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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 6 maggio 2020 – Eurowings GmbH / Flightright GmbH

(Causa C-196/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Eurowings GmbH

Resistente: Flightright GmbH

Questioni pregiudiziali

Se un passeggero disponga di una «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con cui abbia concluso un contratto, un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento n. 261/2004, recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo.

Se un vettore aereo debba già essere considerato quale vettore aereo operativo in relazione ad un passeggero ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo.

Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'«orario di arrivo originariamente previsto» di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera h), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, possa risultare da un «altro titolo» rilasciato da un operatore turistico a un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento al biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).