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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 4 febbraio 2019 – E. E.

(Causa C-80/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: E. E.

Altre parti del procedimento in cassazione: un notaio dell’ufficio notarile n. 4 della città di Kaunas, K.-D. E.

Questioni pregiudiziali

Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lituania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che, all’atto dell’apertura della successione, è stato accertato che l’intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania e che il coniuge superstite, cittadino di detto altro Stato membro, ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull’eredità della defunta, non ha preso parte al procedimento giudiziario avviato in Lituania e ha accettato la competenza dei giudici lituani e l’applicazione del diritto lituano.

Se un notaio lituano che dichiara l’apertura della successione, rilascia il certificato successorio e svolge le ulteriori azioni necessarie all’erede per esercitare i suoi diritti debba essere considerato un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 1 , tenuto conto del fatto che, nell’espletamento delle loro funzioni, i notai rispettano i principi di imparzialità e indipendenza, che le loro decisioni sono vincolanti per loro stessi o per le autorità giudiziarie e che le loro azioni possono costituire oggetto di controllo giudiziario.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i certificati successori rilasciati dai notai lituani debbano essere considerati come decisioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e se, per tale ragione, debba essere dichiarata la competenza ai fini del loro rilascio.

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se le disposizioni degli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate nel senso che i notai lituani possono rilasciare certificati successori senza attenersi alle disposizioni generali in materia di competenza e nel senso che detti certificati saranno considerati come atti pubblici che spiegano effetti giuridici anche negli altri Stati membri.

Se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 (o altre disposizioni di detto regolamento) debba essere interpretato nel senso che la residenza abituale del defunto può essere individuata in un solo specifico Stato membro.

Se le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 22 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate e applicate in modo tale che, nel caso di specie, in base ai fatti illustrati nella prima questione, si debba concludere che le parti interessate sono d’accordo sul fatto che siano competenti i giudici lituani e che debba essere applicato il diritto lituano.

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1 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).