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Ricorso proposto l'8 luglio 2010 - Repubblica di Ungheria / Repubblica slovacca

(Causa C-364/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e E. Orgován, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo consentito, il 21 agosto 2009, l'ingresso del presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom nel suo territorio, in violazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE 1, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (in prosieguo, semplicemente: la "direttiva 2004/38"), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva e dell'art. 18, n. 1, TFUE;

dichiarare inoltre che il diritto dell'Unione europea, segnatamente gli artt. 3, n. 2, TUE, e 21, n. 1, TFUE, osta alla tesi della Repubblica slovacca, sostenuta anche al momento dell'introduzione del presente ricorso, secondo cui la direttiva 2004/38 la legittimerebbe a vietare l'ingresso nel territorio slovacco ad un rappresentante della Repubblica di Ungheria, nella fattispecie il suo Presidente, cosicché una simile violazione potrebbe essere nuovamente commessa;

dichiarare che la Repubblica slovacca ha erroneamente applicato la normativa dell'Unione là dove le sue autorità non hanno consentito l'ingresso del presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom nel loro territorio invocando la direttiva 2004/38;

qualora la Corte di giustizia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Ungheria nelle conclusioni sopra esposte, dichiari che una concreta disposizione del diritto internazionale può limitare l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2004/38, tesi che la Repubblica di Ungheria non condivide, definire la portata e l'ambito di applicazione di una tale limitazione;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con nota verbale del 21 agosto 2009 il Ministro degli Esteri della Repubblica slovacca comunicava al suo omologo ungherese, relativamente alla visita che il presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom effettuava lo stesso giorno, che le autorità competenti della Repubblica slovacca avevano deciso di vietare a quest'ultimo l'ingresso nel loro territorio.

Il governo ungherese afferma che la Repubblica slovacca, non avendo consentito l'ingresso del presidente László Sólyom, ha violato l'art. 18 TFUE nonché la direttiva 2004/38. Secondo la Repubblica di Ungheria, la condotta del presidente della Repubblica László Sólyom, sia in generale sia nel contesto della visita in questione, non costituiva una minaccia reale, diretta e sufficientemente seria contro un interesse fondamentale della società, tale da poter giustificare l'adozione di un provvedimento restrittivo. Il governo ungherese ritiene che, ammesso e non concesso che un provvedimento restrittivo fosse giustificato, una misura come quella adottata nella fattispecie, ossia vietare l'ingresso al Presidente della Repubblica, non soddisfi il requisito della proporzionalità ed ecceda lo scopo perseguito, che la Repubblica slovacca potrebbe conseguire con misure meno restrittive.

La Repubblica slovacca non avrebbe neppure rispettato le norme procedurali della direttiva 2004/38, dal momento che il divieto d'ingresso al presidente László Sólyom non è stato adottato sul fondamento di una decisione conforme alla direttiva e non è stato notificato; la nota verbale informava della decisione di vietare l'ingresso, ma non conteneva una motivazione sufficiente né indicava presso quale organo amministrativo o giudiziario ed entro quale termine sarebbe stato possibile proporre un ricorso.

Il governo ungherese teme una nuova violazione da parte della Repubblica slovacca, la quale si dichiara ancora dell'avviso che il divieto di ingresso del presidente László Sólyom nel suo territorio fosse giustificato.

A parere del governo ungherese, non solo l'applicazione del diritto effettuata dalle autorità slovacche integra una violazione della direttiva 2004/38, ma lo stesso riferimento alla direttiva è ingiustificato, poiché le autorità slovacche non hanno inteso realizzare gli scopi di quest'ultima, ma - con tale pretesto - hanno perseguito soltanto meri fini politici. Dalle dichiarazioni del governo slovacco è possibile inferire che esso non ha vietato l'ingresso del presidente László Sólyom nel territorio della Repubblica slovacca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, come prevede la normativa dell'Unione, in particolare la direttiva 2004/38, bensì per motivi puramente politici, prevalentemente di politica estera.

Secondo il governo ungherese, la Commissione europea avrebbe erroneamente affermato, nel corso del procedimento, che nel caso di visite ufficiali di capi di Stato degli Stati membri devono essere applicate le norme del diritto nazionale e non il diritto dell'Unione. A suo avviso, la direttiva 2004/38 si applica indistintamente a qualsiasi gruppo di persone e a qualsiasi genere di visita, tanto ufficiale quanto privata. Detta direttiva riconosce in generale e a tutti i cittadini dell'Unione il diritto fondamentale di entrare nel territorio di qualsiasi Stato membro, quale conferito ad ogni singolo cittadino dal diritto primario. La direttiva 2004/38 stabilisce anche in generale e tassativamente i casi in cui è possibile limitare la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione. Essa non introduce una deroga che consente di escludere dall'ambito di applicazione della regola generale i capi di Stato o un'altra categoria di cittadini degli Stati membri. Se il Consiglio e il Parlamento europeo avessero inteso subordinare l'esercizio della libertà di circolazione a una norma di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale consuetudinario, certamente avrebbero provveduto in tal senso già al momento dell'adozione della direttiva.

Il governo ungherese ritiene che nell'ambito del diritto internazionale, codificato o consuetudinario, una norma giuridica applicabile nella fattispecie non esista e che, seppure esistesse, gli Stati membri, con la loro adesione all'Unione, hanno riconosciuto a quest'ultima la competenza a regolamentare la libera circolazione delle persone e hanno acconsentito ad esercitare i poteri ad essi sottratti in tale materia in conformità alle decisioni e al diritto dell'Unione. Qualora, nel caso dell'ingresso di un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, una disposizione del diritto internazionale possa limitare l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2004/38, è necessario che la Corte di giustizia definisca esattamente la portata di tale limitazione, tenendo conto del fatto che la direttiva 2004/38 non prevede eccezioni o deroghe in tal senso.

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1 - GU L 158, pag. 77.