Language of document : ECLI:EU:F:2013:94

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

26 giugno 2013

Causa F‑12/12

Rita Di Prospero

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Nomina – Superamento di un concorso in seguito all’invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell’esecuzione di una sentenza – Nomina nel grado con decorrenza retroattiva»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Di Prospero chiede l’annullamento della decisione implicita di rigetto opposta dalla Commissione europea alla sua domanda di inquadramento nel grado AD 11 con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2010, nonché il risarcimento del danno materiale e morale da lei subito.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2011, con cui è stato negato alla sig.ra Di Prospero l’inquadramento nel grado AD 11 a far data dal 1° gennaio 2010, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Di Prospero.

Massime

Funzionari – Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non permettere ad un ricorrente di presentare un atto di candidatura ad un concorso – Ricorrente che ha superato un altro concorso diretto all’assunzione in un grado inferiore – Obbligo per l’amministrazione di nominare l’interessato nel grado superiore con decorrenza retroattiva

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 3 e 31, § 1)

In caso di annullamento da parte del giudice dell’Unione di una decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non aver consentito ad un candidato di fare atto di candidatura ad un concorso, la buona esecuzione da parte dell’amministrazione di tale decisione richiede che il candidato sia ricollocato esattamente nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto iscriversi al concorso. A questo proposito, il fatto di permettere all’interessato di fare atto di candidatura non può essere considerato come un’esecuzione sufficiente dell’obbligo derivante dall’articolo 266 TFUE, nel caso in cui, avendo superato un altro concorso, indetto parallelamente, diretto all’assunzione in grado inferiore, egli non abbia potuto beneficiare di un’assunzione nel grado più elevato del primo concorso a partire dalla data in cui gli altri candidati di tale concorso sono stati assunti.

Infatti, a seguito della detta sentenza di annullamento, l’istituzione, nell’esercizio del potere discrezionale conferitole dall’articolo 266 TFUE, era tenuta ad operare una scelta tra le varie misure prospettabili al fine di conciliare gli interessi del servizio e l’esigenza di riparare al torto inflitto al ricorrente. Orbene, tenuta ad adottare misure concrete al fine di eliminare gli effetti dell’illecito commesso nei confronti del candidato, l’istituzione, in applicazione dell’articolo 3 dello Statuto, doveva prendere in considerazione la modifica sostanziale della situazione del candidato a partire dalla sentenza di annullamento, e cioè la sua entrata in servizio. Di conseguenza, nulla ostava a che l’istituzione nominasse il candidato al grado superiore, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, dello Statuto, con decorrenza retroattiva.

Infatti, la decorrenza retroattiva di un atto amministrativo, qualora il legittimo affidamento del destinatario sia debitamente rispettato, può appunto costituire una misura necessaria per garantire il rispetto di un principio fondamentale, nella fattispecie il principio di un ricorso giurisdizionale effettivo.

(v. punti 31-36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91 (punto 78); 29 giugno 2005, Pappas/Comitato delle regioni, T‑254/04 (punto 44)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, Smajda/Commissione, F‑135/07 (punto 48)