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Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 – (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – procedimento penale a carico di RH

(Causa C-8/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4 – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Decisione di custodia cautelare – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione – Rispetto della presunzione di innocenza – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda – Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Procedimento penale a carico di:

RH

Dispositivo

L’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta.

2)    Gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole.

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1 GU C 93 dell’11.3.2019.