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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 maggio 2020 – P/ «K» EOOD

(Causa C-229/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: P

Resistente: «K» EOOD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE 1 debba essere interpretato nel senso che le spese per servizi accessori, concordati in relazione a un contratto di credito al consumo, come le spese per la possibilità di dilazione e di riduzione dell’importo delle rate, rappresentano una componente del tasso annuo effettivo globale per il credito.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di prenditore del credito deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.

Se l’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista nel diritto nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l’importo del capitale erogato, sia proporzionata nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso in detto contratto.

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE 2 debba essere interpretato nel senso che le spese per un pacchetto di servizi accessori, previsti in un distinto accordo integrativo di un contratto di credito al consumo quale contratto principale, devono essere considerate come parte dell’oggetto principale del contratto e non sono quindi oggetto della valutazione di abusività.

5)    A prescindere dalla risposta che sarà fornita alla terza questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE in combinato disposto con il punto 1, lettera o), dell’allegato alla direttiva debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta in un contratto sui servizi accessori a un credito al consumo è abusiva se, ai sensi della stessa, viene riconosciuta al consumatore la possibilità in astratto di dilazionare e riorganizzare i suoi pagamenti, a fronte della quale tale consumatore è debitore di spese anche qualora non si avvalga di detta possibilità

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1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

2 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).