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Impugnazione proposta il 23 febbraio 2018 dal Crédit mutuel Arkéa avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 dicembre 2017, causa T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Banca centrale europea

(Causa C-153/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 13 dicembre 2017 (T-52/16) con cui il Tribunale ha respinto la domanda del Crédit mutuel Arkéa diretta all’annullamento della decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40) che fissa i requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit Mutuel

Motivi e principali argomenti

Per corroborare il proprio ricorso, il ricorrente deduce in giudizio due motivi, che riguardano:

un errore di diritto, perché il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento-quadro MVU consenta alla BCE di organizzare una vigilanza prudenziale consolidata su enti collegati ad un organismo centrale sebbene questo difetti della qualità di ente creditizio;

un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, perché il Tribunale ha ritenuto che il Crédit mutuel costituisca un gruppo assoggettato alla vigilanza prudenziale poiché soddisfa le condizioni enunciate all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 1 .

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1     Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).