Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 settembre 2008

Causa F‑22/07

Paul Lafili

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Entrata in vigore del regolamento (CEE, Euratom) n. 723/2004 – Artt. 44 e 46 dello Statuto – Art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto – Promozione – Inquadramento – Fattore di moltiplicazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Lafili chiede: l’annullamento della decisione dell’amministrazione 11 maggio 2006, con cui egli è stato inquadrato nel grado AD 13, quinto scatto, quale risultante dai suoi fogli paga del mese di giugno 2006 e dei mesi successivi, e, di conseguenza, il ripristino, con decorrenza 1° maggio 2006, del suo inquadramento nel grado AD 13, secondo scatto, con mantenimento del fattore di moltiplicazione 1,1172071, nonché la ricostruzione, in maniera integrale, della sua carriera con effetto retroattivo al 1° maggio 2006 sino alla data di inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (compresi la valorizzazione della sua esperienza nell’inquadramento così rettificato, i suoi diritti all’avanzamento e i suoi diritti a pensione), incluso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra lo stipendio relativo al suo inquadramento e quello relativo all’inquadramento cui egli avrebbe dovuto aver diritto sino alla data in cui avverrà la regolarizzazione della sua situazione.

Decisione: La decisione del capo dell’unità A 6 «Strutture delle carriere, valutazione e promozione» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione 11 maggio 2006 è annullata. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 7, n. 7)

3.      Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

(Statuto dei funzionari, art. 66; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 7, nn. 6 e 7; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Solo atti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati possono essere considerati atti che arrecano loro pregiudizio e possono far decorrere i termini di reclamo e di ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Ciò si verifica nel caso di una comunicazione dell’amministrazione con cui un funzionario viene informato che lo scatto attribuitogli nonché il fattore di moltiplicazione applicabile alla sua retribuzione sono stati fissati in maniera erronea e saranno successivamente oggetto di rettifica.

(v. punti 30-32)

Riferimento:

Corte: 8 marzo 2007, causa C‑237/06 P, Strack/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 62)

Tribunale di primo grado: 19 ottobre 1995, causa T‑562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 23), e 22 marzo 2006, causa T‑4/05, Strack/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑83 e II‑A‑2‑361, punto 35)

2.      Una decisione con cui sono stabiliti lo scatto attribuito ad un funzionario, nonché il fattore di moltiplicazione applicabile alla sua retribuzione ai sensi dell’art. 7, n. 7, dell’allegato XIII dello Statuto, firmata da un’autorità non autorizzata a tal fine ai sensi delle disposizioni relative all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina in vigore nell’istituzione interessata, è inficiata da un vizio di incompetenza in capo al suo autore, in mancanza di una subdelega che giustifichi una deroga ai criteri di ripartizione contenuti nelle dette disposizioni, la cui finalità è appunto quella di garantire che la decisione da emanare sarà adottata dall’autorità, in linea di principio, maggiormente in grado di adottarla alla luce delle norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale.

(v. punti 34, 38 e 39)

Riferimento:

Corte: 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. pag. 543, punto 18)

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 67 e 68)

3.      Se il fattore di moltiplicazione applicabile alla retribuzione di un funzionario assunto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, è superiore all’unità a seguito di una prima promozione intervenuta dopo la data di entrata in vigore del detto regolamento, esso deve essere oggetto della conversione di cui all’art. 7, n. 7, dell’allegato XIII dello Statuto e dev’essere trasformato in anzianità di scatto. Non può essere accolta al riguardo un’interpretazione secondo la quale tale disposizione si applica solo nel caso in cui il superamento dell’unità da parte del fattore di moltiplicazione derivi dall’avanzamento di scatto avvenuto dopo una promozione, ma non direttamente dalla promozione stessa, di modo che, in quest’ultimo caso, occorrerebbe esclusivamente applicare l’art. 7, n. 6, dell’allegato XIII e stabilire un nuovo fattore di moltiplicazione.

In effetti, il tenore letterale dell’art. 7, nn. 6 e 7, dell’allegato XIII dello Statuto è sufficientemente ambivalente da giustificare la ricerca di un’interpretazione non esclusivamente letterale che sia conforme all’economia e alla finalità delle disposizioni transitorie di cui trattasi. A questo proposito, l’interpretazione esclusa potrebbe avere l’effetto di mantenere l’applicazione di fattori di moltiplicazione per una durata illimitata, per tutta la carriera dell’interessato e anche oltre, dopo il suo collocamento a riposo, mentre l’applicazione del fattore di moltiplicazione, che costituisce una misura transitoria, è destinata a garantire il livello di stipendio base mensile versato ai funzionari assunti prima del 1° maggio 2004, stipendio che, conformemente all’art. 7, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, non può subire modifiche a seguito della ridenominazione dei gradi ai sensi dell’art. 2, n. 1, del detto allegato. Una volta che il fattore di moltiplicazione è divenuto pari ad uno, l’art. 7, n. 7, quarta frase, del detto allegato, così formulato, non può ostare all’applicazione del nuovo art. 66 dello Statuto che fissa, sulla base di una nuova struttura di carriera, per ciascun grado e per ciascun scatto, gli stipendi base dei funzionari. Una siffatta esclusione della griglia salariale inserita nel detto art. 66, che contrasterebbe con il principio di applicazione immediata di una disciplina nuova, non può essere accolta in mancanza di un’indicazione chiara e inequivocabile formulata in tal senso dal legislatore.

Inoltre, l’interpretazione esclusa avrebbe anche l’effetto di far venir meno, in futuro, la parità di trattamento in materia di retribuzione tra i funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004 e quelli assunti a partire da tale data, mentre le misure transitorie dovrebbero, per loro natura, avere lo scopo di agevolare la transizione da una normativa precedente ad una normativa nuova, tutelando i diritti acquisiti, senza per questo mantenere a vantaggio di una categoria di funzionari gli effetti della normativa precedente alle situazioni che si verificheranno in futuro, come un avanzamento di scatto nell’ambito di una nuova struttura di carriera.

(v. punti 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 e 88)