Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 marzo 2011

Causa F‑120/07

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Riporto dei giorni di congedo ordinario — Art. 4 dell’allegato V dello Statuto — Ragioni imputabili alle esigenze del servizio — Art. 73 dello Statuto — Direttiva 2003/88/CE — Diritto al congedo ordinario retribuito — Congedo di malattia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione in data 30 maggio 2005, 25 ottobre 2005, 15 marzo 2007 e 20 luglio 2007, in quanto limitano a dodici giorni il riporto del congedo ordinario per i giorni non goduti nel 2004 e limitano in proporzione la somma versata a titolo compensativo, al momento della cessazione dal servizio, e la condanna della Commissione al versamento di un importo compensativo pari a 26,5 giorni di congedo ordinario, oltre ad interessi di mora a decorrere dal 1° aprile 2005.

Decisione: La decisione della Commissione del 15 marzo 2007, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere il beneficio del riporto del saldo dei giorni di congedo dell’anno 2004, è annullata. Per resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari — Congedi — Congedo ordinario — Cessazione definitiva dal servizio — Indennità compensativa per congedo non goduto — Calcolo dell’indennità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 2)

2.      Funzionari — Congedi — Congedo ordinario — Riporto a seguito di assenza per malattia di lunga durata

(Statuto dei funzionari, artt. 1 sexies e 57; allegato V, art. 4, primo comma)

1.      Discende dall’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che un funzionario, la cui incapacità lavorativa giustificata sul piano medico sia perdurata durante la quasi totalità del periodo di riferimento, non può vedersi privare della possibilità di fruire di un’indennità finanziaria per ferie annuali non godute.

La suddetta indennità finanziaria dev’essere calcolata in modo tale che l’interessato sia posto in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del suo rapporto di lavoro. Pertanto, la retribuzione ordinaria del funzionario, cioè quella che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

(v. punti 65 e 69)

Riferimento:

Corte: 20 gennaio 2009, cause riunite C‑350/06 e C‑520/06, Schultz-Hoff (punto 61)

2.      Nel caso in cui un funzionario si trovi nell’impossibilità di godere del congedo ordinario a seguito di un’assenza per malattia di lunga durata, la totalità del congedo ordinario fissato dallo Statuto, in applicazione del combinato disposto dei suoi artt. 1 sexies e 57, deve essere riportata, malgrado le restrizioni contenute all’art. 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, per quanto riguarda le possibilità di riporto del congedo ordinario non goduto all’anno successivo.

Deve pertanto essere annullata la decisione dell’amministrazione con la quale viene negato, in applicazione di tale articolo, il riporto, oltre i dodici giorni di diritto, dei giorni di congedo annuale non goduti da un funzionario a seguito di un congedo per malattia di lunga durata.

(v. punti 77 e 79)