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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 2 luglio 2020 – «Sanresa» UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Causa C-295/20)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: «Sanresa» UAB

Altra parte nel procedimento: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 18, paragrafo 2, l’articolo 56, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e secondo comma, l’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 1 , nonché gli articoli da 3 a 6 e le altre disposizioni del regolamento n. 1013/2006 2 (considerati congiuntamente o disgiuntamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) debbano essere interpretati nel senso che l’autorizzazione rilasciata a un operatore economico, necessaria per spedire rifiuti da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro, debba essere qualificata come requisito per l’esecuzione di un appalto di servizi anziché come requisito relativo al diritto di esercitare un’attività.

Qualora la summenzionata autorizzazione alla spedizione di rifiuti debba essere considerata un criterio di selezione del fornitore (abilitazione all’esercizio dell’attività professionale), se i principi di trasparenza e di concorrenza leale, enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2014/24, all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi sancita nell’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 1013/2006 (considerati congiuntamente o disgiuntamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) debbano essere interpretati e applicati nel senso che le condizioni dell’appalto pubblico dei servizi di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle offerte, debbano stabilire per i fornitori nazionali o esteri che intendono trasportare rifiuti attraverso le frontiere degli Stati membri dell’Unione europea condizioni che consentano la partecipazione senza restrizioni a tali procedure di appalto e che debba, in particolare, esser loro consentito produrre la citata autorizzazione qualora questa sia stata concessa in una data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Ove la citata autorizzazione a spedire rifiuti, conformemente all’articolo 49 e all’allegato V, parte C, punto 17, della direttiva 2014/24 e all’articolo 70 della medesima direttiva, fosse considerata un requisito per l’esecuzione di un contratto di appalto pubblico, se i principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici stabiliti all’articolo 18 della direttiva in parola e la procedura generale di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 56 della stessa debbano essere interpretati nel senso che nelle procedure di appalto pubblico l’offerta di un partecipante che non ha prodotto tale autorizzazione non possa essere respinta.

Se l’articolo 18, l’articolo 56, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a definire in via preventiva nei documenti di gara una procedura di valutazione dell’offerta che consenta di verificare parzialmente o di non verificare affatto il diritto del fornitore di esercitare un’attività (abilitazione all’esercizio dell’attività professionale), anche nel caso in cui il possesso di tale diritto costituisca una condizione preliminare per la regolare esecuzione del contratto d’appalto pubblico e le amministrazioni aggiudicatrici possono essere preventivamente a conoscenza della necessità di tale diritto.

Se l’articolo 18 e l’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 2, paragrafo 35, l’articolo 5 e l’articolo 17 del regolamento n. 1013/2006 e le altre disposizioni di tale regolamento debbano essere interpretati nel senso che, in caso di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi legittimamente di tali servizi solo se definiscono in modo chiaro e preciso, nei documenti di gara, la quantità e la composizione dei rifiuti e altre condizioni essenziali relative all’esecuzione del contratto (ad esempio, gli imballaggi).

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).