Language of document : ECLI:EU:T:2019:626

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 settembre 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TRICOPID – Marchio nazionale figurativo anteriore TRICODIN – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T‑359/18,

Unifarco SpA, con sede in Santa Giustina (Italia), rappresentata da A. Perani e J. Graffer, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da E. Pepe e M. Farinola, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2018 (procedimento R 2150/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche e la Unifarco,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2018,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 14 maggio 2019 e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 e il 7 giugno 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 23 giugno 2015 la Unifarco SpA, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag 1)].

2        Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TRICOPID.

3        I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio controverso rientrano nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 3: «Shampoo; prodotti di profumeria; olii essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non per uso medico)»;

–        classe 5: «Preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli; prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli».

4        La domanda di marchio dell’Unione europea veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2015/121, del 2 luglio 2015.

5        Il 25 settembre 2015 la GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, interveniente, presentava un’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei prodotti da esso designati.

6        L’opposizione si basava sul marchio italiano figurativo, qui di seguito riprodotto, registrato il 21 gennaio 2013 con il numero 1 526 679, per le «frizioni per capelli» rientranti nella classe 3:

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7        I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. L’interveniente rivendicava un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in Italia a causa dell’uso che ne aveva fatto su tale territorio.  

8        Con lettera del 15 aprile 2016, l’interveniente depositava osservazioni a sostegno dell’opposizione e allegava a tale lettera alcuni documenti, tra cui numerose fatture.

9        Con lettera del 2 settembre 2016, la ricorrente rispondeva alle osservazioni dell’interveniente e chiedeva a quest’ultima, in forza dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, che dimostrasse l’uso che aveva fatto del marchio anteriore durante il periodo di riferimento, vale a dire nel periodo compreso tra il 2 luglio 2010 e il 1° luglio 2015.

10      Con lettera del 22 novembre 2016, l’interveniente produceva diversi documenti atti a dimostrare l’uso del marchio anteriore, tra cui 74 fatture datate nel periodo di riferimento, emesse a clienti italiani, in cui appariva detto marchio, e vertenti, in particolare, su «frizioni per capelli», per importi che variavano da EUR 106 a EUR 415.

11      Con lettera del 13 febbraio 2017, la ricorrente formulava nuove osservazioni, nelle quali contestava le prove allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016, adducendo il motivo che esse erano insufficienti a dimostrare l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore in Italia e che le fatture non riguardavano i prodotti contrassegnati da tale marchio.

12      Con lettera del 16 febbraio 2017, l’interveniente rispondeva alle ultime osservazioni della ricorrente, facendo valere, in particolare, che le prove allegate alla sua lettera del 22 novembre 2016 dimostravano, oltre ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore.

13      Con decisione del 16 agosto 2017, la divisione di opposizione rilevava che, nel complesso, i documenti allegati alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 erano sufficienti a dimostrare l’uso reale o «effettivo» del marchio anteriore durante il periodo di riferimento, nel territorio rilevante, vale a dire in Italia. Essa accoglieva integralmente l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti designati dal marchio richiesto, per il motivo che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Essa riteneva che l’opposizione potesse essere accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore e, pertanto, senza che occorresse, per ragioni di economia processuale, esaminare se quest’ultimo marchio avesse acquisito con l’uso un carattere distintivo accresciuto.

14      Il 4 ottobre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

15      Il 14 dicembre 2017 l’EUIPO riceveva la memoria contenente i motivi del ricorso della ricorrente, a sostegno della quale quest’ultima aveva allegato nuovi documenti.

16      Il 16 febbraio 2018 l’EUIPO riceveva la risposta dell’interveniente.

17      Con decisione del 13 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.

18      Per quanto concerne, anzitutto, la prova dell’uso del marchio anteriore da parte dell’interveniente, la commissione di ricorso rilevava che le prove d’uso allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 dimostravano che i criteri relativi a durata, luogo, natura ed intensità dell’uso erano stati soddisfatti. Di conseguenza, essa constatava che detto marchio era stato oggetto di un uso effettivo e reale in Italia per le «frizioni per capelli».

19      La commissione di ricorso, poi, precisava che il territorio rilevante era l’Italia, poiché il marchio anteriore era un marchio italiano, e definiva il pubblico di riferimento come formato, rispetto ai prodotti di cui trattasi, sia dal grande pubblico sia da professionisti dotati di conoscenze e di competenze specifiche. Per quei prodotti, tra quelli in questione, che potevano influire sulla salute del consumatore, essa considerava che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sarebbe stato superiore alla media.

20      Riguardo al raffronto tra i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso concludeva che questi ultimi erano in parte identici e, in parte simili in gradi differenti.

21      Per valutare il carattere distintivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha considerato impossibile, in mancanza di prove contrarie, affermare che l’intero pubblico di riferimento avrebbe inteso l’elemento «trico» come una parola che significava «pelo» o «capello». Nel suo insieme, il marchio anteriore sarebbe stato privo di significato, per quanto concerne i prodotti di cui trattasi, per il consumatore italiano medio, cosicché a tale marchio poteva essere riconosciuto un carattere distintivo intrinseco normale.

22      Per quanto concerne la comparazione tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso riteneva che detti marchi fossero mediamente simili sotto il profilo visivo e fonetico. Tale conclusione si basava principalmente sul fatto che la parte iniziale degli elementi denominativi di tali marchi sarebbe stata identica. La comparazione degli stessi marchi sul piano concettuale sarebbe stata irrilevante per i consumatori medi, che avrebbero ignorato il significato del termine «trico».

23      Nella valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso faceva valere che, nel caso di un marchio anteriore avente un carattere distintivo intrinseco normale, la somiglianza dei marchi in conflitto e l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi erano fattori sufficienti per constatare l’esistenza di un rischio di confusione.

 Conclusioni delle parti

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e consentire la registrazione del marchio richiesto;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del presente procedimento nonché a quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

25      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente, nella parte in cui è diretto ad ottenere il consenso del Tribunale alla registrazione del marchio richiesto

27      Con il suo primo capo della domanda, la ricorrente chiede, in particolare, al Tribunale di consentire la registrazione del marchio richiesto. Con questo capo della domanda, la ricorrente mira ad ottenere la registrazione del marchio richiesto.

28      In risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 16 maggio 2019, l’EUIPO e l’interveniente sostengono che il primo capo della domanda è irricevibile, in quanto non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO. La ricorrente non rinuncia espressamente al suo primo capo della domanda.

29      Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo, conformemente all’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza di detto giudice. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, al quale incombe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2017, Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS), T‑704/16, non pubblicata, EU:T:2017:728, punto 11 e giurisprudenza ivi citata].

30      Pertanto, il primo capo della domanda della ricorrente dev’essere respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui contiene una domanda diretta ad ottenere il consenso del Tribunale alla registrazione del marchio richiesto.

 Sulla ricevibilità dei secondi capi delle domande della ricorrente e dell’interveniente, nella parte in cui sono diretti ad ottenere la condanna dell’interveniente o della ricorrente alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione

31      Con il loro secondo capo della domanda, la ricorrente e l’interveniente chiedono, in particolare, che l’interveniente o la ricorrente siano condannate alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione.

32      In risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 16 maggio 2019, l’EUIPO sostiene che detti capi delle domande sono irricevibili, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. L’interveniente osserva che essa, in sostanza, chiede al Tribunale di confermare la condanna della ricorrente alle spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso pronunciata nella decisione impugnata e sostiene che, qualora tale domanda sia dichiarata irricevibile nella parte relativa alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione, tale domanda dovrebbe essere esaminata nel merito per il resto. La ricorrente fa valere che le spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione sono ripetibili in forza dell’articolo 140 del regolamento di procedura.

33      Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, «[l]e spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili». Tale disposizione, che disciplina in modo specifico la decisione sulle spese nel contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale, appare essere una norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’articolo 140 del regolamento di procedura. Pertanto, essa prevale su quest’ultima, conformemente al principio secondo cui la norma speciale deroga a quella generale (lex specialis derogat legi generali) (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, EU:T:2005:116, punto 55, e del 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03, EU:T:2005:290, punto 122). Ne consegue che le spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione non possono essere considerate spese ripetibili [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Pyrox/UAMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non pubblicata, EU:T:2014:242, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

34      Di conseguenza, i secondi capi delle domande della ricorrente e dell’interveniente devono essere respinti in quanto irricevibili nella parte relativa alla condanna dell’interveniente o della ricorrente alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione.

 Sulla ricevibilità di elementi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

35      L’interveniente contesta la ricevibilità delle immagini estratte da siti Internet prodotte dalla ricorrente, all’allegato A.1 del ricorso, al fine di attestare che l’elemento denominativo «trico», comune ai marchi in conflitto, era correntemente utilizzato per descrivere prodotti o servizi relativi alla cura e alla protezione del capello destinati al grande pubblico, per il motivo che si tratta di documenti nuovi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. L’EUIPO non si è pronunciato, nei suoi atti, sulla ricevibilità di detti documenti.

36      Va rammentato, in proposito, che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta [v. sentenza del 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

37      Nel caso di specie, gli elementi prodotti all’allegato A.1 del ricorso, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, devono essere considerati nuovi e, come tali, vanno respinti in quanto irricevibili, in applicazione della giurisprudenza citata supra al punto 36.

 Nel merito

38      A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva due motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, nella parte in cui la commissione di ricorso, al punto 46 della decisione impugnata, ha concluso che gli elementi prodotti in allegato alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 dimostravano che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso effettivo e reale in Italia per le «frizioni per capelli» e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, nella parte in cui detta commissione, ai punti da 101 a 103 di tale decisione, ha dichiarato l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del consumatore medio, anche il più attento, e ha accolto l’opposizione.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001

39      La ricorrente contesta la commissione di ricorso per aver concluso, al punto 46 della decisione impugnata, in violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, che gli elementi prodotti in allegato alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 dimostravano che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso effettivo e reale in Italia per le «frizioni per capelli». Detti elementi di prova non dimostrerebbero un uso sufficiente di questo marchio su tale territorio. La vendita di dette frizioni per un importo di circa EUR 2 450 nel corso di un periodo di cinque anni compreso tra il 2010 e il 2015, corrispondente a vendite annuali di importo medio inferiore a EUR 500, constatata dalla commissione di ricorso al punto 44 della decisione impugnata sulla base delle 74 fatture allegate alla lettera summenzionata, corrispondeva ad un uso meramente simbolico del marchio anteriore in Italia, insufficiente, come tale, per creare o mantenere quote di mercato. Dette frizioni, infatti, sarebbero prodotti di uso quotidiano destinati, in linea di principio, ad un’amplissima fascia di clientela.

40      L’interveniente chiede, in via principale, il rigetto del primo motivo in quanto nuovo e, pertanto, irricevibile, nella parte in cui, con tale motivo, la ricorrente contesta, per la prima volta dinanzi al Tribunale, il volume commerciale dell’uso del marchio anteriore in Italia in relazione alla quantità di fatture allegate alla sua lettera del 22 novembre 2016, essendosi la ricorrente soffermata, dinanzi all’EUIPO, unicamente sulla natura dei prodotti indicati in queste fatture. L’EUIPO e l’interveniente, in subordine, contestano gli argomenti addotti dalla ricorrente e chiedono il rigetto del primo motivo in quanto infondato.

41      Per quanto concerne l’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’interveniente avverso il primo motivo, nella parte in cui si basa su un argomento nuovo, vertente, in sostanza, sul fatto che non vi è alcuna prova di un uso sufficiente del marchio anteriore in Italia, va rammentato che l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 è volto al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Ai sensi dell’articolo 95 di questo regolamento, tale controllo deve effettuarsi in base all’ambito fattuale e giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che il Tribunale non può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso per motivi che emergano dopo la sua pronuncia (sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55, e del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53).

42      Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserisce l’interveniente, nell’ambito del primo motivo la ricorrente non contesta il volume commerciale dell’uso del marchio anteriore in Italia in relazione alla quantità di fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016, bensì alla luce del loro contenuto, che attesterebbe unicamente un volume commerciale medio annuo di importo pari a circa EUR 500 per le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore, insufficiente, come tale, per mantenere o creare quote di mercato a suo vantaggio sul vastissimo mercato coperto da detti prodotti. Inoltre, dagli elementi del fascicolo risulta che la questione se le prove prodotte dall’interveniente in allegato a detta lettera fossero sufficienti per attestare un uso effettivo del marchio anteriore in Italia è stata oggetto di discussione dinanzi all’EUIPO. Ciò è comprovato sia dal contenuto delle lettere del 13 e del 16 febbraio 2017 (v. supra punti 11 e 12) sia dal punto 8 della decisione impugnata, in cui la commissione di ricorso osserva che «[l]a richiedente contestava la prova prodotta dall’[interveni]ente allegando che essa era insufficiente e che le fatture non si riferiscono ai prodotti coperti da [tale marchio]». Pertanto, non è esatto affermare che la ricorrente non ha mai invocato, nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO, l’insufficienza degli elementi prodotti in allegato alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 per attestare un uso effettivo del marchio in Italia.

43      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità parziale addotta dall’interveniente nei confronti del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

44      Ai fini dell’esame nel merito del primo motivo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 3, di quest’ultimo, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro in cui è protetto per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

45      In forza dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la prova dell’uso deve stabilire il luogo, il tempo, l’intensità e la natura dell’uso del marchio anteriore, per i prodotti e i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l’opposizione.

46      Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente non contesta le valutazioni della commissione di ricorso, esposte ai punti da 26 a 39 della decisione impugnata, secondo cui gli elementi prodotti dall’interveniente in allegato alla lettera di quest’ultima del 22 novembre 2016, esaminati nel loro insieme, consentono di dimostrare un uso del marchio anteriore in Italia per i prodotti per i quali tale marchio era stato registrato, durante il periodo di riferimento, in forme che non ne avevano alterato il carattere distintivo rispetto alla forma in cui tale marchio era stato registrato. La ricorrente contesta unicamente le valutazioni della commissione di ricorso, che figurano ai punti da 40 a 45 della decisione impugnata, secondo cui le 74 fatture relative al periodo di riferimento, allegate dall’interveniente a detta lettera, confermavano l’intensità dell’uso del marchio anteriore in Italia, il quale non poteva essere qualificato come simbolico.

47      Va ricordato, in proposito, che un marchio è oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare la serietà dell’uso del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

48      Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio anteriore dipende così da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per verificare se l’uso sia serio oppure no. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, un uso anche minimo può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata).

49      Se del caso, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non devono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, come il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento [sentenze dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, punto 36, e dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 42].

50      Infine, è già stato statuito che, qualora la parte che ha presentato opposizione fornisca fatture relative all’intero periodo di riferimento, emesse a persone differenti, riguardanti diversi prodotti protetti dal marchio anteriore e recanti numeri molto distanti, si può considerare che tali fatture sono state presentate a titolo meramente esemplificativo e non rappresentano l’importo delle vendite reali dei prodotti contrassegnati dal marchio [v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, La Mer Technology/UAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punti 87 e 88].

51      Nel caso di specie, ai punti 44 e 45 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto soddisfatto il criterio relativo all’intensità dell’uso del marchio anteriore in Italia, per il motivo che le 74 fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 avevano dimostrato un uso frequente di detto marchio, durante il periodo rilevante, per la vendita di «frizioni per capelli» a clienti italiani, per un importo totale di circa EUR 2 450.

52      Va osservato, in proposito, che le 74 fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 sono state emesse a numerose società situate in tutto il territorio italiano, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata. In risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 16 maggio 2019 in merito alla leggibilità di sei fatture emesse nel 2010, l’interveniente e l’EUIPO hanno confermato che tali fatture, prodotte in allegato a detta lettera, erano leggibili e, conformemente all’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento di procedura, l’EUIPO ha trasmesso una riproduzione leggibile di dette fatture. Le 74 fatture summenzionate sono state emesse nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014 o nel 2015 e recano, per ciascuno di questi anni, numeri molto distanti. Come rilevato dalla commissione di ricorso ai punti 34, 35 e 38 della decisione impugnata, senza che le sue constatazioni al riguardo siano state contestate dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, tali fatture fanno riferimento al marchio anteriore, in una forma verbale che non ne altera il carattere distintivo, nel quadro della descrizione dei prodotti venduti, che corrispondono a shampoo, a balsami o a «frizioni per capelli».

53      Inoltre, dagli elementi del fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO risulta che, tra le 74 fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016, 55 fatture, emesse nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014 o nel 2015, fanno riferimento al marchio anteriore, in una forma verbale che non ne altera il carattere distintivo, per la vendita di «frizioni per capelli», per un importo totale di circa EUR 9 680, effettuata ad oltre una ventina di società differenti situate in località italiane molto diverse, quali Roma, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Sassari, Matera, Modica o Sestu. Inoltre, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, senza essere contraddetta al riguardo dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, il marchio anteriore era apposto, così come era stato registrato, o in una forma verbale che non ne aveva alterato il carattere distintivo, nel packaging delle «frizioni per capelli» vendute dall’interveniente.

54      Nel caso di specie, anche se l’importo delle vendite risultante dalle 55 fatture menzionate supra al punto 53 è relativamente modesto, esso non può essere ritenuto insignificante, soprattutto in considerazione del fatto che l’importo delle «frizioni per capelli» vendute, quale risulta dai documenti del fascicolo dell’EUIPO, è nettamente superiore a quello indicato dalla commissione di ricorso al punto 44 della decisione impugnata, circostanza che, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 16 maggio 2019, l’interveniente e l’EUIPO hanno riconosciuto, e che la ricorrente non ha espressamente contestato. Inoltre, si deve tener conto del fatto che la maggior parte di dette fatture, come si evince dalle denominazioni commerciali ivi riprodotte, sono state emesse a società che gestiscono farmacie. Orbene, queste farmacie, di norma, ordinano regolarmente i prodotti in quantità limitata, come illustrato, peraltro, dalle fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016.

55      Inoltre, poiché le 55 fatture menzionate supra al punto 53 coprono quasi tutto il periodo rilevante, sono emesse ad un gran numero di persone differenti, riguardano diversi prodotti venduti con il marchio anteriore e recano numeri molto distanti, si può considerare che tali fatture, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza, sono state presentate a titolo meramente esemplificativo e non rappresentano l’importo reale delle «frizioni per capelli» vendute dall’interveniente con il marchio anteriore. Va rilevato, inoltre, che, come giustamente osservato dall’interveniente, anche altre fatture emesse nel corso del periodo di riferimento, vale a dire le fatture emesse nel 2012 o nel 2015, prodotte in allegato alla lettera dell’interveniente del 15 aprile 2016, fanno riferimento a tale marchio, in una forma verbale che non ne altera il carattere distintivo, per la vendita di dette frizioni, per un importo totale di circa EUR 2 580, effettuata a differenti società situate in diverse località italiane.  

56      In ogni caso, occorre rammentare che l’obbligo di addurre la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore non è diretto a controllare la strategia commerciale del titolare di questo marchio. Infatti, non è escluso che per quest’ultimo sia economicamente ed obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro quota nel suo fatturato annuo è irrisoria (sentenza dell’8 luglio 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, punto 49).

57      Conformemente a quanto indicato supra al punto 47, per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, ciò che conta è fornire prove dell’attività economica realizzata attraverso lo sfruttamento commerciale di tale marchio che siano sufficienti per escludere ogni uso puramente fittizio di quest’ultimo e che attestino gli sforzi concreti compiuti dal suo titolare per creare uno sbocco commerciale sul mercato rilevante.

58      Nel caso di specie, dalle 74 fatture allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 nonché da altre fatture allegate da quest’ultima alla lettera del 15 aprile 2016 si evince che, nel corso del periodo rilevante, le «frizioni per capelli» erano solo uno dei prodotti all’interno di un’ampia gamma di prodotti per capelli venduti dall’interveniente, in particolare con il marchio anteriore. Inoltre, le 55 fatture menzionate supra al punto 53 dimostrano un uso continuativo di detto marchio, per la vendita di tali frizioni, sull’insieme del territorio italiano, che è sufficiente per escludere l’esistenza di un uso meramente simbolico, vale a dire di un uso il cui unico obiettivo sarebbe stato il mantenimento dei diritti conferiti da detto marchio.

59      Alla luce delle osservazioni che precedono, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, al punto 45 della decisione impugnata, che gli elementi prodotti dall’interveniente, in particolare le fatture allegate alla lettera di quest’ultima del 22 novembre 2016, dimostravano in maniera giuridicamente soddisfacente l’intensità dell’uso che la stessa aveva fatto del marchio anteriore in Italia.

60      Pertanto, la commissione di ricorso non ha violato, al riguardo, l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 e, di conseguenza, il primo motivo, relativo alla violazione di queste disposizioni, dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

61      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver concluso, violando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ai punti da 102 a 104 della decisione impugnata, che esisteva un rischio di confusione nella mente del consumatore medio, anche il più attento, e, pertanto, di aver confermato l’accoglimento dell’opposizione e il rigetto del ricorso proposto dinanzi ad essa.

62      L’EUIPO e l’interveniente respingono gli argomenti addotti dalla ricorrente e chiedono che il secondo motivo sia respinto in quanto infondato.

63      In limine occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

64      Secondo una giurisprudenza consolidata, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei marchi in conflitto e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti o dei servizi in questione [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

65      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto che un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

–       Sul territorio rilevante

66      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la sussistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza, da un canto, tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed un marchio anteriore e, dall’altro, tra i prodotti o servizi designati da tali marchi dev’essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 51, e del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punto 59).

67      Al punto 50 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il territorio rilevante nel caso di specie era quello italiano, poiché il marchio anteriore era un marchio italiano tutelato in Italia.

68      Tale constatazione, peraltro non contestata dalle parti, è conforme alla giurisprudenza citata supra al punto 66 e dev’essere accolta.

–       Sul pubblico di riferimento e sul suo livello d’attenzione

69      Per quanto concerne, in primo luogo, la definizione del pubblico di riferimento, occorre rammentare che, qualora i marchi in conflitto siano registrati o se ne chieda la registrazione per differenti prodotti o servizi, la commissione di ricorso è tenuta ad identificare i consumatori che possano utilizzare nel territorio rilevante ciascuno di tali prodotti o di tali servizi.

70      Inoltre, secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento, per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, è composto solo da consumatori che possano utilizzare sia prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore sia quelli designati dal marchio per cui la registrazione è richiesta [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2008, Apple Computer/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non pubblicata, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non pubblicata, EU:T:2010:419, punto 28].

71      Ai punti da 52 a 55 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato sostanzialmente che, da un lato, il pubblico di riferimento era composto dal grande pubblico, per l’insieme dei prodotti designati dai marchi in conflitto, nonché da professionisti, per i soli prodotti designati dal marchio anteriore rientranti nella classe 5, e che, dall’altro, il grande pubblico presentava un livello di attenzione medio, meno elevato di quello dei professionisti, salvo per i trattamenti per la cura dei pidocchi, per i quali il livello di attenzione del consumatore medio sarebbe sempre superiore alla media, trattandosi di prodotti che incidono sulla salute del loro utilizzatore.

72      Riguardo ai prodotti designati dal marchio richiesto della classe 5, vale a dire i «preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli», i «prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli» e i «prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli», la commissione di ricorso non ha errato nel constatare, al punto 53 della decisione impugnata, che questi ultimi erano diretti sia al grande pubblico sia ai professionisti del settore della cura dei capelli e del corpo.

73      Quanto ai prodotti della classe 3 designati dai marchi in conflitto, vale a dire gli «shampoo», i «prodotti di profumeria», gli «olii essenziali», i «cosmetici per la cura della pelle e dei capelli», i «saponi», le «saponette», le «creme dermatologiche (non per uso medico)» e le «frizioni per capelli», questi ultimi, come osservato dalla commissione di ricorso ai punti da 59 a 63 della decisione impugnata, possono essere destinati, in particolare, alla cura dei capelli, compresi alcuni tipi di saponi o di saponette di origine naturale, od essere impiegati per preparare rimedi per i capelli o per produrre effetti benefici su di essi. Più in generale, si tratta di prodotti cosmetici, di bellezza o per la cura e l’igiene personale.

74      Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che, sebbene i prodotti cosmetici, di bellezza o per la cura e l’igiene personale siano prodotti di consumo corrente diretti al grande pubblico, essi sono destinati anche ai professionisti del settore della cura dei capelli e del corpo, in particolare ai parrucchieri o agli estetisti [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2015, CareAbout/UAMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T‑356/14, non pubblicata, EU:T:2015:978, punti 3, 6 e 20].

75      Pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso, al punto 52 della decisione impugnata, che i prodotti designati dai marchi in conflitto rientranti nella classe 3, citati supra al punto 73, si dirigevano esclusivamente al grande pubblico, mentre essi erano destinati anche a professionisti.

76      Per quanto concerne, in secondo luogo, la definizione del livello di attenzione del pubblico di riferimento, va ricordato che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, si deve prendere in considerazione, all’interno di ciascun gruppo di consumatori identificato, il consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre parimenti tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda dei prodotti o dei servizi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

77      Inoltre, per quanto concerne la valutazione del rischio di confusione, si deve prendere in esame la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato, salvo che tale parte non debba essere considerata insignificante (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non pubblicata, EU:T:2015:978, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

78      Nel caso di specie, la ricorrente addebita sostanzialmente alla commissione di ricorso di non aver sufficientemente tenuto conto, nelle sue valutazioni, del fatto che il consumatore medio, nell’ambito del pubblico di riferimento, avrebbe dimostrato un livello di attenzione elevato al momento dell’acquisto di tutti i prodotti di cui trattasi che, come rilevato al punto 55 della decisione impugnata, nel caso dei prodotti per la cura contro i pidocchi, potevano incidere sulla salute del loro utilizzatore.

79      Per quanto concerne, da un lato, i prodotti designati dal marchio richiesto appartenenti alla classe 5, indicati supra al punto 72, si deve osservare che essi rientrano tutti nel settore della salute. Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 64 della decisione impugnata, tali prodotti hanno lo scopo di curare diverse patologie dei capelli e del cuoio capelluto, come la perdita o la rottura dei capelli, o la comparsa di parassiti del capello responsabili della pediculosi del cuoio capelluto. Essi incidono direttamente sulla salute dell’utilizzatore e, pertanto, sono generalmente venduti dalle farmacie e su raccomandazione o tramite un professionista sanitario, un medico prescrivente o un farmacista.

80      Orbene, secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento, sia che si tratti di professionisti del settore interessato che del grande pubblico, presterà un livello di attenzione elevato nell’acquisto di medicinali, di prodotti farmaceutici o rientranti, in generale, nel settore della salute, nei limiti in cui tali prodotti incidono sulla salute umana [v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2015, Bionecs/UAMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non pubblicata, EU:T:2015:888, punti da 17 a 19; del 21 settembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non pubblicata, EU:T:2017:637, punti 39, 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 settembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, punti da 26 a 28].

81      Ne consegue che il livello di attenzione del consumatore medio, nell’ambito del pubblico di riferimento, sarà elevato al momento dell’acquisto di ciascuno dei prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nella classe 5, indicati supra al punto 72, e non soltanto, come dichiarato, in sostanza, dalla commissione di ricorso ai punti da 53 a 55 della decisione impugnata, al momento dell’acquisto di tali prodotti da parte dei professionisti o dell’acquisto dei «prodotti per il trattamento dei pidocchi».

82      Per quanto concerne, dall’altro lato, i prodotti designati dai marchi in conflitto appartenenti alla classe 3, menzionati al punto 73 della presente sentenza, essi corrispondono a prodotti cosmetici, di bellezza o per la cura e l’igiene personale di consumo corrente, che sono poco o ragionevolmente costosi.

83      Sebbene il consumatore medio nell’ambito del grande pubblico presti, in generale, meno attenzione ai prodotti di consumo corrente, il suo livello di attenzione non è tuttavia inferiore alla media quando si trova di fronte a prodotti cosmetici, di bellezza o per la cura e l’igiene personale, poiché alcune considerazioni estetiche o legate alle preferenze personali dei consumatori, alla loro sensibilità o al loro tipo di capelli o di pelle possono essere rilevanti al momento dell’acquisto di tali prodotti [sentenza del 16 dicembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non pubblicata, EU:T:2015:978, punto 23; v. anche, in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2013, Bode Chemie/UAMI – Laros (sterilina), T‑114/12, non pubblicata, EU:T:2013:551, punto 23, e del 3 giugno 2015, Giovanni Cosmetics/UAMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, punti da 22 a 25 (non pubblicate) e giurisprudenza ivi citata].

84      Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che la parte del pubblico di riferimento corrispondente al grande pubblico presta un livello di attenzione medio al momento dell’acquisto dei prodotti designati dai marchi in conflitto rientranti nella classe 3, indicati al punto 73 della presente sentenza.

85      Quanto ai professionisti, essi possono manifestare un livello di attenzione elevato al momento della scelta dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, sia per la loro specializzazione nel settore in questione [v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2005, Faber Chimica/UAMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, EU:T:2005:135, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 dicembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non pubblicata, EU:T:2015:978, punto 24] sia per il fatto che le caratteristiche e la qualità dei prodotti o dei servizi che acquistano nell’esercizio della loro attività professionale avranno un impatto diretto sulla loro offerta di prodotti e di servizi [v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, Peri/UAMI (Multiprop), T‑538/14, non pubblicata, EU:T:2016:117, punto 36].

86      Pertanto, al momento dell’acquisto dei prodotti designati dai marchi in conflitto appartenenti alla classe 3, menzionati supra al punto 73, il livello di attenzione della parte del pubblico di riferimento corrispondente ai professionisti del settore di cui trattasi, che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione nella decisione impugnata, sarà, di regola, elevato.

87      Dalle suesposte considerazioni risulta che il pubblico di riferimento, vale a dire i consumatori che potrebbero utilizzare sia i prodotti della classe 3, designati dal marchio anteriore, sia quelli delle classi 3 e 5, contraddistinti dal marchio richiesto, è, da un lato, il grande pubblico, il cui livello di attenzione varierà da medio, per i prodotti della classe 3, a elevato, per tutti i prodotti della classe 5, e, dall’altro, i professionisti, il cui livello di attenzione sarà elevato per tutti i prodotti delle classi 3 o 5 designati dai marchi in conflitto.

88      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso è incappata in errori riguardo alla definizione del pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione. Tuttavia, un errore da parte di tale commissione può comportare l’annullamento della decisione adottata da quest’ultima solo se è determinante ai fini della valutazione su cui si basa detta decisione. Infatti, se, nelle particolari circostanze del caso di specie, un errore non ha potuto produrre un’influenza decisiva sul risultato, l’argomento basato su un errore del genere è irrilevante e non può quindi essere sufficiente per giustificare l’annullamento della decisione di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2012, Colas/UAMI – García-Teresa Gárate e Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non pubblicata, EU:T:2012:119, punto 50 e giurisprudenza ivi citata]. Occorrerà pertanto verificare, nel caso di specie, se gli errori in cui detta commissione è incorsa l’abbiano indotta a concludere erroneamente, al punto 101 della decisione impugnata, che sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Al riguardo, si dovrà tener conto, in particolare, del fatto che, al punto 102 della stessa decisione, detta commissione ha affermato che il rischio di confusione si produrrebbe nella percezione del consumatore medio, anche il più attento, cosicché la sua analisi è applicabile anche ai consumatori che, nell’ambito del grande pubblico, potrebbero utilizzare sia i prodotti della classe 3, designati dal marchio anteriore, sia quelli della classe 5, contraddistinti dal marchio richiesto.

–       Sul confronto dei prodotti di cui trattasi

89      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché il loro carattere concorrenziale o la loro complementarità [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

90      Inoltre, taluni prodotti possono essere ritenuti identici se i prodotti che il marchio anteriore designa sono inclusi in una categoria più generale considerata dalla domanda di marchio, o quando i prodotti indicati nella domanda di marchio sono inclusi in una categoria più generale designata dal marchio anteriore [sentenza del 7 settembre 2006, Meric/UAMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, punto 29].

91      Il confronto tra i prodotti richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 deve riferirsi alla descrizione, così come figura nell’atto di registrazione, dei prodotti o dei servizi designati dal marchio anteriore, e non ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è effettivamente utilizzato, a meno che, in seguito ad un’istanza per la prova dell’uso serio del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, tale prova sia riferita solo ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato [v. sentenza del 24 gennaio 2013, Yordanov/UAMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

92      Nell’ambito del procedimento di opposizione, l’EUIPO può unicamente considerare l’elenco di prodotti o di servizi come figura nella domanda di marchio, fatta salva l’unica eccezione riguardante eventuali limitazioni di quest’ultima, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 24 gennaio 2013, DISCO DESIGNER, T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 15 marzo 2016, Nezi/UAMI – Etam (E), T‑645/13, non pubblicata, EU:T:2016:145, punto 77].

93      Nel caso di specie, al punto 59 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore erano identiche ai «cosmetici per la cura della pelle e dei capelli» contraddistinti dal marchio richiesto, in quanto le prime erano prodotti inclusi nella categoria più generale dei prodotti corrispondente ai secondi.

94      Al punto 60 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha inoltre rilevato che le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore avevano un elevato grado di somiglianza con gli «shampoo» contraddistinti dal marchio richiesto, in quanto tali prodotti sono di norma fabbricati dalle stesse imprese, hanno i medesimi canali di distribuzione e vengono spesso utilizzati congiuntamente.

95      Ai punti 61 e 62 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha inoltre osservato che le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore erano simili agli «olii essenziali» e alle «creme dermatologiche (non per uso medico)» contraddistinti dal marchio richiesto, dato che gli «olii essenziali» potevano essere impiegati per preparare rimedi naturali aventi lo stesso obiettivo di tali frizioni, le «creme dermatologiche (non per uso medico)», se destinate ad essere applicate al cuoio capelluto per produrre effetti sui capelli, agendo alla radice, potevano svolgere la stessa funzione e seguire lo stesso modo di impiego di dette frizioni e tutti questi prodotti potevano quindi avere i medesimi produttori, gli stessi canali di distribuzione e rivolgersi al medesimo pubblico.

96      Al punto 63 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha anche constatato che le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore presentavano un basso grado di somiglianza ai «saponi» e alle «saponette» contraddistinti dal marchio richiesto, atteso che, esistendo ormai «saponi» e «saponette» di origine naturale per i capelli, tali prodotti, anche se non avevano la stessa funzione primaria, potevano essere fabbricati dalle medesime imprese o essere distribuiti dagli stessi canali di distribuzione e rivolgersi al medesimo pubblico.

97      Al punto 64 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha infine ritenuto che le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore fossero simili, con un basso grado, ai «preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli», ai «prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli» e ai «prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli» contraddistinti dal marchio richiesto, dato che la loro funzione era molto simile, se non identica, vale a dire il trattamento dei capelli contro patologie o parassiti, e tenuto conto del fatto che detti prodotti potevano essere fabbricati dalle stesse imprese o essere distribuiti dai medesimi canali di distribuzione e rivolgersi allo stesso pubblico.

98      Tutte le suddette valutazioni, peraltro non contestate dalle parti, devono essere adottate dal Tribunale alla luce della giurisprudenza citata ai punti 89 e 90 della presente sentenza.

99      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha confrontato espressamente le «frizioni per capelli» designate dal marchio anteriore con i «prodotti di profumeria» contraddistinti dal marchio richiesto, sebbene, al punto 64 di tale decisione, abbia concluso, in generale, che i prodotti designati dai marchi in conflitto erano, in parte, identici e, per il resto, simili in gradi differenti.

100    Tale valutazione generale non è erronea, tenuto conto delle considerazioni suesposte ai punti da 94 a 97 e del fatto che, nella misura in cui taluni «prodotti di profumeria» possono essere utilizzati anche per l’igiene personale, così come alcuni «prodotti igienici» possono avere nello stesso tempo la funzione di pulire, di abbellire e di profumare il corpo umano, sussiste una certa somiglianza tra i «prodotti di profumeria» e i «prodotti igienici» [v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2006, Jabones Pardo/UAMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non pubblicata, EU:T:2006:351, punti 56 e 58; e del 27 febbraio 2014, Mäurer & Wirtz/UAMI – Sacra (4711 Aqua Mirabilis), T‑25/13, non pubblicata, EU:T:2014:90, punto 17], tra cui rientrano, in particolare, le «frizioni per capelli».

101    Pertanto, si deve confermare la conclusione della commissione di ricorso, che figura al punto 64 della decisione impugnata, secondo cui i prodotti di cui trattasi sono, in parte, identici e, per il resto, simili in gradi differenti.

–       Sul confronto tra i marchi in conflitto

102    Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi nella mente del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. In proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt’uno e non procede ad un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

103    Il confronto tra due marchi sulla base di un’analisi dei loro elementi distintivi e dominanti presuppone, in particolare, una valutazione del carattere distintivo intrinseco di ciascuno degli elementi che compongono i marchi di cui trattasi in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali tali marchi sono stati registrati [v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, Meica/UAMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, punto 48 e giurisprudenza ivi citata]. Di regola, il consumatore medio non considera un elemento descrittivo o debolmente distintivo, che fa parte di un marchio complesso, come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione d’insieme prodotta da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non pubblicata, EU:T:2017:477, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

104    Inoltre, secondo la giurisprudenza, è solo se una serie di lettere gli suggerisce un significato concreto o assomiglia a parole a lui note che il pubblico di riferimento scomporrà un marchio composto da un unico termine in vari elementi, isolando questi elementi verbali [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, punto 51, e del 13 febbraio 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 57]. Detto pubblico scomporrà il segno verbale anche se solo uno dei suoi elementi gli è noto (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, punto 51).

105    Infine, dalla giurisprudenza risulta che, in linea generale, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [v. sentenze del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 gennaio 2006, Volkswagen/UAMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non pubblicata, EU:T:2006:27, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

106    Nel caso di specie, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso, che figura al punto 91 della decisione impugnata, secondo cui i marchi in conflitto, valutati nel loro complesso, presentano un grado medio di somiglianza, per il motivo che sarebbe impossibile stabilire una qualunque somiglianza tra detti marchi sotto il profilo grafico, fonetico o concettuale. Nel confrontare tali marchi, ai punti da 69 a 91 della decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe attribuito troppa importanza alla loro parte iniziale identica, vale a dire all’elemento «trico», anziché alla loro parte finale differente, corrispondente agli elementi «din» o «pin», rifiutando di constatare che l’elemento «trico» dei marchi in conflitto sarebbe percepito, dall’insieme del pubblico di riferimento, come descrittivo dei prodotti di cui trattasi, vale a dire dei «prodotti tricologici». Tale commissione, al punto 78 della decisione impugnata, avrebbe erroneamente considerato che il grande pubblico, che costituiva il pubblico di riferimento, o quantomeno una parte significativa di esso, non sarebbe a conoscenza del prefisso «trico», che, in greco antico, significa «pelo» o «capello». Al pari dei professionisti, il consumatore medio all’interno del grande pubblico italiano percepirebbe la parte iniziale dei marchi in conflitto, vale a dire l’elemento «trico», non come un termine di fantasia, ma come una radice che sarebbe utilizzata come sinonimo dei termini «pelo» o «capello» in numerose parole italiane di uso comune, quali «tricòlogo», «tricologìa» o «tricosi». Un uso siffatto sarebbe stato comprovato dagli estratti del dizionario italiano online Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/) prodotti dinanzi all’EUIPO. L’estratto relativo alla definizione della parola italiana «tricosi» non farebbe riferimento né al prefisso «trico» derivante dal greco antico né all’appartenenza di quest’ultima parola alla terminologia scientifica. Inoltre, i documenti presentati dinanzi all’EUIPO, nell’allegato 6 della memoria del 14 dicembre 2017 (v. supra punto 15), attesterebbero che il consumatore medio all’interno del grande pubblico italiano avrebbe familiarità con il prefisso «trico», che sarebbe comunemente usato dai produttori come sinonimo delle parole «pelo» o «capello», anche nel nome di prodotti o di servizi per la cura e la protezione del capello destinati al grande pubblico, al fine di indicare la destinazione di tali prodotti o di tali servizi.

107    L’EUIPO contesta gli argomenti addotti dalla ricorrente e chiede il rigetto dei suoi addebiti.

108    Nel caso di specie, occorre anzitutto esaminare le valutazioni della commissione di ricorso, che figurano ai punti da 76 a 78 della decisione impugnata, secondo cui non sussistevano elementi per concludere che il grande pubblico avrebbe riconosciuto nell’elemento «trico» dei marchi in conflitto un prefisso, derivante dal greco antico, presente nelle parole italiane relative al pelo o al capello.

109    In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza, non si può, in generale, presumere la conoscenza di una lingua straniera. Ciò vale in particolare qualora si tratti di una lingua morta, cui il pubblico di riferimento è inevitabilmente meno esposto rispetto ad una lingua straniera vivente e di uso molto diffuso [v. sentenza del 6 dicembre 2016, Tuum/EUIPO – Thun (TUUM), T‑635/15, non pubblicata, EU:T:2016:708, punti 56 e 57 e giurisprudenza ivi citata].

110    Dalla giurisprudenza risulta anche che non si può presumere la conoscenza effettiva di termini specializzati o tecnici della propria lingua da parte del grande pubblico che non dispone di conoscenze approfondite nel settore interessato [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2014, Longevity Health Products/UAMI – Weleda Trademark (MENOCHRON), T‑473/11, non pubblicata, EU:T:2014:229, punto 39]. Pertanto, il fatto che l’uso di un termine tecnico che trae origine da una lingua morta poco studiata nel territorio rilevante considerato o in una sua parte sia attestato in dizionari specializzati non è sufficiente per dimostrare la conoscenza di tale termine da parte del grande pubblico [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Fidelio/UAMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

111    Come risulta dal dizionario italiano online Treccani, il termine «trico» costituisce, in italiano, il «[p]rimo elemento di parole composte della terminologia scientifica, di formazione moderna, nelle quali significa pelo, capello» (http://www.treccani.it/vocabolario/trico_res-d4ec2329-0037-11de-9d89-0016357eee51/). Questa definizione conferma che il prefisso «trico» appartiene, in italiano, alla terminologia scientifica e non al linguaggio comune o corrente.

112    Del pari, la produzione di estratti da siti Internet che attestano che il termine «trico» è presente in un certo numero di marchi dell’Unione europea registrati dall’EUIPO o che la terminologia scientifica basata su tale termine è talvolta utilizzata in relazione ai prodotti per la cura e la protezione del capello non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 110, per dimostrare che il grande pubblico è in grado di percepire detto termine come un prefisso comunemente utilizzato per designare il «pelo» o il «capello». Ciò è talmente poco evidente che, come rileva giustamente l’interveniente, i termini tecnici o specializzati italiani che includono il prefisso «trico» sono sempre accompagnati, sulle confezioni o nelle indicazioni d’uso dei prodotti di cui trattasi, da una descrizione della loro natura o della loro funzione nel linguaggio corrente.  

113    Di conseguenza, gli elementi del fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO non consentivano di concludere che il grande pubblico italiano, anche senza aver studiato il greco antico o senza disporre di conoscenze tecniche particolari, avrebbe riconosciuto il termine «trico» come un prefisso che significa «pelo» o «capello».

114    Pertanto, si deve respingere l’addebito della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha errato nel concludere, al punto 78 della decisione impugnata, che il grande pubblico italiano non comprenderebbe il significato dell’elemento denominativo «trico», presente nei marchi in conflitto, e nel partire quindi dall’ipotesi che tale pubblico non scomporrebbe detti marchi isolando, in essi, tale prefisso dall’elemento denominativo che lo segue e non considererebbe detto prefisso come un elemento privo di carattere distintivo, in quanto descrittivo rispetto ai prodotti designati da tali marchi.

115    Occorre procedere con l’esame delle valutazioni della commissione di ricorso, che figurano al punto 91 della decisione impugnata, secondo cui i marchi in conflitto, valutati nel loro complesso, presentavano un grado medio di somiglianza.

116    In proposito, occorre anzitutto rammentare che, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuisce alcun significato ai marchi in conflitto, il confronto sul piano concettuale è neutro [v. sentenza del 6 dicembre 2016, TUUM, T‑635/15, non pubblicata, EU:T:2016:708, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, punti 69 e 70].

117    Considerato che, per il grande pubblico italiano, l’elemento denominativo «trico», presente nei marchi in conflitto, è privo di significato, la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, al punto 90 della decisione impugnata, che gli elementi denominativi «tricopid» e «tricodin» dei marchi in conflitto sarebbero stati percepiti come di pura fantasia, cosicché il confronto tra i marchi in conflitto sul piano concettuale era neutro.

118    Inoltre, riguardo al confronto tra i marchi in conflitto sul piano visivo e fonetico, va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, nel caso di un marchio contenente elementi denominativi, il consumatore in genere presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che alla sua fine [v. sentenza del 28 marzo 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non pubblicata, EU:T:2017:226, punto 53 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, per determinare l’ordine di lettura degli elementi denominativi, si deve tener conto della tendenza del pubblico di riferimento a leggere dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra in assenza di una differenza di dimensioni significativa tra gli elementi di cui trattasi che sia tale da conferire ad uno di essi un carattere chiaramente dominante [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2013, Premiere Polish/UAMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non pubblicata, EU:T:2013:630, punto 28].

119    Dalla giurisprudenza si evince anche che, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi devono, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [sentenza del 14 luglio 2005, Wassen International/UAMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, punto 37]. Inoltre, quando gli elementi figurativi di un marchio complesso sono privi di una specifica originalità, essi sono, in generale, meno atti ad essere memorizzati dal pubblico rispetto ai suoi elementi denominativi [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2004, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi), da T‑146/02 a T‑153/02, EU:T:2004:27, punto 47].

120    Nel caso di specie, gli elementi denominativi dei marchi in conflitto hanno la stessa lunghezza, essendo entrambi composti da otto lettere. Orbene, sette di queste otto lettere coincidono sotto il profilo visivo e fonetico. Inoltre, le prime cinque lettere di detti marchi, vale a dire le lettere «t», «r», «i», «c» e «o», nonché la loro settima lettera, ossia la lettera «i», sono collocate in modo identico in ciascuno di questi marchi. Le differenze tra detti marchi consistono, sul piano visivo e fonetico, nella quinta e nella settima lettera, vale a dire nelle lettere «p» o «d» e nelle lettere «d» o «n», che differiscono o che sono collocate in modo diverso nei marchi medesimi. Inoltre, le differenze tra i marchi in questione risiedono, sotto il profilo visivo, negli elementi figurativi, presenti unicamente nel marchio anteriore, ossia la grafica dell’elemento denominativo di tale marchio e l’immagine stilizzata di un fiore o di una stella. Tuttavia, queste differenze tra i marchi in conflitto non sono sufficienti per compensare le loro somiglianze, poiché si riferiscono vuoi a lettere che sono collocate nella parte finale di tali marchi e che attirano in misura minore l’attenzione del consumatore, vuoi ad elementi figurativi privi di originalità sufficiente per distogliere l’attenzione del pubblico dagli elementi denominativi del marchio anteriore. Nel caso di specie, si può quindi ritenere che esista un’uguaglianza almeno parziale tra i marchi in conflitto per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 105.

121    Alla luce dei motivi esposti ai punti da 79 a 89 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha errato nel concludere che i marchi in conflitto presentavano, sotto il profilo visivo e fonetico, un grado medio di somiglianza.

122    Di conseguenza, occorre respingere l’addebito della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha errato nel ritenere, al punto 91 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto fossero mediamente simili, in quanto le loro somiglianze prevarrebbero sulle loro differenze nell’impressione complessiva prodotta nella mente del grande pubblico italiano.

–       Sulla valutazione globale del rischio di confusione

123    Secondo la giurisprudenza, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione occorre tener conto, in particolare, del fatto che il consumatore medio, nell’ambito del pubblico di riferimento, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria [sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 26, e del 3 marzo 2004, Mülhens/UAMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, EU:T:2004:62, punto 41]. Anche un pubblico di riferimento, composto da consumatori, che possieda un livello di attenzione elevato deve fare affidamento sull’immagine imperfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria [sentenza del 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/UAMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non pubblicata, EU:T:2013:605, punto 54].

124    Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che, al fine di determinare l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non è necessario constatare che tale rischio esiste per la totalità del pubblico di riferimento. È sufficiente che esso esista per una parte non trascurabile di detto pubblico [v. sentenza del 14 giugno 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non pubblicata, EU:T:2017:388, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

125    Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti da 95 a 101 della decisione impugnata, che, tenendo conto del carattere distintivo intrinseco normale del marchio anteriore e senza nemmeno dover esaminare se, come sosteneva l’interveniente, tale marchio abbia acquisito con l’uso un carattere distintivo accresciuto in Italia, un grado di somiglianza medio dei marchi in conflitto e l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi erano sufficienti per dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per il grande pubblico italiano, corrispondente alla parte del pubblico di riferimento su cui essa aveva scelto di concentrare la propria analisi. Al punto 102 di tale decisione detta commissione ha aggiunto, in sostanza, che il rischio di confusione si produrrebbe nella percezione del grande pubblico italiano, quand’anche quest’ultimo sia reso più attento a causa della natura particolare di alcuni dei prodotti di cui trattasi.

126    Nonostante gli errori della commissione di ricorso rilevati al punto 88 della presente sentenza e alla luce della giurisprudenza ricordata supra al punto 123 e dei fattori individuati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, quest’ultima ha giustamente concluso, nel caso di specie, che esisteva un rischio di confusione nella percezione del grande pubblico italiano per l’insieme dei prodotti designati dal marchio richiesto.

127    Orbene, la validità di tale constatazione per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, composto dal grande pubblico italiano, ad esclusione dei professionisti italiani del settore di cui trattasi, era sufficiente, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 124, per giustificare il dispositivo della decisione impugnata.

128    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, dev’essere, pertanto, respinto.

129    Poiché tutti i motivi dedotti a suo sostegno sono stati quindi respinti, il ricorso dev’essere anch’esso integralmente respinto.

 Sulle spese

130    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

131    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Unifarco SpA è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      V. Valančius


Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente, nella parte in cui è diretto ad ottenere il consenso del Tribunale alla registrazione del marchio richiesto

Sulla ricevibilità dei secondi capi delle domande della ricorrente e dell’interveniente, nella parte in cui sono diretti ad ottenere la condanna dell’interveniente o della ricorrente alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione

Sulla ricevibilità di elementi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

Nel merito

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

– Sul territorio rilevante

– Sul pubblico di riferimento e sul suo livello d’attenzione

– Sul confronto dei prodotti di cui trattasi

– Sul confronto tra i marchi in conflitto

– Sulla valutazione globale del rischio di confusione

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.