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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht (Germania) il 2 giugno 2020 – I GmbH / Finanzamt H

(Causa C-228/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: I GmbH

Resistente: Finanzamt H

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, punto 14, lettera b), dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sul fatturato; in prosieguo: l’«UStG») sia compatibile con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») 1 , nei limiti in cui l’esenzione a favore degli ospedali che non sono enti di diritto pubblico sia subordinata alla condizione che gli ospedali siano autorizzati ai sensi dell’articolo 108 del libro V del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: lo «SGB V»).

2)    In caso di risposta negativa alla prima questione: a quali condizioni l’ospedalizzazione assicurata da ospedali di diritto privato possa essere considerata «[a condizioni] sociali analoghe», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, a quella assicurata da enti di diritto pubblico.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.