella fattispecie un anno e mezzo — resta il fatto che, in base agli atti allegati, i nove funzionari promossi svolgevano funzioni di livello dirigenziale in maniera permanente e da più tempo. Infatti, sei di essi esercitavano funzioni di livello dirigenziale almeno dal 1° luglio 2003, mentre altri due almeno dal 1° gennaio 2005. Infine, un funzionario era stato comandato presso il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi dal 1° febbraio 2004 e, nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio afferma che egli aveva assunto responsabilità assai elevate.

85      Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che l’ulteriore compito assolto dal ricorrente, sicuramente meritevole, non abbia maggior peso, nel bilancio globale dei meriti, delle funzioni di livello dirigenziale esercitate in maniera costante e da più tempo.

86      Spetta altresì al Tribunale verificare se il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione al momento del confronto globale dei meriti del ricorrente — in particolare riguardo alle responsabilità esercitate — con quelli del funzionario B.

87      Dal fascicolo emerge che il funzionario B occupava il grado AD 12 dal 1° gennaio 2004 e che, durante il periodo compreso fra tale data e il 31 dicembre 2007, era stato membro del servizio giuridico del Consiglio. Ne consegue che, durante il periodo tra il 1° ottobre 2003, data in cui il ricorrente ha fatto ritorno in tale servizio giuridico una volta terminato il suo comando, e il 31 dicembre 2007, il ricorrente e il funzionario B venivano riassegnati allo stesso servizio ed esercitavano funzioni con un livello analogo di responsabilità.

88      Emerge dal fascicolo, ed è stato evidenziato dal Consiglio in sede di udienza, che durante il suddetto periodo al funzionario B, così come al ricorrente, incombevano compiti aggiuntivi. Infatti, durante l’esercizio di valutazione per il periodo 1° luglio 2003 ‑ 31 dicembre 2004, il funzionario B aveva svolto attività di correttore per talune prove di un concorso EPSO e aveva partecipato al segretariato della conferenza intergovernativa per la realizzazione del progetto del Trattato che adotta una costituzione per l’Unione europea. Ad avviso del Consiglio, quest’ultimo compito costituirebbe un incarico di rilevanza e volume comparabili alla presidenza di una commissione giudicatrice di concorsi EPSO. In udienza il Consiglio ha altresì osservato che il funzionario B è un giurista estremamente valido e affidabile, nonché dotato di notevole capacità analitica.

89      In proposito, va rammentato che, come osservato al punto 33 della presente sentenza, l’APN gode di un ampio potere discrezionale e che il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare che l’APN si sia tenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente erroneo.

90      Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in base alla valutazione globale dei criteri previsti all’art. 45, n. 1, dello Statuto, va osservato che non emerge in maniera agevolmente percettibile che i meriti del funzionario B non erano superiori a quelli del ricorrente. Non si deve dunque ritenere che il piatto della bilancia avrebbe dovuto chiaramente pendere a favore del ricorrente.

91      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo allo sviamento di potere e di procedura

 Argomenti delle parti

92      Il ricorrente sostiene di essere in grado di fornire indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti atti a dimostrare che la decisione impugnata è stata adottata al fine di sanzionare dissimulatamente, in violazione degli artt. 37 e 38 dello Statuto, il fatto che egli si trovi, dal 1° giugno 2008, comandato presso la Commissione nell’interesse del servizio. Il ricorrente ribadisce che esercitare le sue competenze presso il gabinetto di un membro della Commissione è un merito e un atout che avrebbe dovuto essere preso in considerazione al momento dell’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili. Rifiutandosi di tenere conto di tale merito, nonché della temporaneità del suo comando, il Consiglio lo avrebbe penalizzato due volte, commettendo in tal modo uno sviamento di potere, di cui lo sviamento di procedura costituirebbe soltanto una forma.

93      Il Consiglio replica che il ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno della sua tesi e che non è dunque in grado di controbattere tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

94      Innanzitutto, va osservato che il comando del ricorrente presso la Commissione ha avuto luogo nel giugno 2008, ossia in un momento successivo al periodo coperto dall’ultimo rapporto informativo considerato per l’esercizio di promozione 2009, ossia il rapporto informativo 2006-2007. Poiché le commissioni consultive per la promozione potevano esaminare soltanto i meriti comprovati dei funzionari promuovibili al 31 dicembre 2007, tale comando non poteva essere oggetto di una valutazione per l’esercizio di promozione 2009.

95      Inoltre, è stato dichiarato in più occasioni che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato (sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa F‑105/05, Wils/Parlamento, punto 119, e giurisprudenza ivi citata).

96      Nella fattispecie, come correttamente osservato dal Consiglio, il ricorrente non ha dimostrato, né dedotto l’esistenza di tali indizi. Infatti, egli si limita a sostenere di essere più meritevole dei dieci funzionari interessati. Orbene, tale argomento non è idoneo a dimostrare che la decisione impugnata sia stata formulata al solo scopo di nuocergli.

97      Ad abundantiam, dal fascicolo emerge che il ricorrente è stato promosso al grado A 4 (ora AD 12) nel 2001, allorché era comandato presso la Commissione nell’interesse del servizio, e al grado AD 13 nel 2010, durante il suo comando nell’interesse del servizio presso il gabinetto del sig. Tajani. Di tale ultimo fatto si può tenere conto in questa sede, anche se è posteriore alla data di adozione della decisione impugnata, giacché fornisce indizi sulle condizioni in cui tale decisione è stata adottata. Ciò posto, occorre constatare che il ricorrente non può validamente sostenere che i suoi comandi nell’interesse del servizio abbiano suscitato sanzioni dissimulate nei suoi confronti impedendogli di essere promosso.

98      Conseguentemente, non è dimostrato che la decisione impugnata sia stata adottata per fini estranei allo scopo della procedura di promozione e che sia viziata da sviamento di potere.

99      Da quanto precede risulta che anche il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

100    Ne consegue che le domande di annullamento devono essere respinte.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

101    Il ricorrente sostiene che la mancata promozione per l’esercizio di promozione 2009 gli ha causato un grave danno professionale e morale. Infatti, non soltanto egli avrebbe perso un anno (da capitalizzare per l’evoluzione della sua carriera e delle sue promozioni future), ma gli sarebbe anche impedito accedere a posti che richiedono il grado AD 13. Il ricorrente ritiene che tale danno professionale possa essere quantificato in EUR 50 000. Inoltre, tale mancata promozione avrebbe causato uno stress importante contribuendo ad aggravare il suo stato di salute, già precario a causa di una grave malattia. Siffatto danno morale ammonterebbe a EUR 150 000.

102    Il Consiglio chiede che tale domanda di risarcimento del danno professionale e morale sia respinta.

 Giudizio del Tribunale

103    Secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata (sentenza del Tribunale 12 marzo 2009, causa F‑104/06, Arpaillange e a./Commissione, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

104    Nella fattispecie, le domande di annullamento sono state respinte in quanto infondate. Ne consegue che la domanda di risarcimento dev’essere respinta.

105    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

106    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

107    Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre il Consiglio nelle sue conclusioni ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dal Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Canga Fano sopporterà tutte le spese.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: il francese.