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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin - Germania) –Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di NJ

(Causa C-489/19 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

NJ

Con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositivo

La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

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1 GU C 280 del 19.8.2019.