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Impugnazione proposta il 20 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 marzo 2019, T-837/16, Regno di Svezia / Commissione europea

(Causa C-389/19 P)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Linenthal, K. Mifsud-Bonnici e G. Tolstoy)

Altre parti nel procedimento: Regno di Svezia,

Regno di Danimarca,

Repubblica di Finlandia,

Parlamento europeo e

Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) il 7 marzo 2019 nella causa T-837/16, Svezia/Commissione, respingere il ricorso proposto in primo grado e condannare il Regno di Svezia alle spese oppure, in via subordinata,

rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese per il procedimento in primo grado e per l’impugnazione e

mantenere gli effetti della decisione controversa.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione riguarda la sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) il 7 marzo 2019 nella causa T-837/16. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, nonché respinto la domanda della Commissione di mantenere gli effetti di tale decisione fino al riesame, da parte della Commissione, della domanda di autorizzazione.

La Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

Primo motivo: nei punti della sentenza relativi agli standard di prova da applicare nell’analisi delle alternative, e in particolare ai punti 79, 81, 85, 86, 90 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto per quanto riguarda lo standard probatorio applicabile ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

Secondo motivo: in tutto il suo ragionamento, e in particolare ai punti 86, 90 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto disattendendo integralmente il potere discrezionale della Commissione di fissare i valori di riferimento per la fattibilità tecnica ed economica nell’analisi delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 ed ha quindi applicato erroneamente il criterio del sindacato giurisdizionale, interferendo con la valutazione, effettuata dalla Commissione, di considerazioni di ordine sociale, economico e tecnico.

Terzo motivo: ai punti 86, 97 e 98 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore manifesto di diritto per quanto riguarda la decisione controversa, in primo luogo non prendendo in considerazione il fatto che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per usi in cui non era necessaria la caratteristica del pigmento di piombo ai fini della funzionalità tecnica, in secondo luogo descrivendo i requisiti posti dalla decisione controversa in modo da dimostrare che non era stato soddisfatto il requisito relativo all’analisi delle alternative di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

Quarto motivo: il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ordina di non mantenere gli effetti della decisione controversa, è fondato su un errore manifesto di diritto contenuto al punto 112 della sentenza impugnata.

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