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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg (Paesi Bassi) il 28 febbraio 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, altra parte: Sebava BV

(Causa C-826/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Limburg

Parti

Ricorrenti: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Resistente: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Altra parte: Sebava BV

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus 1 , debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto di accesso alla giustizia per il pubblico (public) (chiunque) sia totalmente escluso qualora non si tratti del pubblico interessato (public concerned) (gli interessati).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che da esso discende che il pubblico (public) (chiunque) debba avere accesso alla giustizia in caso di asserita violazione dei requisiti procedurali e dei diritti di partecipazione vigenti per tale pubblico, ai sensi dell’articolo 6 della convenzione stessa.

Se al riguardo sia rilevante che il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) su questo punto gode di accesso alla giustizia ed inoltre può far valere dinanzi al giudice anche censure di merito.

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’accesso alla giustizia per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) sia subordinato all’esercizio dei diritti di partecipazione, di cui all’articolo 6 della convenzione stessa.

In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di diritto nazionale, che esclude l’accesso alla giustizia contro una decisione per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) per un soggetto al quale possa essere ragionevolmente addebitato di non aver fatto valere le proprie punti posizioni riguardo al (o a parti del) progetto di decisione.

In caso di risposta negativa alla quarta questione:

Se spetti interamente al giudice nazionale pronunciarsi, sulla base delle circostanze del caso, su quanto si debba intendere per «al quale può essere ragionevolmente addebitato» o se il giudice sia tenuto ad osservare al riguardo talune garanzie poste dal diritto dell’Unione.

In che misura la risposta alle questioni 3, 4 e 5 cambi se si tratta del pubblico (public) (chiunque), nei limiti in cui detto pubblico non coincida con il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati).

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1     Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).