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Ricorso presentato il 10 marzo 2006 - Abarca Montiel e a. / Commissione

(Causa F-24/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sabrina Abarca Montiel e a. [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusione delle ricorrenti

annullare la decisione 21 novembre 2005 con la quale l'Autorità che ha il potere di concludere contratti di assunzione ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti, in date diverse tra il 26 luglio 2005, il 17 agosto 2005 che censurano le decisioni amministrative che hanno fissato l'inquadramento e la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti e che censurano altresì l'art. 7 della decisione adottato dal collegio dei commissari 27 aprile 2005 che contiene le "disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall'ufficio delle infrastrutture di Bruxelles e i nidi e negli asili infantili di Bruxelles", nonché gli allegati I e II di tale decisione;

annullare altresì nella misura del necessario le decisioni avverso le quali i sopramenzionati reclami sono diretti;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali assegnati nelle attività dei nidi e degli asili di infanzia di Bruxelles, svolgevano le stesse funzioni già prima della loro nomina in forza di contratti di lavoro soggetti al diritto belga. Essi impugnano il loro inquadramento e la loro retribuzione fissati dalla convenuta in occasione della loro nomina come agenti contrattuali.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione e di altre disposizioni relative agli agenti contrattuali della Commissione, avrebbero dovuto essere stati inquadrati nel gruppo di funzioni III invece che nel gruppo di funzioni II, tenuto conto del loro titolo della loro anzianità.

Nel secondo motivo, i ricorrenti censurano, tra altro, di non beneficiare della retribuzione minima previsto dall'art. 6 della DGE.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale dei nidi e degli asili di infanzia contrattuali di diritto belga, del principio di non discriminazione come pure dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare, il calcolo della retribuzione da garantire ai ricorrenti non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.

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