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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 13 novembre 2019 – WZ / Austrian Airlines AG

(Causa C-826/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WZ

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri») 1 , debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione nel caso di due aeroporti situati entrambi in prossimità di un centro urbano, ma dei quali uno solo si trova nel territorio cittadino, mentre l’altro è ubicato in un Land federale vicino.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione della stessa località, città o regione, sussiste un diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione della stessa località, città o regione, sussiste un diritto a compensazione pecuniaria per ritardo prolungato.

Se l’articolo 5, l’articolo 7 e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’accertamento della questione se un passeggero abbia subito una perdita di tempo di tre o più ore ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a. 2 , il ritardo dev’essere calcolato in modo che sia rilevante il momento dell’atterraggio all’altro aeroporto di destinazione oppure il momento del trasferimento all’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo che opera voli con procedura di rotazione può invocare un evento, specificamente una riduzione del numero di arrivi dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, verificatosi nella terzultima rotazione del volo in questione.

Se l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo, in caso di atterraggio in un altro aeroporto di destinazione, deve offrire di propria iniziativa il trasferimento ad altro luogo oppure che il passeggero deve richiederlo.

Se l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri debbano essere interpretati nel senso che il passeggero ha diritto a compensazione pecuniaria per violazione degli obblighi di sostegno e assistenza sanciti dagli articoli 8 e 9.

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1 GU 2004, L 46, pag. 1.

2 GU 2010, C 24, pag. 4.