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Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-708/17, OPS Újpest/Commissione

(Causa C-741/18 P)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (rappresentante: L. Szabó)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Nel suo ricorso di impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso di impugnazione ricevibile e fondato e, pertanto, annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale (Settima Sezione) il 28 settembre 2018 nella causa OPS Újpest/Commissione, T-708/17, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018;

rinviare la casa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca in merito alla seconda e alla quarta eccezione di irricevibilità;

condannare la convenuta in primo grado alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, a meno che la Corte non rinvii la causa dinanzi al Tribunale, nel qual caso la stessa chiede a quest’ultimo di non pronunciarsi sulle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione in tale fase ma di statuire al riguardo quando emetterà la sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

Secondo la ricorrente, il principio di certezza del diritto richiede che gli interessati conoscano con esattezza la portata degli obblighi che la normativa a cui sono soggetti impone loro, il che può essere garantito soltanto mediante la pubblicazione conforme al diritto di detta normativa nella lingua ufficiale del destinatario.

Nel caso di un atto giuridico non regolarmente pubblicato, il dies a quo di un termine procedurale connesso all’effettuazione di una notifica deve essere determinato sulla base della data della prima notifica validamente effettuata.

Secondo motivo

Nei limiti in cui la ricorrente deduce nel procedimento che il ricorso non è ricevibile in quanto le decisioni di cui si chiede l’annullamento non sono definitive, essendo la disamina ancora in corso, tale questione deve essere definita dal giudice prima di statuire riguardo alle altre questioni in materia di ricevibilità.

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