Language of document : ECLI:EU:F:2011:184

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16 novembre 2011

Causa F‑67/11 R

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza – Ponderazione degli interessi»

Oggetto:      Domanda, proposta ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con la quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione del rigetto della sua domanda del 28 febbraio 2011 diretta, in particolare, all’adozione dei provvedimenti di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, causa F‑56/09, Marcuccio/Commissione.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori del richiedente è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esecuzione e modo di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che guistifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni juris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere, all’occorrenza, alla ponderazione degli interessi presenti.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

Nel contesto della ponderazione degli interessi presenti, spetta al giudice del procedimento sommario, dinanzi al quale viene fatta valere l’esistenza di un rischio, per il richiedente, di subire un danno grave e irreparabile, esaminare, segnatamente, se l’eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice preposto all’esame del merito consentirebbe il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione sarebbe tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito fosse respinto.

Nel caso in cui la mera sospensione della decisione impugnata non modificasse la situazione del ricorrente, atteso che essa non potrebbe, di per sé, concedergli un qualsivoglia diritto alla richiesta distruzione delle fotografie dei documenti, tale sospensione sarebbe sprovvista di effetti e, conseguentemente, di interesse. Certo, il giudice del procedimento sommario è parimenti competente per disporre misure provvisorie diverse dalla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 279 TFUE, ma tale misura non potrebbe equivalere a un capovolgimento della situazione, atto a rendere privo di oggetto il ricorso proposto in via principale.

(v. punti 15-17, 26 e 27)

Riferimento:

Corte: 13 gennaio 1978, causa 4/78 R, Salerno/Commissione (punto 2); 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione (punti 14 e 15)

Tribunale di primo grado: 30 aprile 2008, causa T‑65/08 R, Spagna/Commissione (punto 82, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, causa F‑52/08 R, Plasa/Commissione (punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2011, causa F‑104/10 R, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione (punto 16)

2.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Spetta alla parte che chiede la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Qualora sia invocato un danno di carattere economico, risultante dal diniego di corresponsione del risarcimento danni e delle penali richieste, per giustificare che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto, il giudice del procedimento sommario devrebbe disporre di indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti.

(v. punti 19 e 21)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (punto 62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (punto 25); 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch‑Leonhardt e a./BCE (punto 27)

Tribunale dell’Unione europea: 27 aprile 2010, causa T‑103/10 P(R), Parlamento/U (punto 37)