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Ricorso proposto il 16 marzo 2020 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-139/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Siekierzyńska e A. Armenia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo attuato una normativa che prevede l’esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati da imprese ad alto consumo di energia interessate dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità1 ;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia ha introdotto nella normativa un’esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati da imprese ad alto consumo di energia interessate dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «sistema EU ETS»).

Secondo la Commissione ciò costituisce un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Conformemente a tali disposizioni, esenzioni o riduzioni del livello di tassazione possono essere applicate esclusivamente qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica. Secondo la Commissione il sistema EU ETS non può essere considerato un «regime concernente diritti commercializzabili» ai sensi delle disposizioni precedenti.

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1 GU 2003, L 283, pag. 51.