Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 giugno 2009

Causa F‑81/08

Zoe Ketselidou

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Sentenza di un giudice comunitario – Fatto nuovo sostanziale – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Ketselidou chiede l’annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2008, recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere un ricalcolo delle sue annualità di pensione risultanti dal trasferimento al regime comunitario dell’equivalente attuariale dei diritti a pensione da lei maturati in Grecia.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La ricorrente è condannata a sopportare l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione divenuta definitiva alla scadenza dei termini di ricorso. Il fatto di cui trattasi dev’essere idoneo a modificare in maniera sostanziale la situazione di chi intende ottenere il riesame di tale decisione. Inoltre, la persona interessata è tenuta a presentare la sua domanda amministrativa entro un termine ragionevole. L’interesse di quest’ultimo a chiedere l’adeguamento della sua situazione amministrativa a una nuova normativa deve infatti essere contemperato con l’imperativo della certezza del diritto.

(v. punti 32‑36)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (Racc. pag. 3027, punto 14), e 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 10)

Tribunale di primo grado: 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑651, punto 20); 25 marzo 1998, causa T‑202/97, Koopman/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑511, punto 24); 14 luglio 1998, causa T‑42/97, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑371 e II‑1071, punto 25), e 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punto 51)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62)

2.      La constatazione, in una sentenza emessa da un giudice comunitario, che una decisione amministrativa di portata generale viola lo Statuto non può costituire, nei confronti dei funzionari che hanno omesso di avvalersi in tempo utile delle possibilità di ricorso offerte dallo Statuto, un fatto nuovo che giustifichi la presentazione di una domanda diretta al riesame delle decisioni individuali adottate dall’autorità che ha il potere di nomina che li riguardano.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑237 e II‑681, punti 39‑45), e 9 febbraio 2000, causa T‑165/97, Gómez de la Cruz Talegón/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 51)