Language of document : ECLI:EU:F:2009:43

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

30 aprile 2009

Causa F‑65/07

Laleh Aayhan e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti ausiliari di sessione del Parlamento – Ricevibilità – Procedimento precontenzioso – Art. 283 CE – Art. 78 del RAA – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Stabilità dell’impiego – Direttiva 1999/70 – Contratti a tempo determinato – Invocabilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Aayhan e altri 79 ex agenti ausiliari di sessione del Parlamento chiedono in particolare l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di concludere i contratti 20 aprile 2007, con cui viene respinto il loro presunto «reclamo» del 19 dicembre 2006 diretto a far considerare i contratti consecutivi a tempo determinato conclusi da ciascuno di essi con il Parlamento come un solo contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo indeterminato, a far reintegrare gli interessati su questa base in seno al Parlamento e a farli beneficiare di un’indennità «rappresentativa» del diritto a congedo retribuito che essi avrebbero acquisito per l’insieme dei periodi lavorati.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agenti ausiliari – Assoggettamento degli agenti ausiliari di sessione del Parlamento europeo all’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti

(Art. 283 CE; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 3 ter e 78)

2.      Atti delle istituzioni – Direttive – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

(Artt. 10 CE e 249 CE)

3.      Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Imposizione di obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il personale

(Artt. 10 CE e 249 CE; Statuto dei funzionari, art. 1 sexies, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 10, primo comma, e 80, n. 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004; direttiva del Consiglio 1999/70)

4.      Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure dirette ad impedire l’utilizzazione abusiva di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti

[Direttiva del Consiglio n. 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1, lett. a); Regime applicabile agli altri agenti, art. 78]

1.      L’art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee autorizza un’eccezione al regime degli agenti ausiliari, quale definito al titolo III del detto regime, permettendo al Parlamento, sino al 31 dicembre 2006, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari all’organizzazione di queste ultime. Infatti, il regime degli agenti ausiliari non può, in linea di principio, applicarsi ad assunzioni ciascuna delle quali è di breve durata, ma che si ripetono in maniera frequente di anno in anno. Ciononostante, tali agenti ausiliari di sessione rientrano nel detto titolo III, al quale si deroga soltanto per quanto riguarda le loro condizioni di assunzione e di retribuzione, che sono previste nell’accordo intervenuto fra tale istituzione, il Consiglio d’Europa e l’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale per l’assunzione di tale personale. Ciò significa che le altre disposizioni del titolo III, riguardanti in particolare le condizioni di lavoro e la previdenza sociale, continuano ad applicarsi indipendentemente dalle regole interne specifiche, adottate dall’ufficio di presidenza o dal segretario generale del Parlemento e destinate ad attuare o a completare le norme del detto regime.

Pertanto, l’art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti non è in contrasto con l’art. 283 CE. Il fatto che il legislatore, per quanto riguarda le condizioni di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari di sessione, abbia fatto rinvio all’accordo di cui sopra non può implicare una sua rinuncia ad esercitare la competenza conferitagli dall’art. 283 CE per adottare lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti. Al contrario, è proprio nell’esercizio di tale competenza che il Consiglio, tenendo in considerazione gli interessi e le esigenze comuni delle tre organizzazioni europee in ordine al corretto svolgimento delle sessioni dei loro organi deliberanti, ha ritenuto di dover allineare le condizioni di assunzione e di retribuzione degli agenti assunti per la durata dei lavori delle sessioni del Parlamento a quelle convenute tra le tre istituzioni o organizzazioni in parola, fermo restando il controllo di bilancio ai sensi dell’art. 78, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.

Questa disposizione non è neppure in contrasto con il principio di parità di trattamento, in quanto la situazione degli agenti assunti per soddisfare esigenze intermittenti e massicce di risorse umane supplementari, cui il Parlamento deve far fronte soltanto durante i periodi delle sue sessioni, non è comparabile a quella degli agenti assunti per soddisfare esigenze continue e quotidiane, che richiedono la presenza di un personale composto di funzionari e, eventualmente, di agenti temporanei o agenti contrattuali ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 85, 86, 97‑100 e 103)

Riferimento:

Corte: 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione (Racc. pag. 2581, punto 19)

2.      Le direttive, indirizzate agli Stati membri e non alle istituzioni della Comunità, non possono quindi essere interpretate nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle citate istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale. Tuttavia, tale considerazione non può di per sé escludere qualsiasi possibilità di invocare una direttiva nei rapporti fra le istituzioni e i loro funzionari o agenti. In primo luogo, infatti, le disposizioni di una direttiva possono imporsi indirettamente a un’istituzione qualora costituiscano l’espressione di un principio generale di diritto comunitario che quest’ultima è tenuta, quindi, ad applicare come tale. In secondo luogo, una direttiva può vincolare un’istituzione anche quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva, oppure nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore comunitario in applicazione dei Trattati. In terzo luogo, le istituzioni, conformemente al dovere di lealtà che grava su di esse ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE, devono tener conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate sul piano comunitario.

(v. punti 111‑113, 116, 118 e 119)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 2000, causa C‑262/97, Engelbrecht (Racc. pag. I‑7321, punto 38), e 9 settembre 2003, causa C‑25/02, Rinke (Racc. pag. I‑8349, punto 24)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio (Racc. pag. II‑781, punto 43)

3.      Le disposizioni della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e quelle del detto accordo quadro non possono essere interpretate nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il rispettivo personale. Tali disposizioni non si impongono neppure indirettamente alle istituzioni come principio generale di diritto comunitario, poiché non risulta affatto dalla direttiva e dall’accordo quadro che la stabilità dell’impiego sia assurta al rango di norma giuridica imperativa. Infine, esse non sono neppure interessate, per quanto riguarda le norme sanitarie e di sicurezza adeguate che debbono essere rispettate dalle condizioni di lavoro dei funzionari, dal rinvio operato dall’art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate nei settori sanitario e della sicurezza in applicazione dei Trattati, in quanto la direttiva non ha lo scopo di migliorare l’ambiente di lavoro rafforzando la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori propriamente dette, bensì di ravvicinare le leggi e le prassi nazionali in materia di condizioni di lavoro relative alla durata dei rapporti di lavoro.

Tuttavia, le istituzioni, conformemente al dovere di lealtà che grava su di esse ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE, devono tener conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate su scala comunitaria che impongono, segnatamente, prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori negli Stati membri mediante il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi nazionali e, in particolare, della volontà del legislatore comunitario di rendere la stabilità dell’impiego un obiettivo prioritario in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione europea. Detto obbligo si impone, a maggior ragione, in quanto la riforma amministrativa operata dal regolamento n. 723/2004 ha accentuato la tendenza alla contrattualizzazione della funzione pubblica europea. Per quanto riguarda, più in particolare, l’accordo quadro, che mira a ravvicinare le legislazioni e le prassi nazionali attraverso la fissazione di prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato, spetta pertanto alle istituzioni interpretare, nei limiti del possibile, le disposizioni del Regime applicabile agli altri agenti alla luce del testo e delle finalità dell’accordo quadro al fine di conseguire il risultato da quest’ultimo perseguito.

Ne consegue che la direttiva 1999/70 non può, di per sé, giustificare un’eccezione di illegittimità riguardo a una disposizione inclusa nel regolamento del Consiglio, contenente lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti, che dovesse rivelarsi contraria all’accordo quadro.

(v. punti 111, 114, 116, 117, 119, 120 e 122)

Riferimento:

Corte: Rinke, cit. punto 24

Tribunale di primo grado: Belfass/Consiglio, cit. punto 43

4.      Le esigenze puntuali e massicce di risorse umane del Parlamento europeo, per la sola durata delle sue sessioni, costituiscono «ragioni obiettive» ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, tali da giustificare il ricorso a contratti consecutivi di agente ausiliario a tempo determinato, contratti rinnovati in occasione dello svolgimento di ciascuna sessione parlamentare, quali previsti dall’art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti, sino al 1° gennaio 2007. Infatti, anche se tali esigenze fossero prevedibili, non per questo il surplus di attività diverrebbe duraturo e permanente.

(v. punti 134 e 135)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I‑6057, punto 69)