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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica federale di Germania / SpaceNet AG

(Causa C-793/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: SpaceNet AG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE 1 , alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 2 , da un lato, e dell’articolo 6 della Carta medesima, nonché dell’articolo 4 del trattato sull’Unione europea, dall’altro, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove

–    tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o spaziale,

–    costituiscano oggetto dell’obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico – inclusa la trasmissione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite – i seguenti dati:

–    il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea interessata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata,

–    la data e l’ora di inizio e fine del collegamento o – nel caso di trasmissione di un messaggio di testo (SMS), multimediale (MMS) o simile – le date della spedizione e della ricezione del messaggio con indicazione del relativo fuso orario,

–    indicazione del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell’ambito della telefonia,

–    nel caso di telefonia mobile, inoltre

1. l’identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata,

2. l’identificativo internazionale dell’apparecchiatura terminale chiamante e chiamata,

3. data e ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati,

4. l’indicazione delle celle telefoniche utilizzate dalla linea chiamante e dalla linea chiamata all’inizio del collegamento,

nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi di protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti,

–    costituiscano oggetto dell’obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, i seguenti dati:

–    l’indirizzo di protocollo Internet assegnato all’abbonato ai fini dell’uso di Internet,

–    l’identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l’uso di Internet, nonché l’identificativo di utente attribuito,

–    data e ora di inizio e fine dell’uso di Internet con l’indirizzo di protocollo Internet assegnato con indicazione del relativo fuso orario,

–    in caso di uso mobile, l’indicazione della cella telefonica utilizzata all’inizio del collegamento a Internet,

–    i seguenti dati non possano essere memorizzati:

–    il contenuto della comunicazione,

–    dati relativi alla pagina Internet visitata,

–    dati dei servizi di posta elettronica,

–    dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso,

–    la durata della conservazione di dati relativi all’ubicazione, vale a dire l’indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane,

–    sia assicurata un’efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e

–    i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l’integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land (Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all’abbonato per l’uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell’ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché all’assolvimento dei compiti dei servizi di intelligence.

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1 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (GU 2009, L 337, pag. 11).

2 GU 2000, C 364, pag. 1.