Language of document : ECLI:EU:F:2016:121

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

23 maggio 2016 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa F‑65/09 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente nella causa principale,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, successivamente da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta nella causa principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

composto da R. Barents (relatore), presidente, E. Perillo e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2015, la Commissione europea ha presentato al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, in esito alla sentenza del Tribunale del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑65/09, EU:F:2010:149), pronunciata nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑65/09 (in prosieguo: la «causa F‑65/09» o la «causa principale»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 105 del regolamento di procedura, rubricato «Spese ripetibili», così dispone:

«Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 108 e 109 [del regolamento di procedura], sono considerate spese ripetibili:

(...)

c)      le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato».

 Fatti all’origine della controversia

3        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 2 luglio 2009, il sig. Marcuccio ha chiesto in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04, non pubblicata, EU:T:2008:184), con cui la Commissione aveva respinto la sua domanda del 25 novembre 2002 volta al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute per curare le affezioni a causa delle quali era in congedo malattia dal 4 gennaio 2002, in secondo luogo, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo avverso detta decisione e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

4        Dopo uno scambio di memorie, lo svolgimento di un’udienza in data 14 aprile 2010 e il deposito delle osservazioni della Commissione a seguito della riapertura della fase orale con ordinanza del 23 settembre 2010, il Tribunale, con sentenza pronunciata nella causa F‑65/09, ha respinto il ricorso e ha disposto la condanna del sig. Marcuccio al pagamento integrale delle spese, come emerge rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo.

5        Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti 91 e 92 della sentenza pronunciata nella causa F‑65/09:

«91      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura [nella versione vigente fino al 30 settembre 2014], fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

92      Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura [nella versione vigente fino al 30 settembre 2014], il ricorrente deve essere condannato alle spese».

6        Il 28 marzo 2014 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo difensore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di 26 decisioni giudiziarie, tra cui la sentenza pronunciata nella causa F‑65/09, nelle quali il sig. Marcuccio era stato condannato alle spese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dal Tribunale dell’Unione europea o dal Tribunale, nonché gli importi che essa reclamava per ogni causa. L’importo richiesto per la presente causa ammonta a EUR 5 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro, che rappresentava la Commissione nella causa principale, e versati, con ordine di pagamento del 30 settembre 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 28 settembre 2009 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 18 settembre 2013.

7        Alla Commissione è stato recapitato l’avviso di ricevimento firmato dal difensore del sig. Marcuccio in data 7 aprile 2014 e dal sig. Marcuccio stesso in data 5 maggio 2014.

8        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto la domanda di liquidazione delle spese in esame.

 Conclusioni delle parti e procedimento

9        Conformemente all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha chiesto che il Tribunale, pronunciandosi con ordinanza motivata, voglia:

–        fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑65/09 a EUR 5 000;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla domanda in esame fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

10      Come emerge dall’avviso di ricevimento della notifica della domanda di liquidazione delle spese, quest’ultima è stata regolarmente trasmessa al sig. Marcuccio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 14 settembre 2015 e ricevuta da quest’ultimo il 14 ottobre 2015. Essa è stata altresì inviata a mezzo fax in data 14 settembre 2015 al difensore del sig. Marcuccio in questa causa.

11      Con telefax del 14 settembre 2015, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 20 ottobre 2015, incluso il termine in ragione della distanza. Tuttavia, egli non ha depositato osservazioni, né ha chiesto una proroga del termine.

12      La domanda di liquidazione delle spese ripetibili in esame è stata assegnata alla sezione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza nella causa F‑65/09, segnatamente la Prima Sezione.

 In diritto

 Argomenti della Commissione

13      La Commissione sostiene, anzitutto, di aver proposto la domanda di liquidazione delle spese entro un termine ragionevole. Citando l’ordinanza del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2012:49), essa afferma che l’istituzione titolare di un credito per spese dovute sulla base di una sentenza che condanna un funzionario o un ex funzionario a sostenerle può essa stessa adire il giudice che ha preso la decisione sul merito con una domanda di liquidazione. Tale ordinanza confermerebbe inoltre che gli onorari dell’avvocato a cui l’istituzione ha fatto ricorso per assisterla sono spese ripetibili. Peraltro, la giurisprudenza consentirebbe all’istituzione di reclamare gli onorari dell’avvocato stabiliti su una base forfettaria, almeno quando l’avvocato fornisce una stima, anche ex post, giustificando il numero di ore effettivamente consacrate alle attività in questione. Secondo la Commissione, le spese reclamate sono quindi integralmente ripetibili.

14      La Commissione fa poi valere che le prestazioni correlate ai 5 000 EUR richiesti corrispondono a un numero di ore ragionevole. La tariffa oraria media di EUR 250 per le 19 ore di attività sarebbe peraltro conforme alla prassi in materia di funzione pubblica dell’Unione, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza e competenza in tale campo. Del resto, il sig. Marcuccio non avrebbe fornito in alcun momento il minimo elemento che permettesse di dubitare della ragionevolezza di tale importo.

15      Per quanto riguarda, peraltro, la particolare difficoltà della causa principale, la Commissione sostiene che essa sussiste sia quanto alla ricevibilità del ricorso, «stante l’esistenza di precedenti pronunce sulla questione dell’origine (professionale o non) dell’invalidità del Sig. Marcuccio, che [avrebbero] notevolmente complicato l’individuazione del preciso oggetto del ricorso», sia quanto al merito, «trattandosi di un caso in cui, alla questione della legittimità del rifiuto di un rimborso integrale delle spese mediche si aggiungeva una questione, del tutto inedita, relativa alla pretesa illegalità dell’art. 72 dello [S]tatuto [dei funzionari dell’Unione europea]». La Commissione aggiunge che, in tale causa, vi sono state un’udienza e la redazione del controricorso e delle osservazioni, e rileva, a tale proposito, che una somma di EUR 3 500 sarebbe stata considerata giustificata per gli onorari di avvocato nell’ambito della causa su impugnazione citata al punto 13 della presente ordinanza, causa che, contrariamente alla presente, aveva dato luogo a un solo scambio di memorie e si era svolta senza udienza.

16      La Commissione fa inoltre valere che la circostanza che l’istituzione abbia già trattato in gran parte la controversia prima dell’intervento di un avvocato non può bastare a presumere il carattere necessariamente limitato del lavoro che sarebbe stato svolto da tale avvocato nella presente causa, e non consente quindi, di per sé, di ravvisare l’irragionevolezza dell’importo degli onorari richiesto. Secondo la Commissione, la ragionevolezza dell’importo domandato deve infatti essere interpretata alla luce di quanto il Tribunale dell’Unione europea ha già stabilito nelle proprie ordinanze di liquidazione delle spese pronunciate nelle cause in cui il sig. Marcuccio era ricorrente, e in cui detto giudice ha rilevato che la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 29). Nella fattispecie, l’intervento dell’avvocato esterno non poteva essere facilitato dal lavoro effettuato dai servizi della Commissione, stante la natura quasi esclusivamente medica delle considerazioni che giustificavano il rifiuto di riconoscere il rimborso totale delle spese mediche sostenute dal sig. Marcuccio.

17      Infine, la Commissione chiede il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese fino alla data del pagamento effettivo delle stesse, nonché la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di liquidazione.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

18      Emerge dalla giurisprudenza che una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, oltre il quale la parte che è stata condannata a sopportarle potrebbe legittimamente ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto (v., in tal senso, ordinanze del 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1, e del 17 aprile 1996, Air France/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, punti da 10 a 12). Peraltro, secondo giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 28 e 33).

19      Nel caso di specie, la posta in gioco della controversia, che riguarda la ripetizione delle spese, presenta una certa importanza per la Commissione a causa della somma coinvolta. Quanto al criterio della complessità della causa, la presente domanda di liquidazione delle spese non può essere qualificata come complessa, segnatamente alla luce della costante giurisprudenza in materia.

20      Per quanto riguarda il comportamento delle parti, si deve rilevare, in primo luogo, che la sentenza nella causa principale è stata pronunciata il 23 novembre 2010, e che avverso la stessa è stata proposta impugnazione. Sebbene la presentazione di un’impugnazione non abbia effetto sospensivo, è del tutto comprensibile che la Commissione, per esigenze di buona amministrazione, abbia atteso, prima di presentare la propria domanda di rimborso delle spese, che il Tribunale dell’Unione europea si pronunciasse (v., in tal senso, ordinanza del 17 aprile 1996, Air France/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, punto 12), respingendo l’impugnazione con ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P, EU:T:2013:90). La Commissione ha presentato la propria domanda di rimborso delle spese al ricorrente, raggruppando le 26 cause in cui egli era stato condannato alle spese, con lettera del 28 marzo 2014, ossia all’incirca tre mesi dopo l’adozione dell’ultima ordinanza, intervenuta il 19 dicembre 2013. Orbene, un simile termine di tre mesi non eccede il termine ragionevole superato il quale il sig. Marcuccio avrebbe potuto legittimamente ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto di ripetere le spese sostenute. Inoltre, neppure il termine di 17 mesi intercorso tra la lettera del 28 marzo 2014 e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame è irragionevole, dato che la Commissione ha voluto lasciare al ricorrente il tempo di reagire a tale lettera, tenuto conto delle somme coinvolte.

21      Pertanto, anche utilizzando come dies a quo del termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese la data di pronuncia della decisione che pone fine al giudizio, l’intervallo di quattro anni e nove mesi trascorso, nella fattispecie, tra la pronuncia della sentenza nella causa principale e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame non è irragionevole, alla luce delle circostanze in fatto menzionate al punto precedente.

22      Dalle suesposte considerazioni consegue che la domanda di liquidazione delle spese in esame è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

–       Sul carattere ripetibile delle spese

23      Ai sensi dell’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 23).

24      Da costante giurisprudenza emerge che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 22; del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 e 41).

25      Inoltre, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punto 41).

26      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 15).

27      A tale riguardo, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo ricade, pertanto, nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 14).

28      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 5 000, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese, oneri e costi.

29      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste si evince che esse hanno carattere di ripetibilità.

–       Sull’importo delle spese ripetibili

30      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al punto 25 della presente ordinanza, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2004:103, punto 23, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata, EU:T:2011:129, punto 68). Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 16).

31      Per quanto riguarda le condizioni relative alla natura e all’oggetto della causa principale e alle difficoltà sollevate dalla medesima, si deve rilevare che la controversia si presentava, per natura e oggetto, come una causa in materia di funzione pubblica di una certa difficoltà, in quanto il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04, non pubblicata, EU:T:2008:184), con cui la Commissione aveva respinto la sua domanda del 25 novembre 2002 volta al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute per curare le affezioni a causa delle quali era in congedo malattia dal 4 gennaio 2002. La difficoltà riguardava non solo la ricevibilità del ricorso e, in particolare, la precisa definizione del suo oggetto, ma anche il merito, in quanto veniva sollevata non soltanto la questione della legittimità del rifiuto di un rimborso integrale delle spese mediche, bensì pure quella, dedotta a titolo di eccezione, della legalità dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

32      Inoltre, sotto il profilo del diritto dell’Unione, la controversia rivestiva un’importanza particolare, poiché, nel contenzioso promosso dal sig. Marcuccio, tale causa riguardava la questione della natura della sua invalidità, che avrebbe a sua volta, con riferimento all’interesse economico della controversia, determinato l’entità del possibile rimborso delle spese mediche sostenute da quest’ultimo.

33      Infine, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 5 000, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

34      Come indicato ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese, mentre il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese.

35      A tale riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 19 ore il numero complessivo delle sue ore di lavoro, dedicate, segnatamente, alla lettura e all’esame del ricorso, suddiviso in cinque motivi e considerato particolarmente complesso, alla redazione del controricorso, alla preparazione dell’arringa e dell’udienza del 14 aprile 2010, alla redazione delle osservazioni del 14 ottobre 2010, richieste dal Tribunale a seguito della riapertura della fase orale, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione per la finalizzazione del fascicolo e alla negoziazione di un contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione. Essa indica altresì che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese d’ufficio collegate alla causa F‑65/09.

36      Alla luce di quanto detto e dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, appare che tanto il numero di ore di attività dell’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono adeguati. Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale relativa alle spese amministrative sostenute dal medesimo, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo chiesto, tali spese risultano adeguate.

37      Pertanto, appare equo valutare l’insieme delle spese ripetibili fissandone l’ammontare a EUR 5 000.

 Sulla domanda di interessi di mora

38      Si deve in primo luogo ricordare che, in forza dell’articolo 106 del regolamento di procedura, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale la constatazione dell’obbligo di pagare gli interessi di mora su una condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la determinazione del tasso applicabile (ordinanza del 24 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, punto 32).

39      Nella specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare, a far data dalla notifica della presente ordinanza. Una tale domanda di interessi di mora è ricevibile e fondata.

40      Occorre quindi, conformemente alla domanda della Commissione, disporre che l’importo delle spese ripetibili sia produttivo, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di interessi di mora al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti e mezzo.

 Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

41      L’articolo 106 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 100 di detto regolamento per le sentenze o ordinanze che pongono fine a una causa, che si provveda sulle spese del procedimento di liquidazione delle spese nell’ordinanza di liquidazione delle stesse. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 106 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di un giudizio principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nell’ambito del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 45).

42      Ne consegue che non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del presente procedimento (ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, EU:F:2010:32, punto 46).

43      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

44      Nella specie, il Tribunale rileva che la Commissione, nel contesto del procedimento di liquidazione delle spese, è rappresentata da tre, e successivamente da due, dei suoi agenti, ma che questi ultimi non sono assistiti da un avvocato. Conseguentemente, e poiché la Commissione non dimostra né reclama l’esistenza di eventuali spese scindibili dalla sua attività interna e sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese, la sua domanda di condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento non può essere accolta (v., in tal senso, ordinanza del 16 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, punti da 49 a 51).

45      Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che l’importo complessivo delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio nella causa principale è pari a EUR 5 000, oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑65/09 è fissato in EUR 5 000.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

Lussemburgo, 23 maggio 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’italiano.