Language of document : ECLI:EU:F:2009:75

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

2 luglio 2009

Causa F‑19/08

Kelly-Marie Bennett e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato con clausola di risoluzione – Concorsi generali – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Artt. 8 e 47 del RAA – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Principio di non discriminazione – Requisiti linguistici – Sviamento di potere – Principio di esecuzione in buona fede dei contratti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Bennett e altri undici agenti temporanei dell’UAMI chiedono l’annullamento del bando di concorso UAMI/AD/02/07 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione per un posto di amministratore di grado AD 6 nel settore della proprietà industriale, per quanto riguarda tre ricorrenti, e del bando di concorso UAMI/AST/02/07 diretto alla costituzione di un elenco di riserva di assunzione per quattro posti di assistente di grado AST 3 nello stesso settore, per quanto riguarda gli altri ricorrenti (GU C 300 A, pagg. 17 e 50 e, per le rettifiche ai bandi di concorso, GU 2008, C 67 A, pagg. 2 e 4), nonché il risarcimento dell’asserito danno morale subito, valutato in EUR 25 000 per ricorrente.

Decisione: L’UAMI è condannato a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 2 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese dei ricorrenti. I ricorrenti sopporteranno i tre quarti delle loro spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità del bando di concorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Contratto di assunzione come agente temporaneo

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione

(Statuto dei funzionari, art. 27, primo comma)

4.      Funzionari – Assunzione – Procedure – Scelta – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina

(Statuto dei funzionari, artt. 27 e 29, n. 1)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Contratti a tempo indeterminato con clausola di risoluzione applicabile unicamente in caso di mancata iscrizione in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale – Bando di concorso che prevede un numero di posti da coprire nettamente inferiore al numero dei detti contratti

6.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Parità di trattamento

7.      Funzionari – Agenti temporanei – Principio di esecuzione in buona fede dei contratti

8.      Funzionari – Ricorso – Contesto procedurale – Invocazione della responsabilità dell’amministrazione per illecito amministrativo

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

1.      Tanto il reclamo amministrativo previo quanto il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, devono essere diretti contro un atto che arreca pregiudizio produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i bandi di concorso, alla luce della natura particolare della procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta di una serie di decisioni strettamente connesse tra loro, un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità avvenute durante lo svolgimento del concorso, comprese quelle la cui origine possa risalire al testo stesso del bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale successiva, come una decisione di non ammissione alle prove. Un bando di concorso può altresì, in via eccezionale, formare oggetto di un ricorso di annullamento qualora, imponendo condizioni che escludono la candidatura del ricorrente, costituisca una decisione che gli arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 65 e 66)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento (Racc. pag. 725, punti 5‑8); 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 15), e 11 agosto 1995, causa C‑448/93 P, Commissione/Noonan (Racc. pag. I‑2321, punti 17‑19)

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1993, causa T‑60/92, Noonan/Commissione (Racc. pag. II‑911, punto 21), e 7 settembre 2005, causa T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05 Grünheid/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33), e 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57)

2.      Un contratto di agente temporaneo, anche se già sottoscritto, può formare oggetto di reclamo in considerazione della sua idoneità ad arrecare pregiudizio all’agente.

(v. punto 96)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 56); 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, che forma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑561/08 P)

3.      Alla luce della finalità di ogni concorso indetto in seno alle Comunità europee, che, come risulta dall’art. 27, primo comma, dello Statuto, è di assicurare all’istituzione, così come ad ogni agenzia, la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, non appare per nulla eccessivo prevedere nel bando di concorso il requisito del possesso di un diploma che sancisce la conclusione di studi universitari della durata di almeno tre anni, e di un’esperienza professionale della durata minima di tre anni in relazione alla natura delle funzioni.

(v. punto 104)

4.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per ricercare, qualora occorra coprire un posto vacante, i candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. A questo proposito, l’utilizzazione del termine «possibilità» all’art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto indica chiaramente che la detta autorità non è tenuta in maniera assoluta a procedere all’indizione di un concorso interno in seno all’istituzione, ma semplicemente ad esaminare, in ciascun caso, se una misura del genere possa comportare la nomina di persone rispondenti ai requisiti dell’art. 27 dello Statuto. Pertanto, l’amministrazione non è tenuta a seguire, nell’ordine indicato, i vari stadi procedurali elencati dall’art. 29, n. 1, dello Statuto, e può decidere di passare da una fase all’altra quand’anche, nell’ambito della prima, essa disponga di candidature utili.

(v. punto 110)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I‑5539, punto 14)

Tribunale di primo grado: 16 gennaio 2001, cause riunite T‑97/99 e T‑99/99, Chamier e O’Hannrachain/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 33), e 11 novembre 2003, causa T‑248/02, Faita/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑1365, punto 45)

5.      Proponendo a numerosi agenti, che avevano partecipato con successo a procedure di selezione interne, un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, contenente una clausola di risoluzione applicabile unicamente nel caso in cui gli interessati non fossero iscritti in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale, impegnandosi così chiaramente a mantenere gli interessati a titolo permanente presso di sé a condizione che figurassero in un elenco di riserva del genere, e poi limitando il numero di posti da coprire, nonché, in corrispondenza a tale numero esatto, il numero di vincitori iscritti negli elenchi degli idonei redatti in esito a due concorsi, per giunta generali, l’istituzione riduce radicalmente e obiettivamente le possibilità dei detti agenti, nel loro insieme, di sfuggire all’applicazione della clausola di risoluzione e, pertanto, priva di parte del suo significato la portata degli impegni contrattuali da essa assunti nei confronti del suo personale temporaneo.

Tuttavia questa constatazione non può comportare l’annullamento dei detti bandi di concorso. Disponendo che l’elenco degli idonei comprenda possibilmente un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire, l’art. 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto non implica che una mera raccomandazione alla commissione giudicatrice diretta a facilitare le decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina. Inoltre, la legittimità di un bando di concorso, misura di portata generale, non può dipendere dal contenuto di clausole contrattuali che vincolano all’amministrazione taluni candidati ai concorsi, né dal modo in cui quest’ultima ha dato esecuzione alle dette clausole.

(v. punti 116, 117, 119 e 120)

Riferimento:

Corte: 26 ottobre 1978, causa 122/77, Agneessens e a./Commissione (Racc. pag. 2085, punto 22)

Tribunale di primo grado: 17 dicembre 1997, causa T‑159/95, Dricot e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1035, punto 67); 17 dicembre 1997, causa T‑225/95, Chiou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑423 e II‑1135, punto 82), e 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 103)

6.      L’interesse del servizio può giustificare che a un candidato ad un concorso sia richiesto di disporre di conoscenze linguistiche specifiche in talune lingue delle Comunità, dato che il livello di conoscenza linguistica che può essere richiesto nell’ambito della procedura di assunzione è quello che si rivela proporzionato alle esigenze reali del servizio. Per giunta, nell’ambito del funzionamento interno delle istituzioni, un sistema di pluralismo linguistico integrale creerebbe grosse difficoltà di gestione e sarebbe economicamente gravoso. Il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare qualora l’organo interessato disponga di risorse limitate, può dunque obiettivamente giustificare una scelta limitata di lingue di comunicazione interna.

Pertanto, il fatto di accordare, in un bando di concorso, una preferenza ad una o a più lingue delle Comunità, dando così un vantaggio ai candidati che hanno una conoscenza almeno soddisfacente di una di esse, non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento, qualora, da una parte, tale disparità derivi dalle circostanze proprie di ciascun candidato e, dall’altra, non sia stato sollevato nessun elemento concreto tale da far dubitare della pertinenza delle conoscenze linguistiche richieste al fine di svolgere le funzioni proposte dal bando di concorso.

(v. punti 137, 138, 142 e 143)

Riferimento:

Corte: Küster/Parlamento, cit., punti 16 e 20; 29 ottobre 1975, causa 22/75, Küster/Parlamento (Racc. pag. 1267, punti 13 e 17), e 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust (Racc. pag. I‑2077, paragrafo 47 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro)

Tribunale di primo grado: 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑379, punto 26)

7.      Il rapporto di lavoro tra l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e i suoi agenti temporanei, anche se deriva da un contratto, è disciplinato dal Regime applicabile agli altri agenti, in combinato con lo Statuto, e rientra, quindi, nel diritto pubblico. Tuttavia, il fatto che gli agenti temporanei siano soggetti ad un regime di diritto amministrativo comunitario non esclude che, nell’ambito dell’applicazione di talune clausole del contratto di agente temporaneo, che vengono ad integrare il detto regime, l’Ufficio sia soggetto al rispetto del principio di esecuzione in buona fede dei contratti, principio comune ai diritti della stragrande maggioranza degli Stati membri.

Pertanto, l’Ufficio, avendo con il suo comportamento mantenuto in essere in capo a numerosi agenti temporanei la speranza sufficientemente tangibile di una situazione professionale stabile, proponendo loro un contratto a tempo indeterminato contenente una clausola di risoluzione applicabile unicamente in caso di mancata iscrizione in un elenco di riserva di un concorso generale, poi limitando il numero di posti da coprire ad alcuni, ha commesso con ciò un illecito amministrativo, tale da far sorgere la sua responsabilità contrattuale.

Tali agenti subiscono un danno morale anche qualora abbiano superato con successo le prove di selezione interne che consentono loro di beneficiare di un contratto a tempo indeterminato in attesa di partecipare ad un concorso generale, dato che tale danno morale risulta dalla sensazione di essere stati ingannati nelle loro prospettive reali di carriera.

(v. punti 163-165)

Riferimento:

Corte: 15 luglio 1960, cause riunite 43/59, 45/59 e 48/89, Von Lachmüller e a./Commissione (Racc. pag. 903, in particolare pag. 924)

8.      Al fine di invocare la responsabilità dell’amministrazione per illecito amministrativo, nell’ambito dell’esecuzione di un impegno contrattuale preso in base al suo contratto di agente temporaneo, l’agente interessato deve seguire regolarmente il procedimento precontenzioso che deve iniziare con una domanda di risarcimento, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

In mancanza, la sua domanda di risarcimento danni è irricevibile.

Tuttavia, poiché l’oggetto e le particolarità di una controversia, che implicano, in particolare, la necessità di chiarire i rapporti tra le clausole contrattuali, misure di portata individuale, e il bando di concorso controverso, misura di portata generale, rendono particolarmente difficile la questione di ricevibilità, non può contestarsi ad un ricorrente il fatto di aver introdotto un reclamo contro il detto bando di concorso unitamente ad una domanda di risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito. L’errore commesso al riguardo è scusabile e non sarebbe conforme ad una buona amministrazione della giustizia costringere il ricorrente a dover iniziare un nuovo percorso amministrativo, ed eventualmente giudiziario, al fine di ottenere la riparazione del suo danno morale.

(v. punti 167-169)