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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 luglio 2020 – Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di L / Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

(Causa C-354/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: L

Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

1)    Se la decisione quadro 2002/584/GAI 1 , l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice, allorché, dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l’indipendenza di detto giudice.

2)    Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo allorché abbia constatato che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata –, a prescindere da quali autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti per i procedimenti a cui il ricercato sarà sottoposto e dalla situazione personale della persona ricercata, dalla natura del reato per cui questa viene perseguita e dal contesto fattuale posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, rischio reale che è collegato al fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente non sono più indipendenti a causa di carenze sistemiche e generalizzate.

3)    Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo allorché abbia constatato che:

–    nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo per ogni sospettato, rischio legato a carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza della magistratura di tale Stato membro,

–    tali carenze sistemiche e generalizzate pertanto non solo sono idonee a incidere negativamente, ma hanno anche effettivamente un’incidenza negativa sui giudici di detto Stato membro competenti per i procedimenti ai quali il ricercato sarà sottoposto e

–    sussistono pertanto motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra un rischio reale che il suo diritto fondamentale a un giudice indipendente sarà violato e che sarà dunque pregiudicato il contenuto del suo diritto essenziale a un processo equo,

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze sistematiche e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo.

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1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1)