Language of document : ECLI:EU:F:2012:197

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

13 dicembre 2012

Causa F‑101/11

Tzena Mileva

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/188/10 – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Composizione della commissione giudicatrice – Membri permanenti e non permanenti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Mileva chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/188/10 di non iscriverla nell’elenco di riserva del detto concorso.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 6)

2.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato III)

3.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

4.      Funzionari – Concorso – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

5.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Qualificazione dei membri per valutare obiettivamente le prove

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

1.      In forza dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio dev’essere motivata. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni di una commissione esaminatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Essendo stata istituita per garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività dei loro lavori, mettendole al riparo da ogni ingerenza e pressione esterna, provengano esse dalla stessa amministrazione dell’Unione, da candidati interessati o da terzi, tale segretezza osta pertanto sia alla divulgazione delle posizioni assunte dai singoli membri delle commissioni giudicatrici sia alla rivelazione di tutti gli elementi connessi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati.

Tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati in quanto permette loro di conoscere nondimeno il giudizio di valore apportato sulle loro prestazioni e di verificare, se del caso, che essi non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per essere ammessi a talune prove o all’insieme delle prove.

Infatti, l’obbligo di motivazione presuppone unicamente che il destinatario di una decisione che arreca pregiudizio sia posto in condizione di comprendere, in maniera chiara ed inequivocabile, il ragionamento che ha condotto l’amministrazione ad adottare la decisione considerata. Per contro, la circostanza che tale motivazione sia erronea, anche considerandola accertata, rientra in un eventuale errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 27-29 e 34)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P (punto 24)

Tribunale di primo grado: 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia, T‑19/03 (punti 27, 32 e 33); 4 maggio 2005, Sena/AESA, T‑30/04 (punto 62)

2.      Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone per valutare i risultati delle prove, la commissione giudicatrice di un concorso non è tenuta, nel motivare la sua decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva, a precisare le risposte del candidato che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti.

(v. punto 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit. (punto 34)

3.      Quando è investito della questione della legittimità di una decisione della commissione giudicatrice di concorso di non iscrizione di un candidato nell’elenco di riserva, il Tribunale verifica il rispetto delle norme di diritto applicabili, ossia delle norme, in particolare procedurali, definite nello Statuto e nel bando di concorso, così come di quelle che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con particolare riferimento al dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e al rispetto, da parte di quest’ultima, della parità di trattamento dei candidati, nonché alla mancanza di sviamento di potere.

Inoltre, in taluni casi in cui la commissione giudicatrice non dispone di alcuna discrezionalità, in particolare quando i quesiti posti ad un candidato da una commissione giudicatrice richiedono per ciascuno di essi una sola ed unica risposta, tale controllo può vertere sull’esattezza dei fatti sui quali la commissione giudicatrice si è basata per prendere la sua decisione. Infine, il Tribunale controlla l’assenza di errore materiale, nonché la concordanza del punteggio numerico con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice, a condizione che il controllo della concordanza si limiti a verificare l’assenza di incoerenza manifesta.

Per contro, le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di concorso sulle conoscenze e sulle attitudini dei candidati sono sottratte al controllo del Tribunale. Il controllo di quest’ultimo non può riguardare la mancanza di coerenza tra le valutazioni effettuate nelle diverse prove, dato che un controllo del genere equivale a verificare l’esattezza delle valutazioni operate da una commissione giudicatrice di concorso in ordine alle cognizioni e alle attitudini dei candidati.

In ogni caso, anche considerando che il Tribunale sia competente ad operare un siffatto controllo, si deve necessariamente constatare che l’esistenza di una contraddizione tra valutazioni operate in occasione di due prove diverse non consente di dimostrare l’esistenza di un errore di valutazione. Infatti, qualora un concorso preveda varie prove e diverse persone siano incaricate di correggerle, possono inevitabilmente intervenire valutazioni contraddittorie.

(v. punti 40-45)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1974, Campogrande e a./Commissione, 112/73, 144/73 e 145/73 (punto 53)

Tribunale di primo grado: 27 marzo 2003, Martínez Páramo e a./Commissione, T‑33/00 (punti 62-64); 26 gennaio 2005, Roccato/Commissione, T‑267/03 (punti 42, 50 e 51);12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04 (punti 277 e 278)

Tribunale della funzione pubblica: Corte: 11 settembre 2008, Coto Moreno/Commissione, F‑127/07 (punti 32 e 34, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare le modalità di organizzazione di un concorso e spetta al giudice dell’Unione censurare tali modalità solo nel caso in cui esse non abbiano alcuna connessione con le finalità del concorso.

Comunque, la selezione dei candidati migliori implica che un’amministrazione ricerchi quelli che associano estese cognizioni a un’attitudine intellettuale a metterle in pratica in un contesto in grado di evolvere e, di conseguenza, non sembra senza connessioni con la finalità del concorso prevedere prove dirette a valutare le competenze generali dei candidati. Quand’anche le prove di valutazione delle competenze generali consistessero in test richiedenti un’analisi psicologica dei candidati, tale circostanza non dimostrerebbe che la valutazione delle dette prove sia a tal punto soggettiva che non possa essere garantito il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività del punteggio.

(v. punti 51, 54 e 55)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commissione, T‑71/96 (punto 36); 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02 (punto 31); 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commissione, T‑361/03 (punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, Aparicio e a./Commissione, F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 (punto 53)

5.      Pur disponendo di un ampio potere discrezionale per valutare i candidati in occasione di un concorso, una commissione giudicatrice – in contropartita – deve condurre i suoi lavori nello scrupoloso rispetto delle norme che disciplinano l’organizzazione delle prove e presiedono alla scelta della formazione chiamata ad esaminare le prestazioni del candidato.

Al riguardo, una commissione giudicatrice, per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto e dell’art. 3 del suo allegato III, dev’essere composta in modo da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati alla luce delle qualità professionali attese. Inoltre, poiché la valutazione dei candidati ad un concorso è comparativa, un candidato può far valere un’irregolarità commessa a favore di un altro candidato al fine di ottenere l’annullamento della decisione di non iscriverlo nell’elenco di riserva.

(v. punti 61 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, Gogos/Commissione, T‑95/98 (punti 37 e 41-56); 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01 (punto 24); 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03 (punto 39)

Tribunale della funzione pubblica: 4 settembre 2008, Dragoman/Commissione, F‑147/06 (punto 49)