Language of document : ECLI:EU:F:2008:149

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

25 novembre 2008

Causa F‑145/07

Pierre Bosman

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Ex agente contrattuale – Pensione di anzianità – Assegno di famiglia – Art. 109, n. 3, del RAA»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bosman chiede l’annullamento della decisione del Consiglio 28 febbraio 2007, con cui gli è stato negato, sulla base dell’art. 109, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il riconoscimento del diritto all’assegno di famiglia ai fini del calcolo dei suoi diritti alla pensione di anzianità.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese, ossia le spese proprie e quelle del Consiglio.

Massime

1.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agenti locali – Categoria equivalente a quella degli agenti contrattuali – Esclusione

2.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Parità di trattamento – Differenza di calcolo tra i diritti alla pensione di anzianità degli agenti contrattuali e quelli degli agenti locali

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 109, n. 3)

3.      Funzionari – Pensioni – Pensione di anzianità – Calcolo

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 109, n. 3)

1.      E’ destituita di fondamento la premessa secondo cui lo status di agente locale avrebbe formato oggetto solo di una mera «trasposizione» nell’ambito della nuova categoria degli agenti contrattuali creata nel nuovo Regime applicabile agli altri agenti; infatti, anche supponendo che la categoria degli agenti contrattuali sia effettivamente destinata a sostituire nel tempo quella degli agenti locali, così come del resto è pure destinata a sostituire la categoria degli agenti ausiliari, nondimeno il legislatore comunitario, creando una nuova categoria di agenti, li ha altresì assoggettati ad un regime giuridico e pecuniario diverso da quello degli agenti locali e, pertanto, un ex agente locale non può ritenere di aver fatto parte di una categoria di agenti equivalente a quella degli agenti contrattuali.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 aprile 2008, causa F‑61/05, Dalmasso/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-0000 e II-A-1-0000, punto 78)

2.      Il legislatore comunitario è libero di apportare in ogni momento alle norme dello Statuto le modifiche da esso ritenute conformi all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari o gli agenti interessati, purché però le persone specificamente interessate dalla nuova normativa siano trattate in maniera identica.

L’applicazione delle disposizioni chiare e precise dell’art. 109, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti dà luogo ad un trattamento identico di tutti gli agenti contrattuali, in quanto tali disposizioni si basano sulla condizione essenziale e sine qua non – al fine di beneficiare dell’assegno di famiglia nel calcolo dei diritti alla pensione di anzianità – di essere stati impiegati per oltre tre anni in qualità di agenti contrattuali. Qualora, in situazioni marginali, dall’adozione di una normativa generale e astratta dovessero derivare casualmente inconvenienti, non può farsi carico al legislatore di essersi valso di una classificazione per categorie, dal momento che essa non è di per sé discriminatoria alla luce dello scopo perseguito.

(v. punti 41, 44, 46 e 47)

Riferimento:

Corte: 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005, punto 14)

Tribunale della funzione pubblica: Dalmasso/Commissione, cit. (punto 78)

3.      Il riconoscimento del diritto all’assegno di famiglia per il calcolo della retribuzione di un agente contrattuale non può essere considerato come un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante quanto al beneficio di tale indennità per il calcolo dei suoi diritti a pensione e non attribuisce assolutamente all’agente contrattuale un diritto acquisito al detto assegno, dato che la retribuzione e la pensione si ricollegano a situazioni amministrative diverse, soggette a norme diverse.

(v. punti 54 e 55)